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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41428/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] K LAHOU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] K Lahou ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e due mesi di reclusione ed C 2.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per vizi plurimi di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di € 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 otto e 2021 Il consiglier tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] K LAHOU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] K Lahou ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e due mesi di reclusione ed C 2.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per vizi plurimi di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di € 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 otto e 2021 Il consiglier tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41428/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris