Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15009/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [ANNA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova disciplinato dall'art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n 309.

2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e denunciando violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309.

3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia valutato solo parzialmente gli elementi emersi dall'istruttoria, dalla quale, si asserisce, si sarebbe dovuto rilevare lo status di dipendenza del Pagano.

Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche nonché prive di ragioni di diritto e di fatto che sorreggano le richieste.

Nel provvedimento impugnato, invero, in piena applicazione del disposto dell'art. 94 T.U. stup., si evidenzia come dalla certificazione del Serd, versata in atti, non sussista il c.d.

"elemento soggettivo" necessario all'applicazione della misura alternativa de qua, ossia l'attualità dello stato di dipendenza (nonché, evidentemente, il conseguente programma terapeutico).

La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 7 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [ANNA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova disciplinato dall'art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n 309. 2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e denunciando violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309. 3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia valutato solo parzialmente gli elementi emersi dall'istruttoria, dalla quale, si asserisce, si sarebbe dovuto rilevare lo status di dipendenza del Pagano. Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche nonché prive di ragioni di diritto e di fatto che sorreggano le richieste. Nel provvedimento impugnato, invero, in piena applicazione del disposto dell'art. 94 T.U. stup., si evidenzia come dalla certificazione del Serd, versata in atti, non sussista il c.d. "elemento soggettivo" necessario all'applicazione della misura alternativa de qua, ossia l'attualità dello stato di dipendenza (nonché, evidentemente, il conseguente programma terapeutico). La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 m
Sentenza Cassazione n. 15009/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris