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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11612/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo l'annuMamento con rinvio del provvedimento gravato udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza del 22 febbraio 2024, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, emessa il 23 gennaio 2023 (con termine di giorni 90 per il deposito dei motivi), ha dichiarato estinto per prescrizione i reati di cui agli articoli 186, comma 2, lett.

C) e 187 D.Lgs. n.285/1992, commessi - secondo contestazione - da [OSCURATO:PERSONA] in data 18 novembre 2018.

La Corte distrettuale ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 5 (4 + 1/4) è inutilmente decorso in data 18 novembre 2023, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è più applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019

2. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo che, in adesione al diverso orientamento, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile ai reati in contestazione.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso, richiamando le argomentazioni contenute nella sentenza 18873 del 2024.

4. Il ricorso è inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla richiesta pronuncia.

Se è vero, infatti, che la Corte di Appello, all'epoca della decisione aveva errato nel calcolare la prescrizione, va rilevato che, nelle more, il reato si è comunque prescritto.

Pertanto, nessun effetto vantaggioso deriverebbe al PG ricorrente dall'accoglimento del ricorso. 4.1 Va dato atto della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, che ha affrontato il seguente quesito: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019".

Nella informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che la soluzione data dalla Corte è affermativa, per cui "per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017".In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 ha modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la ospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

5. In applicazione della suddetta disciplina, poiché il reato è stato commesso il 18 novembre 2018, e perciò nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen..

Di conseguenza, al termine fisiologico di prescrizione (anni 5: termine ordinario di anni 4, prolungato di anni 1/4 ex art.161 cod.proc. pen.), occorre aggiungere la sospensione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Nel caso di specie, come si ricava dagli atti, la decisione di primo grado è stata adottata il 23/01/2023, con termine di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (23/04/23), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (22/02/2024), è decorso un tempo pari a mesi 9 e giorni 29 .

Dalla data del commesso reato (18/11/2018), aggiungendo il termine fisiologico di prescrizione (anni 5) e la sospensione ex lege Orlando (in misura di mesi 9 e giorni 29), si perviene al 17 settembre 2024.

E' pertanto, medio tempore, maturata la prescrizione del reato.

6. Essendo stata impugnata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, non è evidentemente applicabile, l'ulteriore sospensione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 22 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo l'annuMamento con rinvio del provvedimento gravato udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza del 22 febbraio 2024, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, emessa il 23 gennaio 2023 (con termine di giorni 90 per il deposito dei motivi), ha dichiarato estinto per prescrizione i reati di cui agli articoli 186, comma 2, lett. C) e 187 D.Lgs. n.285/1992, commessi - secondo contestazione - da [OSCURATO:PERSONA] in data 18 novembre 2018. La Corte distrettuale ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 5 (4 + 1/4) è inutilmente decorso in data 18 novembre 2023, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è più applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 2. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo che, in adesione al diverso orientamento, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile ai reati in contestazione. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso, richiamando le argomentazioni contenute nella sentenza 18873 del 2024. 4. Il ricorso è inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla richiesta pronuncia. Se è vero, infatti, che la Corte di Appello, all'epoca della decisione aveva errato nel calcolare la prescrizione, va rilevato che, nelle more, il reato si è comunque prescritto. Pertanto, nessun effetto vantaggioso deriverebbe al PG ricorrente dall'accoglimento del ricorso. 4.1 Va dato atto della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, che ha affrontato il seguente quesito: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019". Nella informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che la soluzione data dalla Corte è affermativa, per cui "per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017".In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 ha modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la ospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. 5. In applicazione della suddetta disciplina, poiché il reato è stato commesso il 18 novembre 2018, e perciò nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen.. Di conseguenza, al termine fisiologico di prescrizione (anni 5: termine ordinario di anni 4, prolungato di anni 1/4 ex art.161 cod.proc. pen.), occorre aggiungere la sospensione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Nel caso di specie, come si ricava dagli atti, la decisione di primo grado è stata adottata il 23/01/2023, con termine di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (23/04/23), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (22/02/2024), è decorso un tempo pari a mesi 9 e giorni 29 . Dalla data del commesso reato (18/11/2018), aggiungendo il termine fisiologico di prescrizione (anni 5) e la sospensione ex lege Orlando (in misura di mesi 9 e giorni 29), si perviene al 17 settembre 2024. E' pertanto, medio tempore, maturata la prescrizione del reato. 6. Essendo stata impugnata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, non è evidentemente applicabile, l'ulteriore sospensione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 gennaio 20
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