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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 04503/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8108/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] n. 151, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avv .ti [OSCURATO:PERSONA] eTANGANELLI TOMASO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2351/2021 depositata il07/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 12.3.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Firenze, invocando l’accertamento del suo diritto di passaggio sul fondo della convenuta, per accedere ad un vano con pozzo e ad una cantina avente accesso da detto vano, nonché la condanna della convenuta al ripristino ed al risarcimento del danno.

Si costituiva la Chincaglieri, eccependo la prescrizione del diritto per non uso ventennale e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore a rimuovere la canna fumaria posta a servizio della sua unità e sita sulla parete esterna del fabbricato.

Con sentenza n. 2895/2016 il Tribunale rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese del grado.

Con la sentenza impugnata, n. 2531/2021, la Corte di Appello di Firenze accoglieva in parte il gravame interposto dal Batisti, dichiarando l’intervenuta costitutizione, per destinazione del padre di famiglia, del diritto di servitù invocato dall’appellante, ma confermando il rigetto della domanda risarcitoria, in assenza di prova del danno.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Paolo, eredi diBatisti Alvaro.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 100 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la carenza di interesse dei Batisti alla coltivazione della domanda, a seguito del riconoscimento del diritto di servitù operato dalla Chincaglieri.

La censura è infondata.

La Corte di Appello ha dato atto che la ricorrente aveva espressamente riconosciuto l’esistenza del diritto di servitù a favore dell’originario attore, invocandone tuttavia la traslazione in altro percorso, rispetto a quello rivendicato dal predetto; inoltre, nello sviluppo dell’articolata motivazione fornita dal giudice di seconde cure, quest’ultimo ha ritenuto che il riconoscimento di cui si discute, limitato alla particella 218 (descritta come “rampa discendente pavimentata verso il fabbricato”: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non avrebbe alcun senso, se non si estendesse anche al confinante vano posto al di sotto della proprietà Batisti (individuato come “particella prospiciente alla 218”: cfr. ancora pag. 3), nel quale vi è un pozzo, e dal quale si ha accesso alla cantina di proprietà Batisti (cfr. pagg. 16 e 17 della sentenza).

L’interesse alla coltivazione del giudizio, ed alla pronuncia di accertamento del diritto di servitù rivendicato dal Batisti, dunque, esisteva, sia con riferimento alla definizione del suo tracciato, sia in relazione all’esatta individuazione della consistenza e dell’estensione del diritto predetto.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1068, comma quarto, c.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato la sua richiesta di traslazione del diritto di servitù.

Ad avviso della ricorrente, detta traslazione non avrebbe cagionato alcun pregiudizio al fondo dominante, ma avrebbe certamente giovato a quello servente.

La censura è inammissibile.

La valutazione sulla convenienza o sulla praticabilità della traslazione della servitù, dal suo originario tracciato, in altra collocazione, implica un accertamento di fatto, che –come tale– è appannaggio de l giudice di merito.

Inoltre, nel caso di specie la Corte territoriale ha esaminato anche la possibilità che la cantina di proprietà Batisti avesse anche un accesso diverso da quello rivendicato con la domanda proposta in prime cure, escludendola, in quanto “… l’accesso alla cantina dall’interno della proprietà Batisti … è disagevole, perché garantito solo da una scaletta di legno poco rassicurante; a conferma che Batisti aveva senz’altro necessità di un passaggio più sicuro e piano quando, come nelle occasioni riferite dal Poli, doveva carreggiare oggetti voluminosi come una damigiana; necessità che rende poco credibile la tesi di un disinteresse ventennale per quell’autonomo e più comodo passaggio” (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).

Con tale affermazione, la Corte di merito individua l’utilitas connessa al diritto di servitù di cui si discute.

La questione dell’eventuale trasferimento del percorso del diritto di passaggio, che l’odierna ricorrente aveva chiesto in prime cure, in via subordinata rispetto al rigetto della domanda di confessoria servitutis proposta dal Batisti, non risulta riproposta in appello: sul punto, infatti, la ricorrente nulla deduce nel motivo in esame.

Ne consegue che la questione non può essere oggi riproposta come motivo di ricorso.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2897 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto conseguita la prova della costituzione del diritto reale invocato dal Batisti sulla base di una forzatura logica, e senza considerare che la Chincaglieri aveva dimostrato il non uso ultraventennale del diritto di passaggio di cui è causa.

La censura è inammissibile, in quanto si risolve nella richiesta di revisione del giudizio di fatto e dell’apprezzamento delle prove operati dal giudice di merito.

Inoltre, la sentenza impugnata esclude la sussistenza della prova del non uso ventennale della servitù, poiché indica che il teste Poli aveva dichiarato che il Batisti aveva utilizzato il passaggio oggetto di causa dalla fine degli anni ’70 sino al 2010, poiché egli “… transitava a suo piacimento e senza contestazioni dal vano de quo per recarsi in cantina e portarci damigiane e … si era riservato un mazzo di chiavi del vecchio portone di legno” (cfr, pag. 14 della sentenza) al posto delquale la Chincaglieri, ristrutturando il suo immobile, ha posto in opera la porta in ferro e legno oggi esistente (cfr. ancora pag. 14 della sentenza, poco prima del passaggio appena richiamato).

Né, d’altro canto, può configurarsi la forzatura logica denunziata dalla odierna ricorrente, poiché la Corte distrettuale ha ritenuto – con ragionamento non implausibile– che il riconoscimento, da parte della Chincaglieri, del diritto di passaggio sulla particella 218 (costituente rampa di accesso al fabbricato) non avrebbe alcun senso se non si ammettesse anche il passaggio sul confinante vano con il pozzo dal quale poi si accede alla cantina di proprietà Batisti, poiché, diversamente ragionando, il diritto di passaggio sulla predetta rampa terminerebbe contro un muro (cfr. ancora pagg. 16 e 17 della sentenza).

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente posto a carico della Chincaglieri i 2/3 delle spese del doppio grado.

Ad avviso della ricorrente, poiché si controverte del diritto di accesso ad un cantina fatiscente e maleodorante, e considerato che la stessa era utilizzata dal Batisti come rimessa di attrezzi agricoli quando lo stesso esercitava la sua attività di coltivatore diretto, ormai cessata, il quantum delle spese liquidate dalla Corte territoriale sarebbe eccessivo.

La censura è inammissibile, posto che la Corte di Appello ha liquidato le spese in base al principio della soccombenza, considerando, tra l’altro, l’accoglimento solo parziale del gravame proposto dal Batisti, che aveva comunque visto confermare il rigetto della sua domanda risarcitoria.

Ne consegue che la statuizione sulla compensazione solo parziale assunta dal giudice di seconde cure è coerente con l’esito complessivo della lite.

Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 , Rv.646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv.624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv.643477).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8108/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] n. 151, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avv .ti [OSCURATO:PERSONA] eTANGANELLI TOMASO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2351/2021 depositata il07/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 12.3.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Firenze, invocando l’accertamento del suo diritto di passaggio sul fondo della convenuta, per accedere ad un vano con pozzo e ad una cantina avente accesso da detto vano, nonché la condanna della convenuta al ripristino ed al risarcimento del danno. Si costituiva la Chincaglieri, eccependo la prescrizione del diritto per non uso ventennale e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore a rimuovere la canna fumaria posta a servizio della sua unità e sita sulla parete esterna del fabbricato. Con sentenza n. 2895/2016 il Tribunale rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 2531/2021, la Corte di Appello di Firenze accoglieva in parte il gravame interposto dal Batisti, dichiarando l’intervenuta costitutizione, per destinazione del padre di famiglia, del diritto di servitù invocato dall’appellante, ma confermando il rigetto della domanda risarcitoria, in assenza di prova del danno. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Paolo, eredi diBatisti Alvaro. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 100 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la carenza di interesse dei Batisti alla coltivazione della domanda, a seguito del riconoscimento del diritto di servitù operato dalla Chincaglieri. La censura è infondata. La Corte di Appello ha dato atto che la ricorrente aveva espressamente riconosciuto l’esistenza del diritto di servitù a favore dell’originario attore, invocandone tuttavia la traslazione in altro percorso, rispetto a quello rivendicato dal predetto; inoltre, nello sviluppo dell’articolata motivazione fornita dal giudice di seconde cure, quest’ultimo ha ritenuto che il riconoscimento di cui si discute, limitato alla particella 218 (descritta come “rampa discendente pavimentata verso il fabbricato”: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non avrebbe alcun senso, se non si estendesse anche al confinante vano posto al di sotto della proprietà Batisti (individuato come “particella prospiciente alla 218”: cfr. ancora pag. 3), nel quale vi è un pozzo, e dal quale si ha accesso alla cantina di proprietà Batisti (cfr. pagg. 16 e 17 della sentenza). L’interesse alla coltivazione del giudizio, ed alla pronuncia di accertamento del diritto di servitù rivendicato dal Batisti, dunque, esisteva, sia con riferimento alla definizione del suo tracciato, sia in relazione all’esatta individuazione della consistenza e dell’estensione del diritto predetto. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1068, comma quarto, c.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato la sua richiesta di traslazione del diritto di servitù. Ad avviso della ricorrente, detta traslazione non avrebbe cagionato alcun pregiudizio al fondo dominante, ma avrebbe certamente giovato a quello servente. La censura è inammissibile. La valutazione sulla convenienza o sulla praticabilità della traslazione della servitù, dal suo originario tracciato, in altra collocazione, implica un accertamento di fatto, che –come tale– è appannaggio de l giudice di merito. Inoltre, nel caso di specie la Corte territoriale ha esaminato anche la possibilità che la cantina di proprietà Batisti avesse anche un accesso diverso da quello rivendicato con la domanda proposta in prime cure, escludendola, in quanto “… l’accesso alla cantina dall’interno della proprietà Batisti … è disagevole, perché garantito solo da una scaletta di legno poco rassicurante; a conferma che Batisti aveva senz’altro necessità di un passaggio più sicuro e piano quando, come nelle occasioni riferite dal Poli, doveva carreggiare oggetti voluminosi come una damigiana; necessità che rende poco credibile la tesi di un disinteresse ventennale per quell’autonomo e più comodo passaggio” (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata). Con tale affermazione, la Corte di merito individua l’utilitas connessa al diritto di servitù di cui si discute. La questione dell’eventuale trasferimento del percorso del diritto di passaggio, che l’odierna ricorrente aveva chiesto in prime cure, in via subordinata rispetto al rigetto della domanda di confessoria servitutis proposta dal Batisti, non risulta riproposta in appello: sul punto, infatti, la ricorrente nulla deduce nel motivo in esame. Ne consegue che la questione non può essere oggi riproposta come motivo di ricorso. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2897 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto conseguita la prova della costituzione del diritto reale invocato dal Batisti sulla base di una forzatura logica, e senza considerare che la Chincaglieri aveva dimostrato il non uso ultraventennale del diritto di passaggio di cui è causa. La censura è inammissibile, in quanto si risolve nella richiesta di revisione del giudizio di fatto e dell’apprezzamento delle prove operati dal giudice di merito. Inoltre, la sentenza impugnata esclude la sussistenza della prova del non uso ventennale della servitù, poiché indica che il teste Poli aveva dichiarato che il Batisti aveva utilizzato il passaggio oggetto di causa dalla fine degli anni ’70 sino al 2010, poiché egli “… transitava a suo piacimento e senza contestazioni dal vano de quo per recarsi in cantina e portarci damigiane e … si era riservato un mazzo di chiavi del vecchio portone di legno” (cfr, pag. 14 della sentenza) al posto delquale la Chincaglieri, ristrutturando il suo immobile, ha posto in opera la porta in ferro e legno oggi esistente (cfr. ancora pag. 14 della sentenza, poco prima del passaggio appena richiamato). Né, d’altro canto, può configurarsi la forzatura logica denunziata dalla odierna ricorrente, poiché la Corte distrettuale ha ritenuto – con ragionamento non implausibile– che il riconoscimento, da parte della Chincaglieri, del diritto di passaggio sulla particella 218 (costituente rampa di accesso al fabbricato) non avrebbe alcun senso se non si ammettesse anche il passaggio sul confinante vano con il pozzo dal quale poi si accede alla cantina di proprietà Batisti, poiché, diversamente ragionando, il diritto di passaggio sulla predetta rampa terminerebbe contro un muro (cfr. ancora pagg. 16 e 17 della sentenza). Con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente posto a carico della Chincaglieri i 2/3 delle spese del doppio grado. Ad avviso della ricorrente, poiché si controverte del diritto di accesso ad un cantina fatiscente e maleodorante, e considerato che la stessa era utilizzata dal Batisti come rimessa di attrezzi agricoli quando lo stesso esercitava la sua attività di coltivatore diretto, ormai cessata, il quantum delle spese liquidate dalla Corte territoriale sarebbe eccessivo. La censura è inammissibile, posto che la Corte di Appello ha liquidato le spese in base al principio della soccombenza, considerando, tra l’altro, l’accoglimento solo parziale del gravame proposto dal Batisti, che aveva comunque visto confermare il rigetto della sua domanda risarcitoria. Ne consegue che la statuizione sulla compensazione solo parziale assunta dal giudice di seconde cure è coerente con l’esito complessivo della lite. Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 , Rv.646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv.624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv.643477). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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