CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso e per la revocazione dell’ordinanza n. 6469/2025 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 11 marzo 2025;Numero registro generale 18627/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 13091/2026Data pubblicazione 07/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 960/2022, la Corte di appello di Brescia, inriforma della sentenza resa in prime cure dal Tribunale della stessacittà, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delComune di Ghedi (e con la chiamata in causa, a fini di manleva, di ItasMutua) avente ad oggetto il risarcimento del danno per il rilascio di uncertificato di destinazione urbanistica, relativo ad un terreno (poiacquistato dal Martinelli), non veritiero, in quanto non menzionantel’adozione (con delibera del Consiglio comunale) di un [OSCURATO:PERSONA] con cui l’area era stata assoggettata a vincoli urbanisticidi carattere idrogeologico, tali da privare la stessa delle qualitàedificatorie riconosciute dal precedente [OSCURATO:PERSONA].2. Per quanto ancora d’interesse, il ricorso per cassazione spiegatoda [OSCURATO:PERSONA] avverso detta sentenza è stato dichiaratoinammissibile da questa Corte con l’ordinanza in epigrafe indicata.3. Di tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] domanda ora la revocazione,sulla base di tre motivi.Resistono, con separati controricorsi, il Comune di Ghedi e ItasMutua.Parte ricorrente e il controricorrente Comune di Ghedi hannodepositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. A suffragio dell’istanza di revocazione, parte ricorrente denunciaun triplice errore di fatto, rilevante ex art. 395, primo comma, num. 4,cod. proc. civ., in thesi inficiante l’ordinanza impugnata.r.g. n. 18627/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18627/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 13091/2026Data pubblicazione 07/05/2026All’esame delle doglianze è doveroso premettere, con riferimentoalle sentenze (o alle ordinanze) della Suprema Corte di cui si invochi larevocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., che l’errore rilevante aisensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.:(a) deve consistere non in un errore di giudizio bensì nell’erroneapercezione dei fatti di causa che abbia indotto il giudice a supporrel’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmenteescluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fattooggetto dell’asserito errore non abbia costituito oggetto di discussionetra le parti;(b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;(c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e dellaimmediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioniinduttive o di particolari indagini ermeneutiche: postula l’esistenza diun obiettivo contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto,emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali;(d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra lapercezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nessocausale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato,la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella adottata;(e) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che laCorte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto,nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, edeve avere carattere autonomo, cioè incidere esclusivamente sullasentenza di legittimità (sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi perrevocazione per errore di fatto, si vedano da ultimo, tra i tanti, Cass.,Sez. U, 19/07/2024, n. 20013; Cass, Sez. U, 27/11/2019, n. 31032;Cass. 10/06/2021, n. 16439).r.g. n. 18627/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18627/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 13091/2026Data pubblicazione 07/05/20262. Con il primo motivo, si assume che la decisione resa sul primomotivo del ricorso per cassazione sia inficiata da errore consistentenella «supposta inesistenza di un fatto - ovvero la dimostrazione, nelgiudizio, che il PGT, alla data del 29.01.2009, fosse stato solamenteapprovato ma non anche pubblicato - non costituente un puntocontroverso, la cui verità è stata invero positivamente stabilita».2.1. La doglianza è inammissibile.La gravata ordinanza ha reputato il primo motivo di impugnazionedi legittimità inammissibile per erronea formulazione, sul rilievo cheesso, a dispetto della prospettata violazione di norma di legge,lamentasse in sostanza una fallace ricostruzione dei fatti di causa nonsorretta dalla «dimostrazione che il Piano generale del territorioall’epoca in cui risalgono i fatti di causa non era stato pubblicato».In particolare, sul punto vi si legge che «per censurare dettastatuizione - posto che non si esclude che possa essere imputato algiudice di merito anche di essere pervenuto ad una erronearicostruzione della quaestio facti che lo abbia indotto in ultima analisiad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedottain giudizio: il che avviene solo allorché si rimproveri al giudice di averefatto ricorso ad una norma di diritto errata, perché spintovi da unainesatta sussunzione della vicenda concreta in quella astratta regolatadalla norma di diritto, originata da una fallace ricostruzione dei fatti dicausa - la critica avrebbe dovuto essere prospettata in modo diverso esoprattutto avrebbe dovuto essere sorretta dalla dimostrazione che ilPiano generale del Territorio all’epoca cui risalgono i fatti di causa, cioèall’epoca in cui era stata posta in essere la compravendita, non erastato pubblicato, non bastando a sostenere l’argomentazione delricorrente il rinvio al certificato di destinazione urbanisticaasseritamente rilasciato dal comune l’11 dicembre 2008 e men che maiquanto affermato dalla sentenza impugnata (che, infatti, ha ritenutor.g. n. 18627/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18627/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 13091/2026Data pubblicazione 07/05/2026evidentemente integrati i presupposti che rendevano il Piano generaledel Territorio efficace erga omnes e assistito dalla presunzione legaledi conoscenza)».In tal guisa, pur con un’argomentazione non particolarmentediffusa e senza un espresso richiamo alle norme applicate, questa Corteha espresso un apprezzamento sulla corretta articolazione del motivo,cioè a dire sulla riconducibilità dello stesso al modello paradigmaticodisegnato dal codice di rito.Si tratta, quindi, di un giudizio - sulla sua non rispondenza airequisiti idonei a consentirne la disamina - sulla concreta articolazionedel motivo: sul quale alcuna incidenza spiega la supposta inesattapercezione del dato fattuale circa la pubblicazione del PGT e che, inogni caso, seppure in astratta ipotesi inficiato da errore, non abilita alrimedio della revocazione.3. Il secondo ed il terzo motivo di revocazione investono lainammissibilità del secondo motivo di ricorso per cassazione, dichiaratada questa Corte sulla scorta di una duplice ratio decidendi.3.1. Il secondo censura l’ordinanza nella parte in cui ha ritenuto«riportato solamente uno stralcio» del certificato di destinazioneurbanistica, incappando così, ad avviso del ricorrente, nella falsapercezione del fatto che detto certificato era stato allegato nella suainterezza al ricorso introduttivo del primo grado del giudizio.3.2. Il terzo motivo imputa invece al provvedimento di avereerroneamente ritenuto conoscibili, da parte del ricorrente, gli strumentidi pianificazione territoriale (in particolare, il PAI - Piano per l’assettoidrogeologico) aventi efficacia erga omnes che già sottoponevano gliimmobili oggetto della compravendita a vincoli di inedificabilità.3.3. Il secondo motivo è inammissibile.Con la sobria motivazione riportata, la Corte di legittimità ha intesostigmatizzare il contenuto e il modo di formulazione del secondo motivor.g. n. 18627/2025 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18627/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 13091/2026Data pubblicazione 07/05/2026del ricorso per cassazione, reputato inosservante del principio diautosufficienza siccome mancante di una adeguata riproduzione delcertificato di destinazione urbanistica.L’argomentazione in questa sede svolta dal ricorrente (basata sullaallegazione del menzionato documento all’atto introduttivo del giudiziodi prime cure) appare, con palmare evidenza, non pertinente (ed anzieccentrica) rispetto alla motivazione del provvedimento.A ciò si aggiunga che anche in questo caso si è in presenza di unavalutazione circa la conformità al dettato normativo dell’atto di adizionedella Corte di legittimità e non già di quanto ad esso allegato: e tantoesclude in radice la configurabilità di un errore revocatorio.3.4. Per effetto dell’inammissibilità della doglianza ora vagliata,diviene irrilevante lo scrutinio del terzo motivo di revocazione, riferitoalla ulteriore ragione (la conoscibilità da parte del Martinelli di altrivincoli di inedificabilità dell’area) addotta a giustificare l’inammissibilitàdel secondo motivo di ricorso per cassazione: la conseguita intangibilitàdella prima di tali ragioni è di per sé sufficiente a sorreggere la vistaconclusione e a privare di interesse la disamina dell’altra ragione.Soltanto per completezza, si rileva come anche l’affermazione dellaconoscibilità del vincolo derivante dal PAI era frutto dell’apprezzamentocritico delle risultanze processuali e degli atti di causa, non già dellamera percezione di un fatto, come tale non censurabile con il rimediodella revocazione ex art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..4. L’istanza di revocazione è dichiarata inammissibile.5. La disciplina delle spese della presente impugnazione segue ilprincipio di soccombenza, con liquidazione parametrata alle attivitàdifensive effettivamente esplicate da ciascuna parte controricorrente.6. Attesa l’inammissibilità dell’impugnazione, va dato atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggior.g. n. 18627/2025 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 18627/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 13091/2026Data pubblicazione 07/05/20262002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per revocazione.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Comune di Ghedi, delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 7.700 per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, cheliquida in euro 5.900 per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 9 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 18627/2025 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]