CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso con i qualisi deduceviolazione di legge, vizio della motivazione in ogni sua forma in punto diaccertamento della responsabilità, corretta qualificazione della condottaimputata, sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto ascritto, risultano prividi concreta specificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confrontocon le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendonoquindi a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativaricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata dei riscontri documentali, la testimonianza della persona,le modalità di gestione della cartapostepay e la sua disattivazione a seguito dellaacquisizione delle somme di denaro (si vedano pagg.3 e seg.);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti dispecificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. inquanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delleragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti allamotivazione dell’atto impugnato, in presenza di una argomentazione del tuttopriva di aporie della Corte di appello che non si presta a censure in questa sede;rilevato che il terzo motivo di ricorso in tema di applicazione del disposto di cuiall’art. 131-bis cod. pen. e di trattamento sanzionatorio, quanto alla omessaconcessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., sicaratterizza per assoluta genericità ed aspecificità in presenza di una chiaravalutazione dei motivi devoluti sul punto da parte della Corte di appello, cheesplicitamente enunciato le ragioni ostative alla applicazione dell’art. 131-biscod. pen. (in presenza di precedenti specifici), richiamando quanto allacircostanza attenuante le condizioni economiche della persona offesa e il valoredella somma confluita sulla carta intestata al ricorrente, con motivazione esenteda aporie o illogicità, che non si presta a censure in questa sede;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]