CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia, che ha concluso chiedendo che la Suprema Corte voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso o rigettarlo, confermando le statuizioni civili nonché rifondere le spese di costituzione e rappresentanza riferite al presente grado, come da nota allegata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 05/05/2022 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 04/10/2021, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestatogli di truffa aggravata, modificando le modalità alle quali subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia dello Scotuzzi, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale eccepisce la violazione di legge (artt. 43 e 640 cod. pen., art. 27, terzo comma, Cost.) e il vizio di motivazione in relazione: alla affermazione di responsabilità, per la mancanza di prova in ordine al coinvolgimento nell'iniziativa fraudolenta (vendita di un'auto, percependo il prezzo, nella consapevolezza di non adempiere e di far apparire il contrario all'acquirente); alla omessa riconduzione della fattispecie ad aspetti civilistici; alla asserita qualità di legale rappresentante della società venditrice, in seguito dichiarata fallita; alla mancata considerazione della incapacità economica di far fronte all'obbligazione risarcitoria in favore della parte civile, al cui adempimento era stata subordinata la sospensione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta. 3.1. Con accertamento in fatto, insuscettibile di valutazione in questa sede, con cd. doppia conforme è stata ricostruita la condotta delittuosa dell'imputato in danno di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, sono stati evidenziati i raggiri posti in essere personalmente dallo Scotuzzi per ottenere dalla persona offesa il versamento di una ingente somma a titolo di prezzo per l'acquisto di una vettura, mai consegnata, con l'intento di non adempiere e di trattenere per sé l'importo (si rinvia a tal fine alla puntuale cronologia degli eventi - sulla base delle dichiarazioni del Martinelli e dei riscontri documentali acquisiti - di cui alle pagine da 9 a 11 della sentenza impugnata). Quanto alla sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, non risultano allegati dalla parte interessata elementi - trascurati nella valutazione del giudice di appello - per svolgere un preventivo accertamento delle sue condizioni economiche. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2