CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 16556/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32052/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro, SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] eDI [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, nel precedente grado di giudizio dai Dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, nel precedente grado di giudizio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:PERSONA], - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST. LECCEn.1900/22/2021 depositata il 14/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere pervenuta in data 05/06/2024, dall’Avvocatura Generale dello Stato; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 06/06/2