Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1122/2020
ECLI:EU:C:2020:200
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0742
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 marzo 2020 (
1
)
Causa C‑742/18 P
Repubblica ceca
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
(Controlli mediante telerilevamento nell’ambito del FEAGA e del FEASR)
«Impugnazione – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento erogato dall’Unione europea – Spese sostenute dalla Repubblica ceca – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Aiuti connessi alla superficie – Controlli in loco – Controlli in loco mediante telerilevamento – Dubbi sull’adeguatezza e sull’efficacia dei controlli effettuati – Ripartizione dell’onere della prova – Regolamento (CE) n. 555/2008 – Investimenti nel settore vinicolo – Controllo dell’attuazione – Campionamento»
I.
Introduzione
1.
A causa delle grandi dimensioni e della complessità di molte delle misure di aiuto dell’Unione europea nel settore agricolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono obbligati a effettuare controlli accurati per garantire che tali misure soddisfino i criteri di ammissibilità e siano correttamente attuate. [OSCURATO:PERSONA] non può pertanto ridurre o escludere dal finanziamento erogato dall’Unione le spese sostenute da uno Stato membro a sostegno della propria agricoltura fino a quando non risulti che una misura o uno specifico oggetto del finanziamento non è ammissibile all’aiuto. Ai fini di una rettifica, invece, è sufficiente che lo Stato membro non verifichi in modo adeguato ed efficace che tutte le misure che ha attuato soddisfino i requisiti di ammissibilità (
2
).
2.
Con il presente ricorso, la Repubblica ceca impugna la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») (
3
), che ha confermato l’esclusione di spese per un certo importo dal finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo: il «FEAGA») e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in prosieguo: il «FEASR»). In particolare, il contenzioso tra le parti verte su alcuni aiuti connessi alla superficie e sugli investimenti sostenuti nel settore vinicolo. L’esclusione delle spese sostenute è stata giustificata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione di esecuzione del 20 giugno 2016 (in prosieguo: la «decisione di esecuzione controversa») (
4
) per il solo motivo che la Repubblica ceca avrebbe effettuato controlli insufficienti.
3.
La presente impugnazione è ora incentrata, da un lato, su come valutare l’efficacia dei controlli delle aree ammissibili agli aiuti; dall’altro, è oggetto di discussione il modo in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero controllare l’attuazione degli investimenti nel settore vinicolo.
II.
Contesto normativo
4.
Il quadro giuridico pertinente nel caso di specie è costituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 (
5
) e dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1122/2009, adottato sulla base di quest’ultimo (
6
). Inoltre, è particolarmente rilevante per il settore vitivinicolo il regolamento (CE) n. 555/2008 (
7
), che fa riferimento al regolamento generale di esecuzione (UE) n. 65/2011 (
8
), rilevante per il FEASR.
A.
Regolamento n. 73/2009
5.
Il regolamento n. 73/2009 disciplinava i pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune alla data di riferimento del presente procedimento. I pagamenti diretti possono riguardare talune zone agricole ammissibili al sostegno.
6.
L’articolo 20 del regolamento n. 73/2009 (
9
) prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri verifichino l’ammissibilità di una zona nel modo seguente:
«1) [OSCURATO:PERSONA] membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all’aiuto.
2) I controlli amministrativi sono completati da un sistema di controlli in loco intesi a verificare l’ammissibilità all’aiuto. A questo scopo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.
Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono impiegare tecniche di telerilevamento (…).
3) (...)».
B.
Regolamento n. 1122/2009
7.
Il regolamento n. 1122/2009 conteneva le modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno agli agricoltori. L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009 (
10
) stabiliva i principi generali dei controlli:
«I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità».
8.
Per i controlli in loco, l’articolo 30 di detto regolamento (
11
) prevedeva le seguenti percentuali di controllo:
«1) Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5% dell’insieme degli agricoltori che presentano domanda rispettivamente per il regime di pagamento unico, per il regime di pagamento unico per superficie o per i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i controlli in loco riguardino almeno il 3% degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito di ciascuno degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009.
(...)
3) Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l’autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell’anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo.
4) Se è previsto che alcuni elementi del controllo in loco possano essere effettuati sulla base di un campione, quest’ultimo è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate».
9.
L’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1122/2009 (
12
) disciplinava la selezione del campione di controllo:
«1) L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco previsti dal presente regolamento in base a un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate.
Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli [OSCURATO:PERSONA] membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25% del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 30, paragrafi 1 e 2.
(...)
2) L’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua:
a)
stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio;
b)
confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi con quelli del campione selezionato a caso di cui al paragrafo 1, secondo comma;
c)
tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro».
10.
L’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 (
13
) prevedeva gli elementi dei controlli in loco:
«I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, fatta eccezione per le domande di aiuto alle sementi a norma dell’articolo 87 del medesimo regolamento. Nondimeno, l’effettiva determinazione delle superfici nell’ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50% delle parcelle agricole oggetto di domanda nell’ambito di un regime di aiuto istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia l’aiuto richiesto. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di anomalie, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.
Ove possibile, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono avvalersi delle tecniche del telerilevamento ai sensi dell’articolo 35 (…)».
11.
L’articolo 35 di detto regolamento (
14
) descriveva dettagliatamente l’esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento:
«1) Nei casi in cui si avvale della possibilità, prevista all’articolo 33, secondo comma, di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:
a)
alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;
b)
a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza della dichiarazione in maniera considerata soddisfacente dall’autorità competente.
2) Qualora per l’anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all’articolo 30, paragrafo 3, sono effettuati sotto forma di controlli in loco tradizionali».
C.
Regolamento n. 555/2008
12.
Il regolamento n. 555/2008 reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (
15
), in particolare per quanto riguarda i controlli nel settore vitivinicolo. L’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 555/2008 disciplina la gestione finanziaria delle misure di sostegno:
«L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro».
13.
L’articolo 76 del regolamento n. 555/2008 stabilisce i principi che disciplinano i controlli nel settore vitivinicolo:
«Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi comunitari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscono i controlli e adottano i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente regolamento. I controlli e i provvedimenti sono effettivi, proporzionati e dissuasivi in modo da assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono in particolare che:
(...)
e)
i controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio gli [OSCURATO:PERSONA] membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell’intero territorio nazionale e, se del caso, adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione;
(...)».
14.
L’articolo 77, paragrafi 3 e 5, di detto regolamento stabilisce inoltre principi generali in materia di controlli:
«3) Tranne nei casi in cui il regolamento (CE) n. 479/2008 o il presente regolamento prevedano l’esecuzione di controlli in loco sistematici, le autorità competenti eseguono controlli in loco mediante il campionamento di una percentuale idonea di beneficiari/produttori, in base ad un’analisi di rischio ai sensi dell’articolo 79 del presente regolamento.
(...)
5) Per quanto riguarda le misure previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008, si applicano mutatis mutandis gli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1975/2006».
15.
All’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 479/2008 (
16
) sono menzionate le misure rappresentate da «investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino».
D.
Regolamento n. 65/2011
16.
L’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008 (
17
) fa riferimento agli articoli da 26 a 28 del regolamento n. 1975/2006 per quanto riguarda i controlli sulle misure di cui all’articolo 15 del regolamento n. 479/2008 (
18
).
17.
Il regolamento n. 1975/2006 è stato abrogato il 1
o
gennaio 2011 dal regolamento n. 65/2011 (
19
). Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 65/2011, i riferimenti al regolamento n. 1975/2006 devono intendersi come riferimenti al regolamento n. 65/2011 e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all’allegato II del medesimo. Gli articoli da 26 a 28 del regolamento n. 1975/2006 corrispondono all’articolo 4, paragrafo 5, e agli articoli da 24 a 26 del regolamento n. 65/2011.
18.
L’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 65/2011 (
20
) prevede inoltre una disciplina di controlli in loco:
«[OSCURATO:PERSONA] membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione».
III.
Fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
19.
Il 20 giugno 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione di esecuzione controversa, con cui essa ha escluso alcuni importi dalle spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito del FEAGA o del FEASR dal finanziamento da parte dell’Unione europea. La Repubblica ceca è destinataria, tra altri [OSCURATO:PERSONA] membri, della suddetta decisione. Relativamente alle spese sostenute da questo Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso in particolare i seguenti importi:
–
EUR 462517,83 per gli aiuti diretti disaccoppiati per alcune zone agricole negli esercizi dal 2013 al 2015;
–
EUR 636516,20 relativi a investimenti nel settore vitivinicolo per gli esercizi dal 2011 al 2014;
–
EUR 29485612,55 relativi ai controlli di condizionalità negli esercizi dal 2011 al 2014 (
21
).
20.
Con ricorso del 31 agosto 2016, la Repubblica ceca ha chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione di esecuzione impugnata nella parte in cui escludeva dal finanziamento da parte dell’Unione le spese sostenute dalla Repubblica ceca per un importo pari a EUR 30206401,58 (
22
).
21.
Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso e ha annullato la decisione di esecuzione impugnata nella parte in cui esclude i pagamenti sostenuti dalla Repubblica ceca nell’ambito del FEAGA, per l’importo di EUR 6356909,30, nel contesto dei controlli di condizionalità per l’esercizio finanziario 2011.
22.
Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto.
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
23.
Con memoria del 27 novembre 2018, la Repubblica ceca ha avviato il presente procedimento d’impugnazione avverso la sentenza impugnata. Essa chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in primo grado,
–
annullare la decisione di esecuzione impugnata nella parte in cui esclude le spese per un importo pari a EUR 462517,83 relative al pagamento unico per superficie,
–
annullare la decisione di esecuzione impugnata nella parte in cui esclude le spese per un importo pari a EUR 636516,20 relative ad investimenti nel settore vinicolo,
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
24.
Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare la Repubblica ceca alle spese.
25.
Le parti hanno presentato osservazioni scritte e svolto osservazioni orali in merito all’impugnazione all’udienza del 29 gennaio 2020.
V.
Analisi
26.
A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica ceca solleva quattro motivi. I primi due motivi di ricorso riguardano l’esclusione dei pagamenti diretti per superficie dal finanziamento dell’Unione, mentre il terzo e il quarto motivo riguardano l’esclusione delle spese per investimenti nel settore vinicolo.
A.
Sull’esclusione dei pagamenti unici per superficie (primo e secondo motivo)
27.
Per una migliore comprensione dei primi due motivi di ricorso, è necessario ricordare brevemente il contesto dell’esclusione dei pagamenti per superficie effettuati. [OSCURATO:PERSONA] si basa infatti sull’insufficiente verifica da parte della Repubblica ceca del rispetto dei requisiti di ammissibilità relativi alle zone agricole sovvenzionate.
28.
Gli aiuti per superficie sono destinati a incoraggiare uno specifico uso agricolo di una superficie, e l’importo dell’aiuto è basato sulle dimensioni della parcella. I controlli degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardano pertanto, da un lato, l’utilizzo delle parcelle secondo quanto dichiarato dal beneficiario e, dall’altro, le dimensioni effettive di tali parcelle. Eventuali scostamenti rispetto alle domande di aiuto sono qualificati come irregolarità.
29.
In questo contesto, il regolamento n. 1122/2009 fa riferimento, oltre ai controlli amministrativi, a due tipi di controlli in loco: i controlli in loco «tradizionali» (
23
), ossia le ispezioni fisiche sul campo, oppure i controlli in loco effettuati mediante telerilevamento (
24
). Tali controlli devono essere efficaci, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009, ossia devono consentire di verificare con efficacia la sussistenza delle condizioni per la concessione.
30.
Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che uno Stato membro non effettui controlli adeguati ed efficaci su talune misure di sostegno, non è tenuta a dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli dello Stato membro o l’inesattezza dei dati forniti. Essa deve semplicemente corroborare con elementi probatori la sussistenza di dubbi seri e ragionevoli a proposito dei controlli o dei dati (
25
). [OSCURATO:PERSONA] deve confermare con talune constatazioni che i propri dubbi sono giustificati. Queste possono riguardare, ad esempio, la comunicazione di cifre contraddittorie (
26
).
31.
Tuttavia, lo Stato membro interessato può confutare le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] dimostrando l’inesattezza di queste ultime e l’effettiva affidabilità e l’operatività del proprio sistema di controllo (
27
). In caso contrario, si ritiene provata la sussistenza di seri dubbi sull’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo e di monitoraggio dello Stato membro (
28
).
1.
Sul primo motivo
32.
Con il primo motivo la Repubblica ceca sostiene, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato legittimi dubbi circa l’efficacia dei controlli sulle superfici oggetto di sussidi. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe poi commesso un errore di diritto anche nel valutare se la Repubblica ceca avesse fugato tali dubbi e, in ogni caso, sarebbe incorso in errore nel negare che lo abbia fatto.
a)
Sulla fondatezza del primo motivo
33.
Il primo motivo di ricorso verte sulla questione di quale tipo di constatazioni possa dar luogo a dubbi fondati circa l’efficacia dei controlli ai sensi della giurisprudenza precedentemente citata (
29
).
34.
In particolare, occorre valutare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto ritenendo, al punto 22 della sentenza impugnata, che i dubbi sull’efficacia del telerilevamento possano essere sollevati solo in base al fatto che tale metodo di controllo rivela un tasso di irregolarità inferiore rispetto al controllo in loco tradizionale (
30
). Il tasso di irregolarità descrive il rapporto tra il numero di irregolarità rilevate e il numero totale di parcelle controllate.
35.
Secondo il Tribunale, le due varianti del controllo in loco, effettuate sulla base di campioni rappresentativi del territorio dello Stato membro interessato, devono portare a risultati «sostanzialmente simili» (
31
).
36.
In altre parole, il Tribunale ritiene dunque che dal solo fatto che le singole parcelle (cioè i campioni) provenienti dalla Repubblica ceca sono controllate sia con le tradizionali ispezioni sul campo sia con il telerilevamento discende che con entrambi i metodi di controllo deve essere individuato lo stesso tasso di irregolarità.
37.
La probabilità di irregolarità viene calcolata mediante un’analisi dei rischi prima che i campioni siano selezionati per un controllo. Questa analisi dei rischi determina, attraverso diversi fattori di rischio, la probabilità che l’utilizzo effettivo o la dimensione di una parcella differiscano da quanto indicato nella domanda di aiuto. In occasione dell’udienza, fra i fattori di rischio sono state menzionate soprattutto le condizioni orografiche.
38.
In un siffatto contesto, la conclusione del Tribunale non è convincente. Questa potrebbe essere corretta solo se i campioni sottoposti a controllo mediante telerilevamento e quelli controllati mediante un’ispezione sul campo presentassero in media la medesima probabilità di irregolarità.
39.
Tuttavia, stando a quanto affermato dalla Repubblica ceca in primo grado e nel presente procedimento di impugnazione, le cose non stanno così. Secondo le informazioni fornite da detto Stato membro, è sistematicamente meno probabile che si riscontrino irregolarità nei campioni che possono essere ragionevolmente controllati mediante telerilevamento rispetto ai campioni controllati con i controlli in loco tradizionali.
40.
Più precisamente, la Repubblica ceca sostiene, in primo luogo, di dover selezionare i campioni, cioè le parcelle per i controlli tramite telerilevamento, già prima di presentare la domanda per l’anno in questione. L’analisi dei rischi deve pertanto essere basata sui dati dell’anno precedente. Per le ispezioni sul campo, invece, vengono selezionati in modo mirato i richiedenti per i quali è stata calcolata la probabilità di irregolarità più elevata sulla base dei dati delle domande presentate nell’anno corrente.
41.
