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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 agosto 1980

Cassazione n. 09080/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1980 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, tuttavia rideterminando l'entità del trattamento sanzionatorio irrogato, a fronte dell'esclusione dell'aumento per la recidiva;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 4 c.p., è inammissibile in questa sede in quanto reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa; i giudici dell'appello, con motivazione esente da vizi logico-argomentativi, rilevato che, a prescindere dall'entità della somma sottratta, la condotta posta in essere dall'imputato ha determinato anche il danneggiamento del distributore, hanno applicato il consolidato principio in base al quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1980 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, tuttavia rideterminando l'entità del trattamento sanzionatorio irrogato, a fronte dell'esclusione dell'aumento per la recidiva; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 4 c.p., è inammissibile in questa sede in quanto reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa; i giudici dell'appello, con motivazione esente da vizi logico-argomentativi, rilevato che, a prescindere dall'entità della somma sottratta, la condotta posta in essere dall'imputato ha determinato anche il danneggiamento del distributore, hanno applicato il consolidato principio in base al quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 g