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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 46133/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAIME di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con decreto del 18 novembre 2022, ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca in forma diretta, fino alla concorrenza dell'importo di euro 30.276.723,00, del denaro rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale si procedeva per truffa aggravata in concorso (capi b) ed i) dell'imputazione provvisoria).

Il 6 marzo 2023, il suddetto indagato ha presentato istanza di revoca della misura cautelare; tale istanza è stata rigettata il 9 marzo 2023.

Il 19 aprile 2023, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato il 19 aprile 2023, l'appello proposto avverso quest'ultima decisione.

2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico, articolato motivo di impugnazione.

In particolare, lamenta la difesa - sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 180, 181, 182, comma 2, 191, 405, comma 2, 406 e 407, comma 3, cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione - che sia stata erroneamente ritenuta tardiva l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla decorrenza del termine semestrale dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Da un lato, il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza dell'atto da cui computare il dies a quo (inserimento nel Sistema informativo della cognizione penale, quale formale iscrizione ex art. 335 cod proc. pen., non potendosi considerare a tal fine la semplice indicazione da parte del magistrato inquirente), se non successivamente alla proposizione del riesame, giusta l'integrazione documentale da parte del Pubblico ministero.

Dall'altro, l'inutilizzabilità dettata dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., sarebbe deducibile in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi del precedente art. 191 in tema di prove illegittimamente acquisite.

3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

1. In primo luogo, il Collegio condivide l'orientamento costante, secondo il quale il decorso del termine, ordinario o prorogato, stabilito per la conclusione della indagini preliminari non comporta l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, eliminandolo in via preventiva, ma soltanto l'inutilizzabilità dell'atto nel momento in cui sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori.

Tale inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., differisce dall'inutilizzabilità comminata dall'art. 191 cod. proc. pen. per le prove vietate, di cui non può invece essere fatto alcun utilizzo processuale.

Pertanto, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte, secondo un regime di deducibilità assimilabile a quello previsto per le nullità a regime intermedio previsto dall'art. 182 cod. proc. pen.; in conseguenza, l'eccezione va proposta, se la parte assiste all'atto che si assume viziato, prima del suo compimento, e se ciò non sia possibile, immediatamente dopo o nella prima occasione utile (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337-02; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996-03; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459; Sez. 1, n. 36671 del :14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699;Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, Bianco, Rv. 252853; SeZ. 5, n. 1586 del 22/12/2009, Belli, Rv. 245818; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243257; Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, Genovese, Rv. 238040).

2. Nel caso di specie, la "prima occasione utile" deve essere individuata nel riesame, al quale è demandato l'esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare (cfr. Sez. 5, Barletta, cit.).

Non è dubbio che la decorrenza del termine delle indagini preliminari vada calcolata dal momento della formale ed effettiva iscrizione nell'apposito registro ex art. 335 cod. proc. pen. delle generalità della persona alla quale il reato sia stato attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione medesima (cfr. Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337-01, secondo cui il Sistema informativo della cognizione penale - S.I.C.P. assolve ad una funzione interamente sostitutiva dei registri cartacei, sicché i relativi estratti sono idonei a comprovare le relative iscrizioni).

D'altronde, la piena conoscenza della scansione cronologica dell'attività inquirente era indubitabilmente raggiunta, ovvero raggiungibile con la dovuta diligenza, al momento della possibilità di consultazione per le parti di tutti gli atti di indagine riversati sul sistema di [OSCURATO:PERSONA] - T.I.A.P. (tramite il quale poteva facilmente verificarsi l'esatta data dell'iscrizione da cui poi computare la scadenza dei termini e verificare la tempestività degli esiti investigativi; ciò che, per inciso, hanno fatto altri coindagati).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAIME di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con decreto del 18 novembre 2022, ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca in forma diretta, fino alla concorrenza dell'importo di euro 30.276.723,00, del denaro rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale si procedeva per truffa aggravata in concorso (capi b) ed i) dell'imputazione provvisoria). Il 6 marzo 2023, il suddetto indagato ha presentato istanza di revoca della misura cautelare; tale istanza è stata rigettata il 9 marzo 2023. Il 19 aprile 2023, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato il 19 aprile 2023, l'appello proposto avverso quest'ultima decisione. 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico, articolato motivo di impugnazione. In particolare, lamenta la difesa - sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 180, 181, 182, comma 2, 191, 405, comma 2, 406 e 407, comma 3, cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione - che sia stata erroneamente ritenuta tardiva l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla decorrenza del termine semestrale dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato. Da un lato, il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza dell'atto da cui computare il dies a quo (inserimento nel Sistema informativo della cognizione penale, quale formale iscrizione ex art. 335 cod proc. pen., non potendosi considerare a tal fine la semplice indicazione da parte del magistrato inquirente), se non successivamente alla proposizione del riesame, giusta l'integrazione documentale da parte del Pubblico ministero. Dall'altro, l'inutilizzabilità dettata dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., sarebbe deducibile in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi del precedente art. 191 in tema di prove illegittimamente acquisite. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. In primo luogo, il Collegio condivide l'orientamento costante, secondo il quale il decorso del termine, ordinario o prorogato, stabilito per la conclusione della indagini preliminari non comporta l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, eliminandolo in via preventiva, ma soltanto l'inutilizzabilità dell'atto nel momento in cui sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori. Tale inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., differisce dall'inutilizzabilità comminata dall'art. 191 cod. proc. pen. per le prove vietate, di cui non può invece essere fatto alcun utilizzo processuale. Pertanto, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte, secondo un regime di deducibilità assimilabile a quello previsto per le nullità a regime intermedio previsto dall'art. 182 cod. proc. pen.; in conseguenza, l'eccezione va proposta, se la parte assiste all'atto che si assume viziato, prima del suo compimento, e se ciò non sia possibile, immediatamente dopo o nella prima occasione utile (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337-02; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996-03; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459; Sez. 1, n. 36671 del :14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699;Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, Bianco, Rv. 252853; SeZ. 5, n. 1586 del 22/12/2009, Belli, Rv. 245818; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243257; Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, Genovese, Rv. 238040). 2. Nel caso di specie, la "prima occasione utile" deve essere individuata nel riesame, al quale è demandato l'esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare (cfr. Sez. 5, Barletta, cit.). Non è dubbio che la decorrenza del termine delle indagini preliminari vada calcolata dal momento della formale ed effettiva iscrizione nell'apposito registro ex art. 335 cod. proc. pen. delle generalità della persona alla quale il reato sia stato attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione medesima (cfr. Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337-01, secondo cui il Sistema informativo della cognizione penale - S.I.C.P. assolve ad una funzione interamente sostitutiva dei registri cartacei, sicché i relativi estratti sono idonei a comprovare le relative iscrizioni). D'altronde, la piena conoscenza della scansione cronologica dell'attività inquirente era indubitabilmente raggiunta, ovvero raggiungibile con la dovuta diligenza, al momento della possibilità di consultazione per le parti di tutti gli atti di indagine riversati sul sistema di [OSCURATO:PERSONA] - T.I.A.P. (tramite il quale poteva facilmente verificarsi l'esatta data dell'iscrizione da cui poi computare la scadenza dei termini e verificare la tempestività degli esiti investigativi; ciò che, per inciso, hanno fatto altri coindagati). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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