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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12117/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,14.£,v)0 La ek* e L. e" ...a - [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] espressa dal Tribunale cittadino per il reato di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 6, perché, alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg AC B343 EP), cagionava un incidente stradale con l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]), condotta da [OSCURATO:PERSONA] - svoltando a sinistra ad un incrocio, omettendo di dare la precedenza a quest'ultima auto che proveniva dalla sua destra - e si allontanava poi repentinamente a piedi, non ottemperando all'obbligo di fermarsi, pur avendo notato che la Micelotta aveva riportato lesioni personali (Torino, 15/05/2013).

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva tre motivi:

2.1. Omessa e manifesta illogicità della motivazione: le motivazioni di entrambe le sentenze di merito appaiono illogiche laddove non hanno tenuto conto che l'imputato non si era allontanato immediatamente dal luogo del sinistro dandosi alla fuga, ma che si era invece trattenuto sul luogo del sinistro per un lasso di tempo considerevole, allontanandosi solo in seguito.

La permanenza dell'imputato sul luogo del sinistro rende insussistente l'elemento psicologico del reato.

Sul punto, la motivazione è del tutto carente ed illogica.

2.2. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione: al riguardo, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che l'imputato non si è immediatamente allontanato dal luogo del sinistro, ma solo dopo esserci accertato dell'entità delle lesioni della persona offesa e che questa era stata soccorsa; e del fatto che aveva spiegato le ragioni della propria condotta - l'avvertito bisogno di ricorrere a cure mediche, il timore per la sua condizione di straniero, privo di documenti dell'auto.

2.3. Violazione di legge e manifesta Ologicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla ritenuta recidiva.

La Corte di merito, pur ricordando che alcuni reati, del tutto eterogenei, erano stati commessi in epoca risalente, ha ritenuto che la mera sussistenza di un precedente relativo alla circolazione stradale< sia idoneo., a dimostrare in concreto la maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

Sul punto, la motivazione è apparente e generica.

3. In data 14/11/22, è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla statuizione relativa alla recidiva, di cui al terzo motivo di ricorso.

Nel resto deve essere rigettato.2.

Il primo motivo è infondato.

Il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada è un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell'allontanamento dell'agente dal luogo dell'investimento, così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che integra il reato di cui all'art. 189, comma 1 e 6, cod. strada (cosiddetto reato di "fuga"), la condotta di colui che - in oc:casione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie "per pochi istanti"), senza consentire, la propria identificazione, né quella del veicolo.

Il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente otacia, infatti, dircene per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte all'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734: fattispecie in cui la Corte ha affermato la responsabilità di un conducente che, dopo il sinistro, si era limitato ad abbassare il finestrino pronunciando la frase: "tutto bene").

Di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, non incorrendo in alcun vizio di motivazione.

Essa, invero, ha ricordato che l'imputato, pur essendo rimasto nei pressi del luogo dell'incidente fino all'arrivo dell'ambulanza, si è allontanato subito dopo, prima dell'intervento della polizia, così ostacolando la propria identificazione, per la quale, considerato che il mezzo era intestato ad un soggetto estraneo ai fatti, si twa reso necessario lo svolgimento di approfondite indagini, comportanti la verifica dell'intestatario e l'acquisizione dei tabulati telefonici.

La sentenza impugnata afferma, con motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica, che l'imputato, « certamente consapevole del danno alle persone derivato dall'incidente, tanto da essersi reso necessario l'intervento dell'ambulanza», si era volontariamente allontanato dai luoghi al fine di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il Collegio osserva che la Corte di merito è censurabile laddove, nell'escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., si riferisce alli "intensità del dolo", atteso che si tratta di elemento estraneo a quelli presi in considerazione dalla norma.

Sul punto, tuttavia, la sentenza si appalesa immune dalle sollevate censure quando, in particolare, valorizza, al fine di escludere la particolare tenuità del fatto, la circostanza che l'allontanamento dell'imputato ha reso particolarmente difficoltosa la sua identificazione, anche per la diversa intestazione dell'autovettura condotta e abbandonata sui luoghi.

Merita, invece, come si diceva, di essere accolito il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base di una motivazione apparente e generica.

Come è noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183 - 01).

Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello si è limitata a fare riferimento, in termini generici, ai precedenti penali dell'imputato, alcuni dei quali relativi a reati attinenti alla circolazione stradale, senza fornirne un'indicazione precisa e senza dare, con riguardo alla nuova azione costituente reato, dimostrazione della sua idoneità a manifestare una più accentuata colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere, in relazione alla natura ed ai tempi di commissione dei precedenti, così da giustificare l'aumento di pena.

È compito del giudice, infatti, quando la contestazione concerna una delle ipotesi di recidiva contemplate dall'art. 99 cod. pen., verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto, secondo quanto precisato dalla relativa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Il ricorso va rigettato nel resto.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Rigetta il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiarai la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,14.£,v)0 La ek* e L. e" ...a - [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] espressa dal Tribunale cittadino per il reato di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 6, perché, alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg AC B343 EP), cagionava un incidente stradale con l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]), condotta da [OSCURATO:PERSONA] - svoltando a sinistra ad un incrocio, omettendo di dare la precedenza a quest'ultima auto che proveniva dalla sua destra - e si allontanava poi repentinamente a piedi, non ottemperando all'obbligo di fermarsi, pur avendo notato che la Micelotta aveva riportato lesioni personali (Torino, 15/05/2013). 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva tre motivi: 2.1. Omessa e manifesta illogicità della motivazione: le motivazioni di entrambe le sentenze di merito appaiono illogiche laddove non hanno tenuto conto che l'imputato non si era allontanato immediatamente dal luogo del sinistro dandosi alla fuga, ma che si era invece trattenuto sul luogo del sinistro per un lasso di tempo considerevole, allontanandosi solo in seguito. La permanenza dell'imputato sul luogo del sinistro rende insussistente l'elemento psicologico del reato. Sul punto, la motivazione è del tutto carente ed illogica. 2.2. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione: al riguardo, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che l'imputato non si è immediatamente allontanato dal luogo del sinistro, ma solo dopo esserci accertato dell'entità delle lesioni della persona offesa e che questa era stata soccorsa; e del fatto che aveva spiegato le ragioni della propria condotta - l'avvertito bisogno di ricorrere a cure mediche, il timore per la sua condizione di straniero, privo di documenti dell'auto. 2.3. Violazione di legge e manifesta Ologicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla ritenuta recidiva. La Corte di merito, pur ricordando che alcuni reati, del tutto eterogenei, erano stati commessi in epoca risalente, ha ritenuto che la mera sussistenza di un precedente relativo alla circolazione stradale< sia idoneo., a dimostrare in concreto la maggiore pericolosità sociale dell'imputato. Sul punto, la motivazione è apparente e generica. 3. In data 14/11/22, è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla statuizione relativa alla recidiva, di cui al terzo motivo di ricorso. Nel resto deve essere rigettato.2. Il primo motivo è infondato. Il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada è un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell'allontanamento dell'agente dal luogo dell'investimento, così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che integra il reato di cui all'art. 189, comma 1 e 6, cod. strada (cosiddetto reato di "fuga"), la condotta di colui che - in oc:casione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie "per pochi istanti"), senza consentire, la propria identificazione, né quella del veicolo. Il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente otacia, infatti, dircene per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte all'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734: fattispecie in cui la Corte ha affermato la responsabilità di un conducente che, dopo il sinistro, si era limitato ad abbassare il finestrino pronunciando la frase: "tutto bene"). Di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, non incorrendo in alcun vizio di motivazione. Essa, invero, ha ricordato che l'imputato, pur essendo rimasto nei pressi del luogo dell'incidente fino all'arrivo dell'ambulanza, si è allontanato subito dopo, prima dell'intervento della polizia, così ostacolando la propria identificazione, per la quale, considerato che il mezzo era intestato ad un soggetto estraneo ai fatti, si twa reso necessario lo svolgimento di approfondite indagini, comportanti la verifica dell'intestatario e l'acquisizione dei tabulati telefonici. La sentenza impugnata afferma, con motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica, che l'imputato, « certamente consapevole del danno alle persone derivato dall'incidente, tanto da essersi reso necessario l'intervento dell'ambulanza», si era volontariamente allontanato dai luoghi al fine di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta. Quanto al secondo motivo di ricorso, il Collegio osserva che la Corte di merito è censurabile laddove, nell'escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., si riferisce alli "intensità del dolo", atteso che si tratta di elemento estraneo a quelli presi in considerazione dalla norma. Sul punto, tuttavia, la sentenza si appalesa immune dalle sollevate censure quando, in particolare, valorizza, al fine di escludere la particolare tenuità del fatto, la circostanza che l'allontanamento dell'imputato ha reso particolarmente difficoltosa la sua identificazione, anche per la diversa intestazione dell'autovettura condotta e abbandonata sui luoghi. Merita, invece, come si diceva, di essere accolito il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base di una motivazione apparente e generica. Come è noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183 - 01). Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello si è limitata a fare riferimento, in termini generici, ai precedenti penali dell'imputato, alcuni dei quali relativi a reati attinenti alla circolazione stradale, senza fornirne un'indicazione precisa e senza dare, con riguardo alla nuova azione costituente reato, dimostrazione della sua idoneità a manifestare una più accentuata colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere, in relazione alla natura ed ai tempi di commissione dei precedenti, così da giustificare l'aumento di pena. È compito del giudice, infatti, quando la contestazione concerna una delle ipotesi di recidiva contemplate dall'art. 99 cod. pen., verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto, secondo quanto precisato dalla relativa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso va rigettato nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiarai la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità
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