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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 33243/2021

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eguente ORDINANZA sul ricorso 11580-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABBRUZZO, e per L'[OSCURATO:PERSONA] (già USP), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2021 PORTOGHESI 12; 2926 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - E [OSCURATO:PERSONA], senza numero di R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] L'ABBRUZZO, L'[OSCURATO:PERSONA]' AQUILA; - intimati - avverso la sentenza n. 904/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 391/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 3 novembre 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila in riforma della decisione resa dal Tribunale di L'Aquila, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ufficio III - Ambito territoriale della Provincia di L'Aquila, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Teramo per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione, relativamente al triennio 2014/2017; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dall'art. 1, comma 605, lett.

C),

I. n. 296/2006 la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; che per la cassazione di tale decisione ricorrevano con distinti atti dapprima il MIUR con l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di L'Aquila, affidando l'impugnazione a due motivi e successivamente, così che il ricorso deve qualificarsi come incidentale, la Pelliccione, affidando l'impugnazione a due motivi; che, nelle more dell'udienza di trattazione la Pelliccione depositava atto di rinunzia al ricorso dalla medesima proposto non notificato alla controparte, di cui il Collegio, c-okisC:'n)J>,Jrr all'odierna udienza dava atto,Y finammissibilità del ricorso; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti principali, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, 1 comma 4 d.l. n. 97/2004 conv. con modìf. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, lett.

C),

I. n. 296/2006 nonché dei DD.MM . 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni di legge cui si conformano í decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 20, d.l. n. 70/11 e 14, comma 2 ter, di. 216/2011, il Ministero e gli Uffici ricorrenti principali ripropongono la censura di cui al motivo che precede in relazione alla normativa indicata in rubrica, intesa, a loro dire, a ribadire l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento; che entrambi i motivi del ricorso principale proposto dal MIUR con l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di L'Aquila, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, di. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; - che, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, il ricorso principale va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale proposto dal MIUR con l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di L'Aquila; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Pelliccione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Aì—s-eris-i---cleillaft, 13, -co. 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali( zner il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore( importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto ;per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 11580-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'ABBRUZZO, e per L'[OSCURATO:PERSONA] (già USP), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2021 PORTOGHESI 12; 2926 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - E [OSCURATO:PERSONA], senza numero di R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] L'ABBRUZZO, L'[OSCURATO:PERSONA]' AQUILA; - intimati - avverso la sentenza n. 904/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 391/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 3 novembre 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila in riforma della decisione resa dal Tribunale di L'Aquila, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ufficio III - Ambito territoriale della Provincia di L'Aquila, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Teramo per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione, relativamente al triennio 2014/2017; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dall'art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; che per la cassazione di tale decisione ricorrevano con distinti atti dapprima il MIUR con l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di L'Aquila, affidando l'impugnazione a due motivi e successivamente, così che il ricorso deve qualificarsi come incidentale, la Pelliccione, affidando l'impugnazione a due motivi; che, nelle more dell'udienza di trattazione la Pelliccione depositava atto di rinunzia al ricorso dalla medesima proposto non notificato alla controparte, di cui il Collegio, c-okisC:'n)J>,Jrr all'odierna udienza dava atto,Y finammissibilità del ricorso; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti principali, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, 1 comma 4 d.l. n. 97/2004 conv. con modìf. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 nonché dei DD.MM . 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni di legge cui si conformano í decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 20, d.l. n. 70/11 e 14, comma 2 ter, di. 216/2011, il Ministero e gli Uffici ricorrenti principali ripropongono la censura di cui al motivo che precede in relazione alla normativa indicata in rubrica, intesa, a loro dire, a ribadire l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento; che entrambi i motivi del ricorso principale proposto dal MIUR con l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di L'Aquila, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, di. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; - che, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, il ricorso principale va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale proposto dal MIUR con l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di L'Aquila; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Pelliccione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Aì—s-eris-i---cleillaft, 13, -co. 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali( zner il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore( importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto ;per il ricorso
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