In secondo luogo, per la natura stessa del telerilevamento, vengono esaminate contemporaneamente aree molto grandi, e quindi un numero molto elevato di parcelle. Ne consegue che il telerilevamento non può essere limitato a determinate parcelle «ad alto rischio», ma include sempre automaticamente anche le parcelle adiacenti, che possono presentare una probabilità molto minore di irregolarità. Ciò comporta automaticamente un tasso di irregolarità inferiore.
42.
In terzo luogo, il telerilevamento viene utilizzato solo per controllare le aree in cui l’utilizzo del terreno a fini agricoli è almeno del 25%. La probabilità di irregolarità, invece, è spesso particolarmente elevata proprio nelle zone con superfici agricole sparse, oggetto di controllo tramite ispezioni sul campo.
43.
Infine, la Repubblica ceca sostiene, da un lato, che la popolazione statistica, vale a dire l’insieme delle parcelle da cui possono essere selezionati i campioni ai fini del rispettivo metodo di controllo, differisce a causa delle differenze intrinseche tra i due metodi; dall’altro, queste popolazioni statistiche non avrebbero in media lo stesso tasso di irregolarità. Di conseguenza, l’accertamento di tassi diversi di irregolarità non può di per sé mettere in dubbio l’efficacia dei controlli mediante telerilevamento.
44.
Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1122/2009 indica che i risultati dei controlli relativi ai diversi campioni sono altamente comparabili.
45.
Tale disposizione prevede che l’efficacia dell’analisi dei rischi che precede la selezione dei campioni per un metodo di controllo sia verificata confrontando i risultati del campione selezionato in base all’analisi dei rischi con quelli di un ulteriore campione selezionato in modo casuale. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] trascura il fatto che la popolazione statistica da cui viene effettuata la selezione, una volta a caso e una volta sulla base di un’analisi dei rischi, è la stessa. Orbene, questo è esattamente ciò che la Repubblica ceca mette in dubbio, da un lato, per quanto riguarda le ispezioni sul campo e, dall’altro, per i controlli mediante telerilevamento.
46.
Il Tribunale non ha preso in considerazione gli argomenti in questione. In particolare, non ha statuito che le argomentazioni della Repubblica ceca sono erronee e che i medesimi campioni vengono utilizzati per il telerilevamento e le ispezioni sul campo, o almeno che il tasso medio di irregolarità è approssimativamente lo stesso in entrambi i casi.
47.
In ogni caso, il semplice fatto che tanto i controlli in loco quanto i controlli mediante telerilevamento sono effettuati sulla base di campioni rappresentativi della zona dello Stato membro interessato non consentitva al Tribunale di concludere che tali controlli devono comportare «in linea di principio tassi di irregolarità simili».
48.
Il telerilevamento, peraltro, non può essere considerato meno efficace neanche per il fatto che è mediamente meno probabile che i campioni utilizzabili per questo metodo di controllo presentino irregolarità.
49.
In primo luogo, infatti, l’efficacia di un sistema di controllo deve essere valutata nel suo insieme. Le parcelle che non possono essere utilmente controllate mediante il telerilevamento, ad esempio a causa della loro posizione geografica, non sono in alcun modo escluse dal controllo ma, al contrario, sono soggette a ispezione sul campo. In secondo luogo, l’obbligo di verificare in modo efficace il rispetto delle condizioni di ammissibilità, previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009, non implica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano applicare un determinato metodo ad una determinata parcella se per determinate parcelle appare più adeguato un altro metodo. Gli aspetti pratici ed economici possono svolgere un ruolo importante nella valutazione dell’idoneità (
32
).
50.
In sintesi, dalle considerazioni che precedono si evince che il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare, al punto 22 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA], constatando diversi tassi di irregolarità a seguito dei controlli effettuati mediante telerilevamento, da un lato, e dei controlli in loco tradizionali, dall’altro, ha sollevato dubbi sull’efficacia dei controlli mediante telerilevamento. Questa constatazione, infatti, non è tale da mettere in dubbio l’efficacia del metodo di controllo in questione.
51.
Non è più necessario, pertanto, analizzare la questione se la Repubblica ceca abbia fugato i suddetti dubbi.
52.
Dalle suesposte considerazioni discende che il primo motivo è fondato.
b)
Sulle conseguenze della fondatezza del primo motivo
53.
In forza dell’articolo 61, primo comma, prima frase, dello statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso di specie, la fondatezza del primo motivo giustifica di per sé l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso relativo all’esclusione dei pagamenti unici per superficie per un importo pari a EUR 69054,23. Tale è infatti l’importo di cui è stata ridotta la spesa a causa delle presunte carenze dei controlli mediante telerilevamento (
33
).
54.
È vero che, in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’ulteriore obiezione circa l’efficacia dei controlli mediante telerilevamento effettuati dalla Repubblica ceca. In base ad essa, i dubbi sull’efficacia deriverebbero anche dal fatto che nel 2012 il tasso di irregolarità constatato mediante controlli con telerilevamento basati sui rischi è stato inferiore a quello rilevato a seguito di controlli casuali mediante telerilevamento (
34
).
55.
Dall’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1122/2009 risulta che tale risultato del confronto richiede una correzione dell’analisi dei rischi. Ne consegue a sua volta che un tale risultato potrebbe perfettamente rappresentare una constatazione tale da mettere in dubbio l’efficacia dell’analisi dei rischi e, quindi, l’efficacia stessa dei controlli effettuati mediante telerilevamento dalla Repubblica ceca (
35
). Tuttavia il Tribunale non ha affatto basato su questa circostanza la propria conclusione, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso dubbi sull’efficacia dei controlli a distanza.
56.
Sebbene la Corte possa, in linea di principio, sostituire le motivazioni del Tribunale quando il risultato si rivela fondato per motivi diversi da quelli dedotti (
36
), tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di effettuare le necessarie constatazioni di fatto in relazione a questa seconda obiezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, non è stata accertata l’esistenza di una siffatta divergenza nel 2012 e che quest’ultima fosse riconducibile a cause diverse da quelle esposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Non è di conseguenza possibile sostituire le motivazioni.
2.
Sul secondo motivo di impugnazione
57.
Con il secondo motivo la Repubblica ceca deduce la violazione degli articoli 33, 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che il campione di parcelle agricole ispezionate deve essere automaticamente ampliato già se si constata che una superficie è inferiore di un valore compreso fra 0,1 e 2 ettari o del 3% rispetto a quella indicata nella domanda di aiuto. Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto concludendo che lo Stato membro, nel prendere la sua decisione, non possa tener conto delle circostanze della singola fattispecie. La Repubblica ceca, invece, per deviazioni fino a 2 ettari o al 3%, decide in pratica caso per caso se il campione deve essere esteso (
37
).
58.
A tale riguardo va osservato, in primo luogo, che l’articolo 33, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 1122/2009 prevede che almeno il 50% delle parcelle dichiarate dell’azienda ispezionata sia controllato nel corso di un’effettiva ispezione in campo. La terza frase del medesimo comma stabilisce che, se il controllo a campione rivela la presenza di «anomalie», «si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate». Essa, tuttavia, non indica se una singola «anomalia» rilevata, ossia qualsiasi sovradichiarazione di superficie, obblighi uno Stato membro ad aumentare il campione.
59.
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica ceca, non si può concludere dall’uso del termine «anomalie» al plurale, di cui all’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009, che uno Stato membro sia tenuto a estendere il campione di controllo solo in caso di irregolarità più gravi. A questo proposito, la Repubblica ceca deduce che sarebbe stato utilizzato il termine «anomalia» al singolare se avessero dovuto essere inclusi anche risultati singoli e quindi, in ultima analisi, trascurabili.
60.
Sebbene molti elementi depongano a favore di un limite de minimis, fissato in ultima analisi dal Tribunale per un valore fino a 0,1 ettari (
38
), le sovradichiarazioni pari a 2 ettari o al 3% o eccedenti tali valori non possono tuttavia essere considerate minori.
61.
Inoltre, neanche la formulazione dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 consente un’interpretazione secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri, dopo una valutazione complessiva delle circostanze del singolo caso, potrebbero decidere se estendere o meno il campione di controllo. Questo perché l’estensione del campione è una decisione vincolata («si estende» (
39
)) e non già discrezionale.
62.
La giurisprudenza citata dalla Repubblica ceca a questo proposito, secondo la quale una decisione deve sempre tenere conto di tutti gli elementi che rappresentano la totalità degli aspetti rilevanti in ogni caso di specie, si riferisce solo a decisioni discrezionali (
40
).
63.
In conclusione, il secondo motivo deve essere pertanto respinto.
B.
Sull’esclusione degli investimenti nel settore vinicolo (terzo e quarto motivo)
64.
Il contesto in cui si inseriscono il terzo e il quarto motivo è costituito da un programma di sostegno nazionale per taluni investimenti nel settore vinicolo. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta nella decisione di esecuzione impugnata, in primo luogo, che la Repubblica ceca ha erogato fondi prima ancora dell’entrata in vigore del programma di sostegno e, in secondo luogo, che neppure in questo contesto detto Stato ha controllato adeguatamente l’attuazione degli investimenti in questione.
1.
Sul terzo motivo
65.
Con il terzo motivo la Repubblica ceca contesta al Tribunale di avere travisato i fatti nel considerare che la rettifica controversa riguardava solo gli investimenti erogati prima dell’introduzione del programma nazionale di sostegno (
41
). A questo proposito, la Repubblica ceca ha già sostenuto in primo grado che la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso dal finanziamento anche investimenti che sono stati erogati dopo l’introduzione del programma nazionale di sostegno ma prima dell’esame delle singole domande di aiuto.
66.
Al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la suddetta censura affermandone l’inconferenza. La Repubblica ceca ritiene che si tratti di un errore di diritto.
67.
In realtà, tuttavia, non è ravvisabile alcun travisamento dei fatti da parte del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha sostenuto in primo grado di aver basato la rettifica in questione solo sui pagamenti effettuati prima dell’introduzione del programma nazionale di sostegno.
68.
A sostegno della sua tesi secondo cui la rettifica riguarda in realtà anche le spese sostenute dopo l’introduzione del programma di sostegno, ma prima dell’esame delle singole domande, la Repubblica ceca ha esclusivamente dedotto di aver fornito alla [OSCURATO:PERSONA] la documentazione pertinente anche per tali spese.
69.
Tuttavia, ciò non consente di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia apportato una rettifica anche a tale riguardo. La Repubblica ceca non ha individuato nella decisione di esecuzione controversa alcun passaggio relativo a tali spese.
70.
Sebbene il Tribunale ricordi a questo proposito, al punto 43 della sentenza impugnata, che la rettifica si basa soprattutto sul fatto che i pagamenti in questione sono pagamenti effettuati prima dell’esame delle singole domande di aiuto, esso fa tuttavia riferimento anche a pagamenti che, in ogni caso, hanno avuto luogo prima dell’introduzione del programma nazionale di sostegno (
42
).
71.
Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel respingere l’impugnazione della Repubblica ceca in questione né ha travisato i fatti.
72.
In conclusione, anche il terzo motivo è infondato.
2.
Sul quarto motivo
73.
Con il quarto motivo la Repubblica ceca deduce infine la violazione dell’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008, che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di effettuare controlli in loco degli investimenti approvati mediante campionamento. Per contro, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che la Repubblica ceca sia tenuta, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 555/2008, a effettuare controlli sistematici in loco degli investimenti erogati nel settore vinicolo.
74.
Il presente motivo riguarda essenzialmente la questione di quale di queste due disposizioni sia applicabile nel caso di specie ai controlli sugli investimenti e quale sia l’estensione dei controlli – sistematici o a campione – prescritta agli [OSCURATO:PERSONA] membri da tale disposizione.
75.
L’articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri effettuino controlli in loco presso i beneficiari degli aiuti mediante campionamento «[t]ranne nei casi in cui (…) il presente regolamento [preveda] l’esecuzione di controlli in loco sistematici». Sotto questo profilo, il Tribunale ha considerato l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 come una lex specialis rispetto all’articolo 77 e ne ha desunto un obbligo di effettuare controlli sistematici in loco (
43
).
76.
A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 555/2008, l’aiuto per una determinata misura di investimento «è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro».
77.
A tale proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il tenore letterale dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 555/2008 non prevede necessariamente controlli sistematici (
44
). L’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, stabilisce semplicemente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono effettuare controlli in loco sulle operazioni effettuate. Ciò non esclude che tale verifica in loco venga effettuata a campione.
78.
In secondo luogo, l’impianto normativo generale del regolamento n. 555/2008 mostra che i controlli sistematici sono prescritti esplicitamente quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri vi sono tenuti: ad esempio, l’articolo 76, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 555/2008, che stabilisce i principi che disciplinano i controlli nel settore vitivinicolo, lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la scelta se effettuare i controlli sistematicamente o per sondaggio. Il paragrafo 3 dell’articolo 77 del regolamento n. 555/2008 prevede, in via eccezionale, controlli in loco sistematici, mentre il paragrafo 2 del medesimo articolo prescrive che i controlli amministrativi sono effettuati sistematicamente. Il fatto che il regolamento n. 555/2008 prescriva espressamente controlli sistematici è esplicitato anche dall’articolo 78, paragrafo 1, terza frase, di detto regolamento, in forza del quale una deroga specifica interviene quando «sono previsti controlli in loco sistematici». Anche la disposizione speciale di cui all’articolo 12 del regolamento n. 555/2008 relativa alla cosiddetta vendemmia verde è un esempio di controlli sistematici in loco prescritti espressamente (
45
).
79.
In terzo luogo, inoltre, per tutti i regimi di sostegno diretto soggetti al sistema di controllo della politica agricola comune, il principio è che gli [OSCURATO:PERSONA] membri effettuano controlli in loco sulla base di campioni (
46
). In pratica è difficile fare altrimenti, dato il volume degli aiuti e la loro distribuzione su piccola scala. I controlli sistematici in loco costituiscono un’eccezione anche sotto questo profilo.
80.
Tuttavia, anche volendo far discendere dall’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 555/2008 un obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di effettuare controlli sistematici sugli investimenti, la posizione sistematica degli articoli 19 e 77 suggerisce che è il secondo a dover essere considerato come lex specialis e non viceversa.
81.
In primo luogo, infatti, la disposizione generale di solito prevale sulla disposizione specifica. In secondo luogo, l’articolo 19 è compreso nella sezione 6 sugli investimenti del capo II (Misure ammissibili) del titolo II – Programmi di sostegno. L’articolo 77, invece, si trova nel titolo V sui controlli nel settore vitivinicolo, al capo I (Principi del controllo). Ciò suggerisce che l’articolo 19 è una disposizione generale sugli investimenti, mentre il controllo degli stessi (e di altri tipi di aiuti) è chiarito al titolo V, relativo ai controlli nel settore vitivinicolo. Che il titolo sui controlli nel settore vitivinicolo comprenda anche i controlli sugli investimenti è segnalato all’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento. Ciò vale per le misure di cui all’articolo 15 del regolamento n. 479/2008. Ma tutte queste misure rappresentano investimenti (
47
).
82.
Contrariamente al parere del Tribunale (
48
), ciò non è confutato nemmeno dal fatto che l’articolo 77 sia rubricato «Principi generali». È vero, infatti, che questa disposizione contiene principi generali per i controlli nel settore vitivinicolo. Oltre ad essa, tuttavia, ci sono molte altre disposizioni in detto titolo che specificano le modalità di esecuzione dei controlli (
49
). A tale riguardo, l’articolo 77 del regolamento n. 555/2008 va inteso come la norma generale nell’ambito delle norme di controllo specifiche per il settore vitivinicolo.
83.
Inoltre, se l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 fosse una lex specialis per il controllo degli investimenti e gli [OSCURATO:PERSONA] membri fossero per questo motivo tenuti a effettuare controlli sistematici in loco sugli investimenti, non residuerebbe una sfera di applicazione per l’articolo 77, paragrafo 5. In base a tale disposizione, infatti, alcune disposizioni del regolamento n. 65/2011 (
50
) si applicano, mutatis mutandis, agli investimenti, in particolare l’articolo 25, il cui paragrafo 1, prima frase, prevede controlli in loco in base a un idoneo campione. Tale riferimento è inconciliabile con l’obbligo di effettuare controlli sistematici in loco ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 555/2008.
84.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale (
51
), non si perviene a una diversa conclusione nemmeno a motivo del fatto che l’articolo 25 del regolamento n. 65/2011 conserva un suo campo di applicazione al di fuori del rinvio di cui al regolamento n. 555/2008. Infatti, ciò non incide sulla circostanza che, come giustamente rilevato dalla Repubblica ceca, l’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008 non sarebbe più applicabile se si adottasse l’interpretazione del Tribunale.
85.
Ne consegue che l’articolo 19 non è una lex specialis rispetto all’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008.
86.
Di conseguenza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 come lex specialis rispetto all’articolo 77 e concludendo che la Repubblica ceca era tenuta ad effettuare controlli sistematici in loco degli investimenti effettuati.
87.
In conclusione, pertanto, il quarto motivo di impugnazione è fondato.
88.
La fondatezza del quarto motivo comporta l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso relativo all’esclusione degli investimenti per un importo pari a EUR 636516,20. È sulla base di tale errore di diritto che il Tribunale non ha messo in dubbio la decisione di esecuzione impugnata, laddove la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto insufficienti i controlli in loco effettuati dalla Repubblica ceca su un campione di investimenti nel settore vitivinicolo.
VI.
Sul rinvio della causa al Tribunale
89.
Conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello statuto della Corte di giustizia, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte stessa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
90.
La presente causa non è matura per la decisione.
91.
Per quanto riguarda l’annullamento della sentenza impugnata a causa della fondatezza del primo motivo (
52
), esso deriva dalla necessità di ulteriori accertamenti di fatto affinché la causa sia decisa in modo definitivo (
53
).
92.
Per quanto riguarda l’annullamento della sentenza impugnata a causa della fondatezza del quarto motivo (
54
), va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha basato l’esclusione delle spese per EUR 636516,20 relative agli investimenti nel settore vitivinicolo non solo sull’insufficienza dei controlli in loco, ma anche sul pagamento di fondi precedentemente all’entrata in vigore del programma nazionale di sostegno (
55
). Spetta al Tribunale valutare se l’esclusione delle spese per EUR 636516,20 sia giustificata anche solo in base al secondo di questi due elementi.
93.
Di conseguenza, la causa deve essere rinviata al Tribunale per la decisione.
VII.
Sulle spese
94.
Poiché la causa deve essere rinviata al Tribunale per la decisione, le spese sono riservate.
VIII.
Conclusione
95.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:
1.
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2018, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑627/16
,
EU:T:2016:538
) è annullata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso della Repubblica ceca relativo all’esclusione dei pagamenti unici per superficie per un importo pari a EUR 69054,23 e all’esclusione degli investimenti per un importo pari a EUR 636516,20.
2.
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3.
La causa è rinviata al Tribunale affinché si pronunci sulle conclusioni della Repubblica ceca relative all’esclusione dei pagamenti unici per superficie per un importo pari a EUR 69054,23 e all’esclusione degli investimenti per un importo pari a EUR 636516,20.
4.
Le spese sono riservate.
(
1
) Lingua originale: il tedesco.
(
2
) Ciò costituisce infatti una violazione del diritto dell’Unione che può giustificare una rettifica del finanziamento, v. sentenza del 24 febbraio 2005, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑300/02
,
EU:C:2005:103
, punto
32
e segg.).
(
3
) Sentenza del 13 settembre 2018, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑627/16
, non pubblicata,
EU:T:2018:538
).
(
4
) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della [OSCURATO:PERSONA], del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (
GU 2016, L 173, pag. 59
).
(
5
) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (
GU L 30 2009, pag. 16
), (in prosieguo: il «regolamento n. 73/2009»). Le modifiche successive non incidono sull’articolo 20, che qui rileva. Il regolamento n. 73/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (
GU 2013, L 347, pag. 608
).
(
6
) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (
GU 2009, L 316, pag. 65
), (in prosieguo: il «regolamento n. 1122/2009»). Le successive modifiche al regolamento n. 1122/2009 non hanno influito sulle disposizioni rilevanti ai fini della fattispecie. Il regolamento n. 1122/2009 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014 (
GU 2014, L 181, pag. 48
), in prosieguo: il «regolamento n. 640/2014».
(
7
) Regolamento (CE) n. 555/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (
GU 2008, L 170, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 702/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 agosto 2009 (
GU 2009, L 202, pag. 5
), in prosieguo: il «regolamento n. 555/2008».
(
8
) Regolamento (UE) n. 65/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (
GU 2011, L 25, pag. 8
), in prosieguo: il «regolamento n. 65/2011». Le modifiche successive non hanno influito sulle disposizioni rilevanti per il caso di specie. Il regolamento n. 65/2011 è stato del pari abrogato dal regolamento n. 640/2014.
(
9
) Tale articolo corrisponde attualmente all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (
GU 2013, L 347, pag. 549
).
(
10
) V. attualmente articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (
GU 2014, L 227, pag. 69
), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1804 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 ottobre 2019 (
GU 2019, L 276, pag. 12
), in prosieguo: il «regolamento n. 809/2014».
(
11
) V. attualmente articolo 50 del regolamento n. 809/2014.
(
12
) V. attualmente articolo 69 del regolamento n. 809/2014.
(
13
) V. attualmente articolo 70 del regolamento n. 809/2014.
(
14
) V. attualmente articolo 40 del regolamento n. 809/2014.
(
15
) Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (
GU 2008, L 148, pag. 1
), in prosieguo: il «regolamento n. 479/2008». Il regolamento n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 (
GU 2009, L 154, pag. 1
), in prosieguo: il «regolamento n. 491/2009».
(
16
) Attualmente l’articolo 103 duovicies del regolamento n. 491/2009 corrisponde all’articolo 15 del regolamento n. 479/2008.
(
17
) V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
(
18
) Regolamento (CE) n. 1975/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (
GU 2006, L 368, pag. 74
), come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 9 giugno 2009 (
GU 2009, L 145, pag. 25
), in prosieguo: il «regolamento n. 1975/2006».
(
19
) Articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 65/2011.
(
20
) V. attualmente articolo 50 del regolamento n. 809/2014.
(
21
) Punti 2 e 3 della sentenza impugnata.
(
22
) Punti 5 e 7 della sentenza impugnata.
(
23
) Articolo 35, paragrafo 2, e considerando 48 del regolamento n. 1122/2009.
(
24
) Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 1122/2009.
(
25
) Sentenze del 24 febbraio 2005, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑300/02
,
EU:C:2005:103
, punti
33
e
34
), e del 19 settembre 2019, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑358/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:763
, punto
42
)
(
26
) Sentenza del 24 febbraio 2005, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑300/02
,
EU:C:2005:103
, punto
39
).
(
27
) Sentenze del 24 febbraio 2005, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑300/02
,
EU:C:2005:103
, punto
35
), e del 19 settembre 2019, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑358/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:763
, punto
42
)
(
28
) Sentenza del 19 settembre 2019, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑358/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:763
, punto
42
).
(
29
) V. supra, paragrafo 34 delle presenti conclusioni.
(
30
) Infatti, secondo le constatazioni del Tribunale al punto 18 della sentenza impugnata, il tasso di irregolarità nel 2012 è stato dello 0,29% in base al telerilevamento, contro lo 0,87% in base ai controlli in loco tradizionali. Nel 2013 il telerilevamento ha restituito un tasso di irregolarità dello 0,28% rispetto all’1,13% secondo i controlli in loco tradizionali.
(
31
) Punto 22 della sentenza impugnata.
(
32
) V., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer (
C‑485/12
,
EU:C:2014:250
, punto
62
).
(
33
) Punto 11 della sentenza impugnata.
(
34
) Punto 19 della sentenza impugnata.
(
35
) Ciò è dichiarato anche altrove dallo stesso Tribunale, v. sentenze del 16 giugno 2015, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑3/11
, non pubblicata,
EU:T:2015:388
, punto
75
), e del 20 luglio 2017, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑143/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:534
, punto
38
)
(
36
) Sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑120/06 P e C‑121/06 P
,
EU:C:2008:476
, punto. 187).
(
37
) V. al riguardo le conclusioni del Tribunale ai punti 27, 29 e 39 della sentenza impugnata, che la Repubblica ceca non ha contestato.
(
38
) V. punti 35, 36 e 38 della sentenza impugnata.
(
39
) In francese: «est élargi»; in inglese: «shall be increased»; in polacco: «zwiększa się próbę»; in spagnolo: «se aumentará la muestra»; in neerlandese: «wordt de steekproef (...) uitgebreid».
(
40
) La Repubblica ceca si riferisce in particolare alla sentenza del 17 aprile 2018, B e Vomero (
C‑316/16 e C‑424/16
,
EU:C:2018:256
, punto
70
), che riguardava una decisione di allontanamento di un cittadino dell’Unione.
(
41
) Punto 50 della sentenza impugnata.
(
42
) Punto 48 della sentenza impugnata.
(
43
) Punto 56 della sentenza impugnata.
(
44
) «Controllo in loco prima di qualsiasi pagamento di aiuto per un investimento», punto 56 della sentenza impugnata.
(
45
) Sull’articolo 12, v. considerando 19 del regolamento n. 555/2008.
(
46
) v. articolo 20, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 73/2009, ovvero ora articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013.
(
47
) V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
(
48
) Punto 56 della sentenza impugnata.
(
49
) Ossia, per esempio, sull’assistenza tra gli organismi di controllo (capo II), sulla banca di dati analitici (capo III) e sul prelievo di campioni a fini di controllo (capo IV).
(
50
) V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
(
51
) Punti 60 e 61 della sentenza impugnata.
(
52
) V. supra, paragrafo 53 delle presenti conclusioni.
(
53
) V. in proposito paragrafi 46 e 56 delle presenti conclusioni.
(
54
) V. supra, paragrafo 88 delle presenti conclusioni.
(
55
) V. punto 43 e segg. della sentenza impugnata e paragrafo 64 delle presenti conclusioni.