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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24171/2025

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1240 -2025 R.G. proposto da: COMUNE di BATTIPAGLIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona de l sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di p.e.c. dell’avvocatura comunale e comunque in Battipaglia, al piazzale [OSCURATO:PERSONA], presso la casa comunale.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliati in Battipaglia, alla via Mazzini, n. 21/d, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che li rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 924/2024della Corte d’Appello di Salerno, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 1.500,00per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00.

Così deciso in Roma,il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1240 -2025 R.G. proposto da: COMUNE di BATTIPAGLIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona de l sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di p.e.c. dell’avvocatura comunale e comunque in Battipaglia, al piazzale [OSCURATO:PERSONA], presso la casa comunale. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliati in Battipaglia, alla via Mazzini, n. 21/d, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che li rappresentae difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 924/2024della Corte d’Appello di Salerno, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 1.500,00per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,il 2
Decreto Cassazione n. 24171/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris