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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09127/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NAPOLI del 17/02/2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di truffa aggravata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e e al diniego del riconoscimento delle attenuanti.

Il ricorso è inammissibile.

In tema di patteggiamento in appello, infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena, con la conseguenza è precluso ogni rilievo sull'entità della pena, in relazione anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Cass. sez. 6, sent. n. 4665 del 20/11/2019 - dep. 04/02/2020 - Rv. 278114).

Per quanto attiene alla revoca della confisca della bicicletta elettrica utilizzata per la commissione del reato, nella disponibilità dell'imputato al momento dell'arresto, deve ritenersi che la questione - attenendo alle modalità della condotta delittuosa e, quindi, all'accertamento di responsabilità - sia stata anch'esso oggetto di rinuncia.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] t , Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ------- - -c--„(z-__ DEPOS!

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NAPOLI del 17/02/2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di truffa aggravata. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e e al diniego del riconoscimento delle attenuanti. Il ricorso è inammissibile. In tema di patteggiamento in appello, infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena, con la conseguenza è precluso ogni rilievo sull'entità della pena, in relazione anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Cass. sez. 6, sent. n. 4665 del 20/11/2019 - dep. 04/02/2020 - Rv. 278114). Per quanto attiene alla revoca della confisca della bicicletta elettrica utilizzata per la commissione del reato, nella disponibilità dell'imputato al momento dell'arresto, deve ritenersi che la questione - attenendo alle modalità della condotta delittuosa e, quindi, all'accertamento di responsabilità - sia stata anch'esso oggetto di rinuncia. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] t , Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ------- - -c--„(z-__ DEPOS!
Sentenza Cassazione n. 09127/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris