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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28171/2022

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unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26409/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55B07 B619V) , rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 262 –controricorrenti e ricorrenti incidentali – Oggetto: tributi – appello - tardività avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1210/10/15 depositata in data 28 maggio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con cui veniva rettificato il reddito di impresa e recuperate IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni.

L’avviso traeva origine da un PVC, nel corso del quale si accertavano costi indeducibili derivanti principalmente da fatture di acquisto di prodotti vitivinicoli (uva e mosto), relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.

Analogo avviso di accertamento veniva notificato al socio unico [OSCURATO:PERSONA] per i maggiori redditi da partecipazione, anch’esso oggetto di impugnazione.

2. La CTP di Bari ha accolto i ricorsi riuniti con sentenza depositata in data 14 maggio 2014, compensando le spese.

3. La CTR della Puglia, con sentenza in data 28 maggio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio e ha rigettato l’appello dei contribuenti relativo al capo delle spese processuali.

Con riferimento all’appello dell’Ufficio, il giudice di appello ha osservato che la notificazione dell’appello fosse stata effettuata presso il precedente domicilio eletto - nonostante i contribuen ti avessero comunicato in data 9 aprile 2015, durante il primo grado di giudizio, la sostituzione dei difensori e del domicilio eletto - per cui ha ritenuto inesistente la suddetta notificazione.

Il giudice di appello ha, inoltre, rilevato che l’atto di appello dell’Agenzia, essendo stato proposto successivamente a quello dei contribuenti, si sarebbe dovuto proporre con appello incidentale entro il 18 novembre 2014, sessantesimo giorno successivo al deposito dell’atto di appello principale da parte dei contribuenti e che la proposizione in via principale con notificazione inesistente non può «valere neppure come appello incidentale tardivo».

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; resistono con controricorso i contribuenti, i quali propongono ricorso incidentale affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. C on il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello rilevato che la notificazione dell’atto di appello presso i precedenti difensori dovesse ritenersi nulla, con conseguente applicazione della sanatoria della nullità.

Osserva il ricorrente come l’inesistenza della notificazione possa essere predicata solo in caso eccezionali, quando manchi del tutto la notificazione al destinatario, ovvero qualora la stessa sia avvenuta in un luogo privo di ogni collegamento con il destinatario, circostanza che non ricorre in caso di notificazione al precedente difensore.

1.2. C on il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 334 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio dovesse proporre appello incidentale e non anche appello incidentale tardivo, potendo l’appello incidentale tardivo essere proposto anche per questioni diverse da quelle prospettate con l’appello incidentale.

1.3. I contribuenti hanno articolato una eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere la sentenza di primo grado passata in giudicato senza che l’Ufficio avesse proposto appello incidentale nei termini. 1.4.I controricorrenti, pur senza proporre espressamente ricorso incidentale e senza procedere al pagamento del contributo unificato («nulla è dovuto a titolo di integrazione»), deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., motivazione apparente nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato l’appello dei contribuenti in punto compensazione delle spese processuali, sul presupposto della dedotta complessità del giudizio.

Osservano i controricorrenti che «la risposta del giudice di appello rappresenta una non risposta», in quanto la dedotta compensazione delle spese esulerebbe dalle ipotesi di cui all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., per cui chiede cassarsi la sentenza sul punto.

2. I due motivi del ricorso principale dell’Ufficio, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, per quanto debba essere disposta la correzione della motivazione.

Risulta accertato nella sentenza impugnata che l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate è stato proposto con atto spedito a mezzo posta in data 19 dicembre 2014, nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. dal deposito della sentenza di primo grado (la quale risulta depositata in data 14 maggio 2014, come indicato nella sentenza impugnata).

Tuttavia, tale atto di appello, proposto in via principale dall’Ufficio, ha fatto cronologicamente seguito alla ricezione da parte dell’Ufficio (come risulta dalla sentenza impugnata) dell’atto di appello da parte dei contribuenti in data 19 settembre 2014, per il quale il termine per la proposizione di appello incidentale a termini dell’art. 54, comma 2, d. lgs. n. 546/1992 è elasso alla data del 18 novembre 2014 («avrebbe dovuto proporre appello incidentale nel termine perentorio di giorni 60 a decorrere dal 19.09.2014 – data di ricezione dell’appello e di deposito dello stesso presso la Segreteria della C.T.R.»: pag. 9, 2° cpv., sent. imp.).

3. Risulta, poi, accertato nella sentenza impugnata che l’atto di appello dell’Ufficio è stato notificato «presso il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]», laddove i contribuenti avevano comunicato, «come da atto depositato nel giudizio di primo grado innanzi alla CTP di Bari in data 07.04.2014» la sostituzione del precedente difensore e ciò in epoca precedente la costituzione dell’Agenzia delle Entrate avvenuta in data 9 aprile 2014, costituendo, pertanto, la sostituzione del precedente difensore circostanza «nota alla stessa Agenzia», circostanza dalla quale il giudice di appello ha tratto il giudizio di inesistenza della notificazione dell’atto di appello.

Vero è che la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata nel luogo del domicilio eletto (art. 17, comma 1, d. lgs. n. 546/1992) e che la variazione del domicilio ha effetto decorsi dieci giorni dalla notifica alle parti costituite della denuncia di tale variazione, la quale conserva efficacia anche per i gradi successivi del giudizio (art. 17, comma 2, d. lgs. n. 546/1992), per cui la notificazione si sarebbe dovuta eseguire presso il nuovo domicilio eletto.

4. Il giudice di appello ha, quindi, ritenuto inammissibile l’appello sulla base di un duplice concorrente profilo argomentativo, sia in quanto proposto con notifica inesistente, sia in quanto la nullità della notificazione precluderebbe di convertire l’appello proposto in appello incidentale tardivo.

5. Entrambi i profili non possono essere condivisi, benché il contenuto della decisione impugnata sia conforme a diritto.

Quanto al primo aspetto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, «l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto», tra i quali non rientra «il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza (come nelle fattispecie indicate nell'ordinanza di rimessione) ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell' intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice» (Cass., Sez.

U., 20 luglio 2016, n. 14916).

6. Tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui il mutamento del domicilio eletto in cui va effettuata la notificazione, anche degli atti relativi al grado successivo del giudizio, avvenga all’interno del processo di primo grado e nonostante il mittente abbia avuto conoscenza della variazione, come la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, consentendo la sanatoria del vizio previa rinnovazione della notificazione a termini dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

V, 11 maggio 2022, n. 14856; Cass., Sez.

V; 11 marzo 2022, n. 7924; Cass., Sez.

VI, 11 maggio 2021, n. 12450; Cass., 10 marzo 2021, nn. 6621, 6622; Cass., Sez.

VI, 25 febbraio 2020, n. 5111; Cass., Sez.

V, 7 novembre 2018, n. 28378; Cass., Sez.

VI, 24 gennaio 2018, n. 1798; Cass., Sez.

V, 19 aprile 2018, n. 9674; Cass., Sez.

VI, 24 gennaio 2018, n. 1798; Cass., Sez.

VI, 9 novembre 2017, n. 26615; Cass., Sez.

V, 18 ottobre 2017, n. 24531).

Deve, pertanto, ritenersi definitivamente abbandonata o, in ogni caso, isolata, l’opposta opinione, secondo cui la notificazione effettuata al precedente difensore deve ritenersi inesistente (Cass., Sez.

VI, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez.

VI, 11 gennaio 2017, n. 529 ).

Il giudice di appello, nel ritenere inesistente e non nulla la notificazione eseguita presso il precedente difensore e non presso il nuovo domicilio eletto, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

7. Parimenti, non condivisibile è il secondo profilo argomentativo seguito dal giudice di appello, in quanto l’Ufficio ha fatto ricorso, nel caso di specie, alla proposizione di ricorso in via principale e non al ricorso incidentale, nel rispetto del termine lungo ad impugnare di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Né ricorre l’ipotesi del ricorso incidentale tardivo, in quanto tale è l’impugnazione della parte che, vistasi preclusa l’impugnazione per decorso del termine ad impugnare, veda risorgere l’interesse all’impugnazione dalla proposizione del ricorso di altra parte, ulteriormente soccombente, laddove nel caso di specie l’ipotesi è inversa, in quanto il ricorso in appello, proposto in via principale, sarebbe tempestivo in quanto tale, benché proposto oltre il termine indicato dall’art. 54, comma 2, d. lgs. n. 546/1992.

8. Tuttavia è proprio questo il punto che rende la decisione della sentenza impugnata conforme a diritto.

Questa Corte consente, difatti, la costitu zione in giudizio della parte appellata e la proposizione dell'appello incidentale sia tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni e dell'atto di impugnazione, sia mediante trasmissione degli stessi con plico raccomandato spedito nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale (Cass., Sez.

V, 19 novembre 2021, n. 35393; Cass., Sez.

V, 19 ottobre 2012, n. 17953).

Tale principio, oltre che conforme al dettato dell’art. 54, comma 2, d. lgs. n. 546/1992, secondo cui l’appello incidentale può essere proposto «a pena di inammissibilità» nelle stesse forme della proposizione dell’atto di controdeduzioni, al principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, per cui una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò ogni impugnazione successiv a al la prim a si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché propostacon atto a sé stante, in impugnazione incidentale (Cass., Sez.

III , 23 novembre 2021, n. 36057), purché l’impugnazione proposta abbia i requisiti di forma e sostanza dell’impugnazione incidentale e, quindi, sia proposta nel termine di cui all’art. 54, comma 2, d. lgs. ult. cit., termine al quale soggiace anche l'appello incidentale tardivo (Cass., Sez.

VI, 26 settembre 2018, n. 22836 ; conf.

Cass., Sez.

V , 21 settembre 2021, n. 25454).

9. L’Ufficio ha, difatti , proposto l’appello nel termine lungo, laddove avrebbe dovuto proporlo nel termine breve successivo alla notificazione dell’appello da parte del contribuente.

La proposizione dell’atto di appello successivamente al decorso del termine di cui all’art. 54, comma 2, cit. rende, pertanto, l’appello dell’Ufficio, benché proposto in via principale, inammissibile in quanto tardivo.

Correggendosi nei suddetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso dell’Ufficio va rigettato.

10. Inammissibile è il ricorso incidentale dei controricorrenti, formulato nelle forme della nullità della sentenza («motivazione apparente»), non potendosi ipotizzare un vizio di adeguata motivazione se non su questioni di fatto e non su una norma processuale.

Peraltro, il vizio motivazionale può essere oramai sindacato solo se il giudice venga meno al rispetto del «minimo costituzionale», ossia all’impossibilità di ricavare una ragione logica alla motivazione assunta (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto di rigettare l’appello dei contribuenti quanto alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado «in considerazione sia della complessità del giudizio e della delicatezza della vertenza, sia per il non univoco orientamento giurisprudenziale sul merito», rendendo palese la ratio decidendi nel ravvisato contrasto giurisprudenziale, statuizione non censurabile con la dedotta motivazione apparente.

11. Il ricorso principale dell’Ufficio va rigettato e il ricorso incidentale dei contribuenti (così riqualificato) va dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Sussiste a carico dei ricorrenti incidentali il presupposto del pagamento del raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26409/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55B07 B619V) , rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 262 –controricorrenti e ricorrenti incidentali – Oggetto: tributi – appello - tardività avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1210/10/15 depositata in data 28 maggio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con cui veniva rettificato il reddito di impresa e recuperate IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. L’avviso traeva origine da un PVC, nel corso del quale si accertavano costi indeducibili derivanti principalmente da fatture di acquisto di prodotti vitivinicoli (uva e mosto), relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Analogo avviso di accertamento veniva notificato al socio unico [OSCURATO:PERSONA] per i maggiori redditi da partecipazione, anch’esso oggetto di impugnazione. 2. La CTP di Bari ha accolto i ricorsi riuniti con sentenza depositata in data 14 maggio 2014, compensando le spese. 3. La CTR della Puglia, con sentenza in data 28 maggio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio e ha rigettato l’appello dei contribuenti relativo al capo delle spese processuali. Con riferimento all’appello dell’Ufficio, il giudice di appello ha osservato che la notificazione dell’appello fosse stata effettuata presso il precedente domicilio eletto - nonostante i contribuen ti avessero comunicato in data 9 aprile 2015, durante il primo grado di giudizio, la sostituzione dei difensori e del domicilio eletto - per cui ha ritenuto inesistente la suddetta notificazione. Il giudice di appello ha, inoltre, rilevato che l’atto di appello dell’Agenzia, essendo stato proposto successivamente a quello dei contribuenti, si sarebbe dovuto proporre con appello incidentale entro il 18 novembre 2014, sessantesimo giorno successivo al deposito dell’atto di appello principale da parte dei contribuenti e che la proposizione in via principale con notificazione inesistente non può «valere neppure come appello incidentale tardivo». 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; resistono con controricorso i contribuenti, i quali propongono ricorso incidentale affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello rilevato che la notificazione dell’atto di appello presso i precedenti difensori dovesse ritenersi nulla, con conseguente applicazione della sanatoria della nullità. Osserva il ricorrente come l’inesistenza della notificazione possa essere predicata solo in caso eccezionali, quando manchi del tutto la notificazione al destinatario, ovvero qualora la stessa sia avvenuta in un luogo privo di ogni collegamento con il destinatario, circostanza che non ricorre in caso di notificazione al precedente difensore. 1.2. C on il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 334 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio dovesse proporre appello incidentale e non anche appello incidentale tardivo, potendo l’appello incidentale tardivo essere proposto anche per questioni diverse da quelle prospettate con l’appello incidentale. 1.3. I contribuenti hanno articolato una eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere la sentenza di primo grado passata in giudicato senza che l’Ufficio avesse proposto appello incidentale nei termini. 1.4.I controricorrenti, pur senza proporre espressamente ricorso incidentale e senza procedere al pagamento del contributo unificato («nulla è dovuto a titolo di integrazione»), deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., motivazione apparente nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato l’appello dei contribuenti in punto compensazione delle spese processuali, sul presupposto della dedotta complessità del giudizio. Osservano i controricorrenti che «la risposta del giudice di appello rappresenta una non risposta», in quanto la dedotta compensazione delle spese esulerebbe dalle ipotesi di cui all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., per cui chiede cassarsi la sentenza sul punto. 2. I due motivi del ricorso principale dell’Ufficio, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, per quanto debba essere disposta la correzione della motivazione. Risulta accertato nella sentenza impugnata che l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate è stato proposto con atto spedito a mezzo posta in data 19 dicembre 2014, nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. dal deposito della sentenza di primo grado (la quale risulta depositata in data 14 maggio 2014, come indicato nella sentenza impugnata). Tuttavia, tale atto di appello, proposto in via principale dall’Ufficio, ha fatto cronologicamente seguito alla ricezione da parte dell’Ufficio (come risulta dalla sentenza impugnata) dell’atto di appello da parte dei contribuenti in data 19 settembre 2014, per il quale il termine per la proposizione di appello incidentale a termini dell’art. 54, comma 2, d. lgs. n. 546/1992 è elasso alla data del 18 novembre 2014 («avrebbe dovuto proporre appello incidentale nel termine perentorio di giorni 60 a decorrere dal 19.09.2014 – data di ricezione dell’appello e di deposito dello stesso presso la Segreteria della C.T.R.»: pag. 9, 2° cpv., sent. imp.). 3. Risulta, poi, accertato nella sentenza impugnata che l’atto di appello dell’Ufficio è stato notificato «presso il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]», laddove i contribuenti avevano comunicato, «come da atto depositato nel giudizio di primo grado innanzi alla CTP di Bari in data 07.04.2014» la sostituzione del precedente difensore e ciò in epoca precedente la costituzione dell’Agenzia delle Entrate avvenuta in data 9 aprile 2014, costituendo, pertanto, la sostituzione del precedente difensore circostanza «nota alla stessa Agenzia», circostanza dalla quale il giudice di appello ha tratto il giudizio di inesistenza della notificazione dell’atto di appello. Vero è che la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata nel luogo del domicilio eletto (art. 17, comma 1, d. lgs. n. 546/1992) e che la variazione del domicilio ha effetto decorsi dieci giorni dalla notifica alle parti costituite della denuncia di tale variazione, la quale conserva efficacia anche per i gradi successivi del giudizio (art. 17, comma 2, d. lgs. n. 546/1992), per cui la notificazione si sarebbe dovuta eseguire presso il nuovo domicilio eletto. 4. Il giudice di appello ha, quindi, ritenuto inammissibile l’appello sulla base di un duplice concorrente profilo argomentativo, sia in quanto proposto con notifica inesistente, sia in quanto la nullità della notificazione precluderebbe di convertire l’appello proposto in appello incidentale tardivo. 5. Entrambi i profili non possono essere condivisi, benché il contenuto della decisione impugnata sia conforme a diritto. Quanto al primo aspetto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, «l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto», tra i quali non rientra «il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza (come nelle fattispecie indicate nell'ordinanza di rimessione) ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell' intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice» (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916). 6. Tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui il mutamento del domicilio eletto in cui va effettuata la notificazione, anche degli atti relativi al grado successivo del giudizio, avvenga all’interno del processo di primo grado e nonostante il mittente abbia avuto conoscenza della variazione, come la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, consentendo la sanatoria del vizio previa rinnovazione della notificazione a termini dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V, 11 maggio 2022, n. 14856; Cass., Sez. V; 11 marzo 2022, n. 7924; Cass., Sez. VI, 11 maggio 2021, n. 12450; Cass., 10 marzo 2021, nn. 6621, 6622; Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 5111; Cass., Sez. V, 7 novembre 2018, n. 28378; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2018, n. 1798; Cass., Sez. V, 19 aprile 2018, n. 9674; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2018, n. 1798; Cass., Sez. VI, 9 novembre 2017, n. 26615; Cass., Sez. V, 18 ottobre 2017, n. 24531). Deve, pertanto, ritenersi definitivamente abbandonata o, in ogni caso, isolata, l’opposta opinione, secondo cui la notificazione effettuata al precedente difensore deve ritenersi inesistente (Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2017, n. 529 ). Il giudice di appello, nel ritenere inesistente e non nulla la notificazione eseguita presso il precedente difensore e non presso il nuovo domicilio eletto, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 7. Parimenti, non condivisibile è il secondo profilo argomentativo seguito dal giudice di appello, in quanto l’Ufficio ha fatto ricorso, nel caso di specie, alla proposizione di ricorso in via principale e non al ricorso incidentale, nel rispetto del termine lungo ad impugnare di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Né ricorre l’ipotesi del ricorso incidentale tardivo, in quanto tale è l’impugnazione della parte che, vistasi preclusa l’impugnazione per decorso del termine ad impugnare, veda risorgere l’interesse all’impugnazione dalla proposizione del ricorso di altra parte, ulteriormente soccombente, laddove nel caso di specie l’ipotesi è inversa, in quanto il ricorso in appello, proposto in via principale, sarebbe tempestivo in quanto tale, benché proposto oltre il termine indicato dall’art. 54, comma 2, d. lgs. n. 546/1992. 8. Tuttavia è proprio questo il punto che rende la decisione della sentenza impugnata conforme a diritto. Questa Corte consente, difatti, la costitu zione in giudizio della parte appellata e la proposizione dell'appello incidentale sia tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni e dell'atto di impugnazione, sia mediante trasmissione degli stessi con plico raccomandato spedito nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale (Cass., Sez. V, 19 novembre 2021, n. 35393; Cass., Sez. V, 19 ottobre 2012, n. 17953). Tale principio, oltre che conforme al dettato dell’art. 54, comma 2, d. lgs. n. 546/1992, secondo cui l’appello incidentale può essere proposto «a pena di inammissibilità» nelle stesse forme della proposizione dell’atto di controdeduzioni, al principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, per cui una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò ogni impugnazione successiv a al la prim a si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché propostacon atto a sé stante, in impugnazione incidentale (Cass., Sez. III , 23 novembre 2021, n. 36057), purché l’impugnazione proposta abbia i requisiti di forma e sostanza dell’impugnazione incidentale e, quindi, sia proposta nel termine di cui all’art. 54, comma 2, d. lgs. ult. cit., termine al quale soggiace anche l'appello incidentale tardivo (Cass., Sez. VI, 26 settembre 2018, n. 22836 ; conf. Cass., Sez. V , 21 settembre 2021, n. 25454). 9. L’Ufficio ha, difatti , proposto l’appello nel termine lungo, laddove avrebbe dovuto proporlo nel termine breve successivo alla notificazione dell’appello da parte del contribuente. La proposizione dell’atto di appello successivamente al decorso del termine di cui all’art. 54, comma 2, cit. rende, pertanto, l’appello dell’Ufficio, benché proposto in via principale, inammissibile in quanto tardivo. Correggendosi nei suddetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso dell’Ufficio va rigettato. 10. Inammissibile è il ricorso incidentale dei controricorrenti, formulato nelle forme della nullità della sentenza («motivazione apparente»), non potendosi ipotizzare un vizio di adeguata motivazione se non su questioni di fatto e non su una norma processuale. Peraltro, il vizio motivazionale può essere oramai sindacato solo se il giudice venga meno al rispetto del «minimo costituzionale», ossia all’impossibilità di ricavare una ragione logica alla motivazione assunta (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto di rigettare l’appello dei contribuenti quanto alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado «in considerazione sia della complessità del giudizio e della delicatezza della vertenza, sia per il non univoco orientamento giurisprudenziale sul merito», rendendo palese la ratio decidendi nel ravvisato contrasto giurisprudenziale, statuizione non censurabile con la dedotta motivazione apparente. 11. Il ricorso principale dell’Ufficio va rigettato e il ricorso incidentale dei contribuenti (così riqualificato) va dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Sussiste a carico dei ricorrenti incidentali il presupposto del pagamento del raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versa
Sentenza Cassazione n. 28171/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris