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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34761/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 del Tribunale di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano harespinto il reclamo, avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decretocon cui il Magistrato di sorveglianza di Milano ha disposto la proroga per tre mesidella sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza, nonché la limitazionealla ricezione della stampa locale.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, amezzo del suo difensore, ha eccepito la violazione e l’erronea applicazione degliartt. 18-ter e 41-bis Ord. pen., in relazione all’art. 15 Cost., nonché la mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non avendo il Tribunaledi sorveglianza esposto le specifiche ragioni a sostegno delle disposte limitazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento.2.

La disposizione di cui all’art. 18-ter Ord. pen. consente sia limitazioni nellaricezione della corrispondenza e della stampa, che la sottoposizione dellacorrispondenza al visto di controllo, per esigenze attinenti alle indagini oinvestigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordinedell’istituto.Per i detenuti soggetti al regime speciale differenziato, il comma 2-quaterdell’art. 41-bis Ord. pen., prevede alla lettera a) misure finalizzate a prevenirecontatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di riferimento, oltre checontrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazioni con altri detenutio internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essaalleate, e alla lettera e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2022, ha ritenutorispondente a un’interpretazione costituzionalmente orientata l’indicazionegiurisprudenziale che affida all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 18-ter, comma 3, Ord. pen. le statuizioni sul visto di controllo nei confronti di detenutie internati sottoposti al regime penitenziario speciale di cui all’art. 41-bis Ord.pen., in ragione del fatto che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regimespeciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall’art. 15 Cost., solo conun provvedimento dell’Autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine allasussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 18-ter (Sez. 1, n.48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978 – 01; in senso conforme, tra lealtre, Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01).Come la libertà di corrispondenza dei detenuti, il diritto a riceverepubblicazioni della stampa periodica, quale declinazione del più generale diritto aessere informati, riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, fruiscedi copertura a livello costituzionale, nell’art. 21 Cost. (cfr.

Corte cost., sent. n. 122del 2017; Corte cost., sent. n. 112 del 1993; Corte cost., sent. n. 826 del 1988;Corte cost., sent. n. 148 del 1981), e, a livello convenzionale, nell’art. 10 CEDU(cfr. Cass., n. 22762 del 21/04/2022, Attanasio, n.m.).La garanzia costituzionale anche in tal caso trova specifica attuazione,nell’ambito dell’ordinamento penitenziario, nel disposto dell’articolo 18-ter, inforza del quale le limitazioni nella ricezione della stampa possono essere dispostesolo dall’autorità giudiziaria, per i motivi e nelle forme ivi indicati, oltre che nellaprevisione dell’art. 18, settimo comma, Ord. pen., che autorizza i detenuti «atenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno»(così Corte cost., sent. n. 122 del 2017 cit.).Ne consegue che una compressione all’esercizio di tale diritto può ritenersilegittima quando il giudice dia motivatamente conto di una specifica correlazionetra la circolazione della stampa locale all’interno del carcere e il probabile verificarsidi taluna delle circostanze indicate dall'art. 18-ter Ord. pen.Si è così affermato che «è legittimo il divieto, imposto ai sensi dell'art. 18 terdella l. n. 354 del 1975 ad un detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale,di ricevere giornali riportanti la cronaca della sua zona di provenienza finalizzatoad impedire allo stesso di mantenersi aggiornato sulle dinamiche criminali di quelterritorio e di verificare l'esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all'esterno»(Sez. 1, n. 43040 del 18/4/2012, Attanasio, Rv. 253531 - 01; nella stessadirezione, tra le altre, cfr. Sez. 1, n. 6322 del 11/1/2013, Pesce, Rv. 254949 - 01;Sez. 1, n. 32904 del 02/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715 - 01).Dei principi esposti non ha fatto buon governo il provvedimento impugnato,corredato da motivazione apparente sui presupposti che giustificano la dispostaproroga trimestrale del controllo sulla corrispondenza e delle limitazioni allaricezione della stampa.L’ordinanza non spiega perché il provvedimento del Magistrato di sorveglianzasia da confermare a fronte delle specifiche censure avanzate in sede di reclamo.Il Tribunale di sorveglianza, richiamati gli “originari decreti” e una nota delladirezione penitenziaria, incentra l’apparato argomentativo sul riferimento allacaratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], già al vertice nel clan di appartenenza, evocandogenericamente la capacità del detenuto di mantenere contatti con altri esponentidel sodalizio, senza confrontarsi con le obiezioni della difesa che avevaspecificamente censurato l’automatismo tra l’assoggettamento del condannato alregime ex art. 41-bis Ord. pen. e le misure disposte, deducendo l’intervenutacessazione dell’operatività della congrega di riferimento a seguito dellacollaborazione o dissociazione degli aderenti.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnatodeve essere annullato e gli atti rimessi al Tribunale di sorveglianza di Milano pernuovo esame nel rispetto dei principi di diritto indicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Milano.Così è deciso, 08/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 del Tribunale di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano harespinto il reclamo, avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decretocon cui il Magistrato di sorveglianza di Milano ha disposto la proroga per tre mesidella sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza, nonché la limitazionealla ricezione della stampa locale.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, amezzo del suo difensore, ha eccepito la violazione e l’erronea applicazione degliartt. 18-ter e 41-bis Ord. pen., in relazione all’art. 15 Cost., nonché la mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non avendo il Tribunaledi sorveglianza esposto le specifiche ragioni a sostegno delle disposte limitazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. La disposizione di cui all’art. 18-ter Ord. pen. consente sia limitazioni nellaricezione della corrispondenza e della stampa, che la sottoposizione dellacorrispondenza al visto di controllo, per esigenze attinenti alle indagini oinvestigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordinedell’istituto.Per i detenuti soggetti al regime speciale differenziato, il comma 2-quaterdell’art. 41-bis Ord. pen., prevede alla lettera a) misure finalizzate a prevenirecontatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di riferimento, oltre checontrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazioni con altri detenutio internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essaalleate, e alla lettera e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2022, ha ritenutorispondente a un’interpretazione costituzionalmente orientata l’indicazionegiurisprudenziale che affida all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 18-ter, comma 3, Ord. pen. le statuizioni sul visto di controllo nei confronti di detenutie internati sottoposti al regime penitenziario speciale di cui all’art. 41-bis Ord.pen., in ragione del fatto che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regimespeciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall’art. 15 Cost., solo conun provvedimento dell’Autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine allasussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 18-ter (Sez. 1, n.48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978 – 01; in senso conforme, tra lealtre, Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01).Come la libertà di corrispondenza dei detenuti, il diritto a riceverepubblicazioni della stampa periodica, quale declinazione del più generale diritto aessere informati, riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, fruiscedi copertura a livello costituzionale, nell’art. 21 Cost. (cfr. Corte cost., sent. n. 122del 2017; Corte cost., sent. n. 112 del 1993; Corte cost., sent. n. 826 del 1988;Corte cost., sent. n. 148 del 1981), e, a livello convenzionale, nell’art. 10 CEDU(cfr. Cass., n. 22762 del 21/04/2022, Attanasio, n.m.).La garanzia costituzionale anche in tal caso trova specifica attuazione,nell’ambito dell’ordinamento penitenziario, nel disposto dell’articolo 18-ter, inforza del quale le limitazioni nella ricezione della stampa possono essere dispostesolo dall’autorità giudiziaria, per i motivi e nelle forme ivi indicati, oltre che nellaprevisione dell’art. 18, settimo comma, Ord. pen., che autorizza i detenuti «atenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno»(così Corte cost., sent. n. 122 del 2017 cit.).Ne consegue che una compressione all’esercizio di tale diritto può ritenersilegittima quando il giudice dia motivatamente conto di una specifica correlazionetra la circolazione della stampa locale all’interno del carcere e il probabile verificarsidi taluna delle circostanze indicate dall'art. 18-ter Ord. pen.Si è così affermato che «è legittimo il divieto, imposto ai sensi dell'art. 18 terdella l. n. 354 del 1975 ad un detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale,di ricevere giornali riportanti la cronaca della sua zona di provenienza finalizzatoad impedire allo stesso di mantenersi aggiornato sulle dinamiche criminali di quelterritorio e di verificare l'esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all'esterno»(Sez. 1, n. 43040 del 18/4/2012, Attanasio, Rv. 253531 - 01; nella stessadirezione, tra le altre, cfr. Sez. 1, n. 6322 del 11/1/2013, Pesce, Rv. 254949 - 01;Sez. 1, n. 32904 del 02/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715 - 01).Dei principi esposti non ha fatto buon governo il provvedimento impugnato,corredato da motivazione apparente sui presupposti che giustificano la dispostaproroga trimestrale del controllo sulla corrispondenza e delle limitazioni allaricezione della stampa.L’ordinanza non spiega perché il provvedimento del Magistrato di sorveglianzasia da confermare a fronte delle specifiche censure avanzate in sede di reclamo.Il Tribunale di sorveglianza, richiamati gli “originari decreti” e una nota delladirezione penitenziaria, incentra l’apparato argomentativo sul riferimento allacaratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], già al vertice nel clan di appartenenza, evocandogenericamente la capacità del detenuto di mantenere contatti con altri esponentidel sodalizio, senza confrontarsi con le obiezioni della difesa che avevaspecificamente censurato l’automatismo tra l’assoggettamento del condannato alregime ex art. 41-bis Ord. pen. e le misure disposte, deducendo l’intervenutacessazione dell’operatività della congrega di riferimento a seguito dellacollaborazione o dissociazione degli aderenti.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnatodeve essere annullato e gli atti rimessi al Tribunale di sorveglianza di Milano pernuovo esame nel rispetto dei principi di diritto indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Milano.Così è deciso, 08/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]
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