Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18327/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ti e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Augello-controricorrenti/ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 377/2024 depositata il 15/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n.377/2024 la Corte di Giustizia di II grado dellaSicilia accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e daNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026Salvatore Musumeci avverso la sentenza n. 6962/2020 con cui la CTP diCatania aveva rigettato l’impugnazione, proposta dai predetti con separatiricorsi poi riuniti, avverso l’avviso di liquidazione, dell’importo di61.952,00 euro, dell’imposta di registro e conseguenti sanzioni, relativa aldecreto del Tribunale di Catania di omologa della proposta di concordatodepositata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel fallimento dell’ArkaS.r.l..Il giudice d’appello rilevava che la [OSCURATO:SOCIETA]. e SalvatoreMusumeci non erano legittimati passivi rispetto all’imposta di cui era statorichiesto il pagamento, non avendo “assunto alcun obbligo di garanzia,non regolamentato nel decreto di omologa, nei confronti della Procedurae/o dei creditori; anzi, più radicalmente, essi non compaiono mai né neldecreto di omologazione né nell’atto notarile”, mentre, per poter essereconsiderati garanti “avrebbero dovuto sottoscrivere (espressamente a talscopo) la proposta concordataria, ovvero fornire separata fideiussione, madirettamente all’Ufficio fallimentare, non una sorta di flebile patronage,per giunta nei confronti di RSA, a investire nel capitale di quest’ultima…”.Inoltre, poiché il concordato omologato “non comportava l’immediatotrasferimento alla proponente dei beni compresi nell’attivo fallimentare diARKA s.r.l. né l’assunzione diretta dell’obbligo della proponente di pagare icreditori”, secondo la CGT di II grado esso non rientrava nella fattispeciedel “concordato fallimentare con assunzione” sottoposto ad impostaproporzionale di registro, ma doveva “essere sottoposto a imposta fissa, aisensi della lettera G art 8 della tariffa parte prima allegata al TUIR, per lasua intrinseca natura di concordato fallimentare tout court”.2.Avverso la sentenza della CGT di II grado della Sicilia proponevaricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resistevano concontroricorso contenente ricorso incidentale e depositavano memoriaillustrativa con documentazione (proposta di definizione agevolata in dataNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/202631/10/2024 e successivo decreto di estinzione n. 10681/2025) attestanteil passaggio in giudicato della sentenza n. 4627/2022 emessa dalla CGT diII grado della Sicilia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la “nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n.4, c.p.c., 118 disp. att. c.c.,36, comma 2, n.4, d.lgs. 546/1992 e 111 Cost., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.”, per non avere la CGT di II grado argomentato inmerito all’insussistenza del ruolo di assuntore della Residenza sanitariaArka S.r.l. e alla carenza di legittimazione passiva degli odiernicontroricorrenti, limitandosi a recepire acriticamente le avverse tesidifensive, non essendo evincibili gli elementi sottesi all’iter logico seguitoper giungere alla decisione, motivata pertanto solo apparentemente,risultando, invece, che “con l’intervento di Rem e Musumeci, la ResidenzaSanitaria Arka aveva potuto proporre l’ipotesi di concordato, poi,omologato dal Tribunale” (relativo ad una “proposta di accollo da partedella RSA di tutti i debiti della fallita e contestuale assunzione, a suofavore, dell’attivo…”, perciò da tassare con imposta proporzionale).2.

Con il secondo motivo si deducono la “violazione e/o falsaapplicazione degli art. 21/2, 22 e 37, DPR n. 131/1986 (TUR), artt. 6 e 8lettera A) Tariffa parte prima allegata al TUR, in combinato disposto congli art. 124 e seguenti del R.D. n. 267/42 (L.F.), in relazione all’art. 360,comma 1, n.3, c.p.c.”, per avere la CGT di II grado confuso il piano dellatassazione dell’atto giudiziario, ossia del decreto di omologa, con quellodella tassazione dell’atto notarile con cui erano stati trasferiti i beni allaproponente, assoggettato a diversa ed autonoma imposizione e per averritenuto “senza assunzione” il concordato omologato, “senza vagliareadeguatamente la documentazione versata in atti del giudizio (parereintegrativo sulla proposta di concordato…, relazione definitiva sullaproposta di concordato, relazioni richiamate nel decreto di omologa), dallaNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026quale si evinceva che, per l’accettazione del concordato, era statadeterminante (pag. 8 del parere integrativo in data 13.4.17, [OSCURATO:PERSONA].R.

Piazza) sia la garanzia offerta personalmente dal dott.

SalvatoreMusumeci sia la creazione di un libretto bancario depositato in cancelleriail 6.3.2017, sul quale la REM aveva versato euro 400.000…”.

Tali elementidepongono, secondo l’Ufficio finanziario, per la sussistenza di unconcordato fallimentare con terzo assuntore ex art. 124 l.f, produttivo diimmediati effetti traslativi e pertanto assoggettato ad impostaproporzionale ex art. 8, lettera a), della Tariffa parte prima, allegata ald.P.R., n. 131/1986 (con esclusione dell’ulteriore tassazione dell’accollodelle obbligazioni concordatarie, ex art. 21, comma 2, del TUR), essendol’effetto traslativo del successivo contratto a rogito [OSCURATO:PERSONA] (concui la proponente aveva acquisito i beni ivi indicati) “assimilabile all’effettotraslativo proprio del contratto di vendita, rispetto al quale tutti gliimpegni contrattuali, assunti dalle parti, trovano fonte nel preliminare divendita”.

Con specifico riferimento alle garanzie prestate dagli odiernicontroricorrenti, la ricorrente assume che il relativo accordo negoziale,“per effetto dell’omologazione, acquista efficacia nei confronti dei terzi”,assumendo il decreto di omologa “il ruolo di una condizione sospensivache retroagisce, ex art. 1360 c.c., al momento dell’accordo”, conconseguente tassazione di dette garanzie in misura proporzionale ex art. 6della Tariffa parte prima, allegata al TUR, relativo ai negozi di costituzionedi garanzie a favore di terzi, richiamando a sostegno dei suddetti assuntipronunce di questa Corte, la Risoluzione agenziale del 28 maggio 2007, n.118/E e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27/E.3.

Con il terzo motivo si deducono la “violazione e/o falsa applicazionedell’art.6, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/1986 e degli art. 10,37 e 57 del medesimo DPR, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3,c.p.c.”, per avere la CGT di II grado erroneamente disconosciuto laNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026qualifica di legittimati passivi degli odierni controricorrenti rispetto allapretesa impositiva, “richiesta sulla base delle indicazioni ricavabili dalDecreto di omologa e dalla correlata proposta che la cancelleria delTribunale ha trasmesso giusto ai fini della tassazione”, operata dall’Ufficioindividuando “tutte le parti processuali, compresi i soggetti intervenuti ingaranzia, prestando esplicite garanzie, al fine di corroborare l’azioneconcordataria intrapresa dalla Residenza sanitaria [OSCURATO:PERSONA]”.

A sostegnodella legittimazione passiva tributaria dei suddetti garanti, la ricorrenteevidenzia che “la parte in causa, di cui all’art. 57, DPR 131/1986, noncoincide necessariamente con il concetto di parte in sensoprocessualistico così che la solidarietà avvince tutti i soggetti cheintervengano nel procedimento o sono parti in causa o vi compaiono qualigaranti o fideiussori”; pertanto [OSCURATO:SOCIETA]. e SalvatoreMusumeci, “intervenuti nella proposta al fine di supportarnel’ammissibilità, corredandola di garanzie personali e non, quali il libretto dideposito, erano e sono legittimati passivi dell’imposizione erariale”.4.Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso, spiegata dai controricorrenti.Non si ritiene integrata la prospettata violazione dell’art. 366, comma1, n. 3, c.p.c. e nemmeno si ritiene violato il principio di autosufficienza,risultando dal ricorso che la fattispecie trae origine dall’impugnazionedell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro del decreto di omologadella proposta di concordato della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., richiestain pagamento sia alla proponente che alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e aSalvatore Musumeci, questi ultimi ritenuti legittimati passivamente a titolodi garanti.

Le garanzie che l’Ufficio assume prestate risultano individuatenella base imponibile dell’avviso, analiticamente riportata nelle sue trecomponenti (“Importo concordato:€.1.194.077,41…”; Garanzie: depositolibretto REM di €. 400.000; patrimonio personale di Musumeci S. di €.3.958.876,00….; “Remissione del debito di €. 860.000…”).

La ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026ha individuato le ragioni di fatto (posizione di garanti attribuita aicontroricorrenti) e di diritto (connotazione sostanziale della nozione di“parte” di cui all’art. 57 d.P.R. n. 131/1986) poste a fondamento dellaritenuta legittimazione passiva tributaria dei suddetti soggetti qualigaranti, individuando a giustificazione di tale assunto, in particolare, la“pag. 8 del parere integrativo in data 13.4.17, [OSCURATO:PERSONA].

R. Piazza”,secondo cui “per l’accettazione del concordato, era stata determinante…siala garanzia offerta personalmente dal dott. [OSCURATO:PERSONA] sia lacreazione di un libretto bancario depositato in cancelleria il 6.3.2017, sulquale REM aveva versato euro 400.000…”(v. pg 10 del ricorso).

L’Agenziadelle Entrate ha inoltre argomentato la asserita natura immediatamentetraslativa del concordato in questione, assumendo che il trasferimento deibeni al proponente dovesse essere ricondotto al decreto di omologa e nonal successivo contratto a rogito [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dalla ricorrenteassimilabile ad un contratto di vendita che segue al preliminare.Ciò posto, va rilevato che la fondatezza o meno di tali assunti èquestione afferente al merito del ricorso e non alla sua ammissibilità.I motivi di ricorso, inoltre, risultano ricondotti a paradigmiastrattamente congruenti con le ragioni prospettate, ossia all’art. 360,comma 1, n. 4. c.p.c., quanto alla nullità della sentenza per motivazioneapparente denunciata nel primo motivo e all’art. 360, comma 1, n 3),c.p.c., quanto alla violazione e/o falsa applicazione di legge,alternativamente dedotte nel secondo e terzo motivo.5.Tanto premesso, va altresì preliminarmente rilevato che, in allegatoalla memoria illustrativa, i controricorrenti hanno depositato copia dellaproposta di definizione agevolata del ricorso n. 4627/2022 propostodall’Agenzia delle Entrate contro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,avverso la sentenza n. 4627/2022 (già allegata al controricorso erichiamata anche dalla sentenza di appello impugnata) con cui la CTR dellaSicilia aveva accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza n.Numero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/20268496/2019, con la quale la CTP di Catania aveva rigettato l’impugnazionedella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l avverso l’avviso di liquidazione deldecreto di omologazione del concordato fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. delmedesimo importo complessivo di 61.952,00 euro, notificato allaproponente.Orbene, per effetto del decreto di estinzione, la sentenza n.4627/2022, già versata in atti, è passata in giudicato e, mediante ildeposito - effettuato dai controricorrenti solo nel termine ultimo per ildeposito della memoria illustrativa – della allegata documentazione che nememoria l’identità del caso, hanno evidentemente inteso avvalersi di talegiudicato.A tal proposito, va rilevato che, con la sentenza passata in giudicato,la CTR ha annullato l’avviso di liquidazione impugnato, accertando che ilconcordato in questione non integra un “concordato fallimentare conassunzione” sottoposto ad imposta proporzionale di registro, stabilendoneperciò la tassazione ad imposta fissa, ai sensi della lettera g) dell’art. 8della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n.131/1986, fermo restandoche “l’imposta proporzionale sugli assetti economici derivanti dalconcordato fallimentare…è stata già applicata in sede di registrazione delriferito atto Boscarino, con il pagamento dell’imposta di euro 35.822,00liquidata con aliquota 3% sul valore dell’azienda ceduta dalla società fallitaalla società proponente…coincidente del tutto con la base imponibile daassumere per tutte le obbligazioni derivanti dalla procedura” (conconseguente illegittima duplicazione, nell’avviso in questione, dell’imposta“di euro 23.970,00 applicata al valore positivo dell’azienda”), cosìescludendo una ulteriore pretesa tributaria.Con specifico riferimento alle voci dell’avviso di liquidazione relativealla “garanzia” imputata dall’Ufficio agli odierni controricorrenti, oltre chealla “remissione del debito”, la suddetta sentenza irrevocabile ne escludeNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026espressamente la debenza, “per il semplice fatto che di esse non si famenzione nel decreto del Tribunale di omologazione del concordatofallimentare e comunque, applicando la giurisprudenza della Cassazione,anche aderendo all’impostazione dell’ufficio, l’imposta non è dovutatrattandosi di “oneri collegati ad altre disposizioni”, nella specie l’asseritaassunzione del concordato fallimentare”.Orbene, come più volte affermato da questa Corte, "Nel processotributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale èopponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano leseguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si siagià formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersidel giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativaeccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicatoessersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nelcorso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragionipersonali del condebitore solidale" (v., tra le altre, Cass., n. 6411/2021,che richiama Cass., n. 18154/ 2019; Cass., n. 14278/2016).

