Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19181/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 (il primo), 116 (il secondo), 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nonché dell'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale (il terzo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti; che, infatti, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno posto a base della ritenuta non configurabilità delle invocate diminuenti una congrua motivazione, incensurabile in questa sede (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi a tal proposito sottolineare che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto, richiesti ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, è insindacabile in questa sede, se sorretta da una motivazione non illogica o arbitraria, essendo precluso a questa Corte una rivalutazione delle risultanze processuali su cui i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIN C 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 (il primo), 116 (il secondo), 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nonché dell'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale (il terzo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti; che, infatti, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno posto a base della ritenuta non configurabilità delle invocate diminuenti una congrua motivazione, incensurabile in questa sede (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi a tal proposito sottolineare che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto, richiesti ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, è insindacabile in questa sede, se sorretta da una motivazione non illogica o arbitraria, essendo precluso a questa Corte una rivalutazione delle risultanze processuali su cui i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIN C 26
Sentenza Cassazione n. 19181/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris