CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 29/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VARESE, in data 28/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 CP e, infine, alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile. In punto di responsabilità, la lettura della sentenza impugnata esclude asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, risultando un percorso argomentativo logico e lineare che ha condotto i giudici di merito ad affermare la responsabilità della ricorrente per truffa, sulla scorta delle prove dirette e dei riscontri all'uopo indicati (vedi pag. 3). L'esclusione dell'attenuante comune invocata (art. 62 n. 4 CP) rinviene congrua motivazione, essendosi non solo fatto riferimento alla non esiguità dell'importo economico (e tanto basterebbe) ma anche alle ulteriori conseguenze patrimoniali ascrivibili al reato subite dalla p.o. la quale ha dovuto riorganizzare all'ultimo le proprie vacanze (nel senso che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante e che ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, v. Sez 5, n. 24003 del 14/1/2014, Rv. 260201). Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. Invero, la mancata esclusione della recidiva rinviene nella sentenza impugnata, al di là dell'esplicitazione del relativo motivo di appello, congrua motivazione nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento, ove la Corte di merito risulta avere indicato plurimi elementi, tanto di carattere soggettivo che oggettivo, sulla scorta dei quali risulta che condotta oggetto di giudizio costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]