Nel caso dispecie è indubbio che le quattro condizioni sussistano.Alla luce di tale giudicato sopravvenuto, documentato daicontroricorrenti nel termine ultimo per il deposito della memoriaillustrativa, è pertanto necessario che, instaurato il contraddittorio sulpunto, il giudice del merito, in via preliminare, esamini il contenuto dellapronuncia irrevocabile al fine di accertare anzitutto la persistenza deipresupposti per l’imposizione tributaria in oggetto, rimanendo, allo stato,assorbiti i motivi del ricorso principale e di quello incidentale.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata nei termini di cui allamotivazione, in relazione all’eccepito giudicato, con rinvio alla CGT di IIgrado della Sicilia, in diversa composizione anche per la regolamentazionedelle spese del presente giudizio.

P.Q.MNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026accoglie il ricorso nei termini di cui alla motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia,in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/1/2026, comericonvocata in data 20/1/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Augello-controricorrenti/ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 377/2024 depositata il 15/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n.377/2024 la Corte di Giustizia di II grado dellaSicilia accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e daNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026Salvatore Musumeci avverso la sentenza n. 6962/2020 con cui la CTP diCatania aveva rigettato l’impugnazione, proposta dai predetti con separatiricorsi poi riuniti, avverso l’avviso di liquidazione, dell’importo di61.952,00 euro, dell’imposta di registro e conseguenti sanzioni, relativa aldecreto del Tribunale di Catania di omologa della proposta di concordatodepositata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel fallimento dell’ArkaS.r.l..Il giudice d’appello rilevava che la [OSCURATO:SOCIETA]. e SalvatoreMusumeci non erano legittimati passivi rispetto all’imposta di cui era statorichiesto il pagamento, non avendo “assunto alcun obbligo di garanzia,non regolamentato nel decreto di omologa, nei confronti della Procedurae/o dei creditori; anzi, più radicalmente, essi non compaiono mai né neldecreto di omologazione né nell’atto notarile”, mentre, per poter essereconsiderati garanti “avrebbero dovuto sottoscrivere (espressamente a talscopo) la proposta concordataria, ovvero fornire separata fideiussione, madirettamente all’Ufficio fallimentare, non una sorta di flebile patronage,per giunta nei confronti di RSA, a investire nel capitale di quest’ultima…”.Inoltre, poiché il concordato omologato “non comportava l’immediatotrasferimento alla proponente dei beni compresi nell’attivo fallimentare diARKA s.r.l. né l’assunzione diretta dell’obbligo della proponente di pagare icreditori”, secondo la CGT di II grado esso non rientrava nella fattispeciedel “concordato fallimentare con assunzione” sottoposto ad impostaproporzionale di registro, ma doveva “essere sottoposto a imposta fissa, aisensi della lettera G art 8 della tariffa parte prima allegata al TUIR, per lasua intrinseca natura di concordato fallimentare tout court”.2.Avverso la sentenza della CGT di II grado della Sicilia proponevaricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resistevano concontroricorso contenente ricorso incidentale e depositavano memoriaillustrativa con documentazione (proposta di definizione agevolata in dataNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/202631/10/2024 e successivo decreto di estinzione n. 10681/2025) attestanteil passaggio in giudicato della sentenza n. 4627/2022 emessa dalla CGT diII grado della Sicilia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la “nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n.4, c.p.c., 118 disp. att. c.c.,36, comma 2, n.4, d.lgs. 546/1992 e 111 Cost., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.”, per non avere la CGT di II grado argomentato inmerito all’insussistenza del ruolo di assuntore della Residenza sanitariaArka S.r.l. e alla carenza di legittimazione passiva degli odiernicontroricorrenti, limitandosi a recepire acriticamente le avverse tesidifensive, non essendo evincibili gli elementi sottesi all’iter logico seguitoper giungere alla decisione, motivata pertanto solo apparentemente,risultando, invece, che “con l’intervento di Rem e Musumeci, la ResidenzaSanitaria Arka aveva potuto proporre l’ipotesi di concordato, poi,omologato dal Tribunale” (relativo ad una “proposta di accollo da partedella RSA di tutti i debiti della fallita e contestuale assunzione, a suofavore, dell’attivo…”, perciò da tassare con imposta proporzionale).2. Con il secondo motivo si deducono la “violazione e/o falsaapplicazione degli art. 21/2, 22 e 37, DPR n. 131/1986 (TUR), artt. 6 e 8lettera A) Tariffa parte prima allegata al TUR, in combinato disposto congli art. 124 e seguenti del R.D. n. 267/42 (L.F.), in relazione all’art. 360,comma 1, n.3, c.p.c.”, per avere la CGT di II grado confuso il piano dellatassazione dell’atto giudiziario, ossia del decreto di omologa, con quellodella tassazione dell’atto notarile con cui erano stati trasferiti i beni allaproponente, assoggettato a diversa ed autonoma imposizione e per averritenuto “senza assunzione” il concordato omologato, “senza vagliareadeguatamente la documentazione versata in atti del giudizio (parereintegrativo sulla proposta di concordato…, relazione definitiva sullaproposta di concordato, relazioni richiamate nel decreto di omologa), dallaNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026quale si evinceva che, per l’accettazione del concordato, era statadeterminante (pag. 8 del parere integrativo in data 13.4.17, [OSCURATO:PERSONA].R. Piazza) sia la garanzia offerta personalmente dal dott. SalvatoreMusumeci sia la creazione di un libretto bancario depositato in cancelleriail 6.3.2017, sul quale la REM aveva versato euro 400.000…”. Tali elementidepongono, secondo l’Ufficio finanziario, per la sussistenza di unconcordato fallimentare con terzo assuntore ex art. 124 l.f, produttivo diimmediati effetti traslativi e pertanto assoggettato ad impostaproporzionale ex art. 8, lettera a), della Tariffa parte prima, allegata ald.P.R., n. 131/1986 (con esclusione dell’ulteriore tassazione dell’accollodelle obbligazioni concordatarie, ex art. 21, comma 2, del TUR), essendol’effetto traslativo del successivo contratto a rogito [OSCURATO:PERSONA] (concui la proponente aveva acquisito i beni ivi indicati) “assimilabile all’effettotraslativo proprio del contratto di vendita, rispetto al quale tutti gliimpegni contrattuali, assunti dalle parti, trovano fonte nel preliminare divendita”. Con specifico riferimento alle garanzie prestate dagli odiernicontroricorrenti, la ricorrente assume che il relativo accordo negoziale,“per effetto dell’omologazione, acquista efficacia nei confronti dei terzi”,assumendo il decreto di omologa “il ruolo di una condizione sospensivache retroagisce, ex art. 1360 c.c., al momento dell’accordo”, conconseguente tassazione di dette garanzie in misura proporzionale ex art. 6della Tariffa parte prima, allegata al TUR, relativo ai negozi di costituzionedi garanzie a favore di terzi, richiamando a sostegno dei suddetti assuntipronunce di questa Corte, la Risoluzione agenziale del 28 maggio 2007, n.118/E e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27/E.3. Con il terzo motivo si deducono la “violazione e/o falsa applicazionedell’art.6, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/1986 e degli art. 10,37 e 57 del medesimo DPR, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3,c.p.c.”, per avere la CGT di II grado erroneamente disconosciuto laNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026qualifica di legittimati passivi degli odierni controricorrenti rispetto allapretesa impositiva, “richiesta sulla base delle indicazioni ricavabili dalDecreto di omologa e dalla correlata proposta che la cancelleria delTribunale ha trasmesso giusto ai fini della tassazione”, operata dall’Ufficioindividuando “tutte le parti processuali, compresi i soggetti intervenuti ingaranzia, prestando esplicite garanzie, al fine di corroborare l’azioneconcordataria intrapresa dalla Residenza sanitaria [OSCURATO:PERSONA]”. A sostegnodella legittimazione passiva tributaria dei suddetti garanti, la ricorrenteevidenzia che “la parte in causa, di cui all’art. 57, DPR 131/1986, noncoincide necessariamente con il concetto di parte in sensoprocessualistico così che la solidarietà avvince tutti i soggetti cheintervengano nel procedimento o sono parti in causa o vi compaiono qualigaranti o fideiussori”; pertanto [OSCURATO:SOCIETA]. e SalvatoreMusumeci, “intervenuti nella proposta al fine di supportarnel’ammissibilità, corredandola di garanzie personali e non, quali il libretto dideposito, erano e sono legittimati passivi dell’imposizione erariale”.4.Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso, spiegata dai controricorrenti.Non si ritiene integrata la prospettata violazione dell’art. 366, comma1, n. 3, c.p.c. e nemmeno si ritiene violato il principio di autosufficienza,risultando dal ricorso che la fattispecie trae origine dall’impugnazionedell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro del decreto di omologadella proposta di concordato della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., richiestain pagamento sia alla proponente che alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e aSalvatore Musumeci, questi ultimi ritenuti legittimati passivamente a titolodi garanti. Le garanzie che l’Ufficio assume prestate risultano individuatenella base imponibile dell’avviso, analiticamente riportata nelle sue trecomponenti (“Importo concordato:€.1.194.077,41…”; Garanzie: depositolibretto REM di €. 400.000; patrimonio personale di Musumeci S. di €.3.958.876,00….; “Remissione del debito di €. 860.000…”). La ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026ha individuato le ragioni di fatto (posizione di garanti attribuita aicontroricorrenti) e di diritto (connotazione sostanziale della nozione di“parte” di cui all’art. 57 d.P.R. n. 131/1986) poste a fondamento dellaritenuta legittimazione passiva tributaria dei suddetti soggetti qualigaranti, individuando a giustificazione di tale assunto, in particolare, la“pag. 8 del parere integrativo in data 13.4.17, [OSCURATO:PERSONA]. R. Piazza”,secondo cui “per l’accettazione del concordato, era stata determinante…siala garanzia offerta personalmente dal dott. [OSCURATO:PERSONA] sia lacreazione di un libretto bancario depositato in cancelleria il 6.3.2017, sulquale REM aveva versato euro 400.000…”(v. pg 10 del ricorso). L’Agenziadelle Entrate ha inoltre argomentato la asserita natura immediatamentetraslativa del concordato in questione, assumendo che il trasferimento deibeni al proponente dovesse essere ricondotto al decreto di omologa e nonal successivo contratto a rogito [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dalla ricorrenteassimilabile ad un contratto di vendita che segue al preliminare.Ciò posto, va rilevato che la fondatezza o meno di tali assunti èquestione afferente al merito del ricorso e non alla sua ammissibilità.I motivi di ricorso, inoltre, risultano ricondotti a paradigmiastrattamente congruenti con le ragioni prospettate, ossia all’art. 360,comma 1, n. 4. c.p.c., quanto alla nullità della sentenza per motivazioneapparente denunciata nel primo motivo e all’art. 360, comma 1, n 3),c.p.c., quanto alla violazione e/o falsa applicazione di legge,alternativamente dedotte nel secondo e terzo motivo.5.Tanto premesso, va altresì preliminarmente rilevato che, in allegatoalla memoria illustrativa, i controricorrenti hanno depositato copia dellaproposta di definizione agevolata del ricorso n. 4627/2022 propostodall’Agenzia delle Entrate contro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,avverso la sentenza n. 4627/2022 (già allegata al controricorso erichiamata anche dalla sentenza di appello impugnata) con cui la CTR dellaSicilia aveva accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza n.Numero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/20268496/2019, con la quale la CTP di Catania aveva rigettato l’impugnazionedella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l avverso l’avviso di liquidazione deldecreto di omologazione del concordato fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. delmedesimo importo complessivo di 61.952,00 euro, notificato allaproponente.Orbene, per effetto del decreto di estinzione, la sentenza n.4627/2022, già versata in atti, è passata in giudicato e, mediante ildeposito - effettuato dai controricorrenti solo nel termine ultimo per ildeposito della memoria illustrativa – della allegata documentazione che nememoria l’identità del caso, hanno evidentemente inteso avvalersi di talegiudicato.A tal proposito, va rilevato che, con la sentenza passata in giudicato,la CTR ha annullato l’avviso di liquidazione impugnato, accertando che ilconcordato in questione non integra un “concordato fallimentare conassunzione” sottoposto ad imposta proporzionale di registro, stabilendoneperciò la tassazione ad imposta fissa, ai sensi della lettera g) dell’art. 8della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n.131/1986, fermo restandoche “l’imposta proporzionale sugli assetti economici derivanti dalconcordato fallimentare…è stata già applicata in sede di registrazione delriferito atto Boscarino, con il pagamento dell’imposta di euro 35.822,00liquidata con aliquota 3% sul valore dell’azienda ceduta dalla società fallitaalla società proponente…coincidente del tutto con la base imponibile daassumere per tutte le obbligazioni derivanti dalla procedura” (conconseguente illegittima duplicazione, nell’avviso in questione, dell’imposta“di euro 23.970,00 applicata al valore positivo dell’azienda”), cosìescludendo una ulteriore pretesa tributaria.Con specifico riferimento alle voci dell’avviso di liquidazione relativealla “garanzia” imputata dall’Ufficio agli odierni controricorrenti, oltre chealla “remissione del debito”, la suddetta sentenza irrevocabile ne escludeNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026espressamente la debenza, “per il semplice fatto che di esse non si famenzione nel decreto del Tribunale di omologazione del concordatofallimentare e comunque, applicando la giurisprudenza della Cassazione,anche aderendo all’impostazione dell’ufficio, l’imposta non è dovutatrattandosi di “oneri collegati ad altre disposizioni”, nella specie l’asseritaassunzione del concordato fallimentare”.Orbene, come più volte affermato da questa Corte, "Nel processotributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale èopponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano leseguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si siagià formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersidel giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativaeccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicatoessersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nelcorso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragionipersonali del condebitore solidale" (v., tra le altre, Cass., n. 6411/2021,che richiama Cass., n. 18154/ 2019; Cass., n. 14278/2016). Nel caso dispecie è indubbio che le quattro condizioni sussistano.Alla luce di tale giudicato sopravvenuto, documentato daicontroricorrenti nel termine ultimo per il deposito della memoriaillustrativa, è pertanto necessario che, instaurato il contraddittorio sulpunto, il giudice del merito, in via preliminare, esamini il contenuto dellapronuncia irrevocabile al fine di accertare anzitutto la persistenza deipresupposti per l’imposizione tributaria in oggetto, rimanendo, allo stato,assorbiti i motivi del ricorso principale e di quello incidentale.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata nei termini di cui allamotivazione, in relazione all’eccepito giudicato, con rinvio alla CGT di IIgrado della Sicilia, in diversa composizione anche per la regolamentazionedelle spese del presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 5228/2024Numero sezionale 409/2026Numero di raccolta generale 18327/2026Data pubblicazione 06/06/2026accoglie il ricorso nei termini di cui alla motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia,in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/1/2026, comericonvocata in data 20/1/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18327/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris