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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05603/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione al delitto di cui all'art.372 cod. pen. ascritto all'imputata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti ad una alternativa valutazione degli elementi acquisiti, in presenza di motivazione non illogica, in punto di responsabilità.

La sentenza impugnata - da qui la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso - pur non avendo esaminato specificamente esaminato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, ha ritenuto la richiesta manifestamente infondata dando atto della completezza del materiale probatorio acquisito.

Anche il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'ordinanza di revoca dell'ammissione del teste, non comparso, disposta dal giudice di primo grado, infatti, non è stata immediatamente e tempestivamente impugnata, come necessario, e risulta giustificata non in chiave punitiva della mancata presentazione bensì sulla base della completezza degli atti acquisiti ai fini della decisione.

Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere e ensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione al delitto di cui all'art.372 cod. pen. ascritto all'imputata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti ad una alternativa valutazione degli elementi acquisiti, in presenza di motivazione non illogica, in punto di responsabilità. La sentenza impugnata - da qui la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso - pur non avendo esaminato specificamente esaminato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, ha ritenuto la richiesta manifestamente infondata dando atto della completezza del materiale probatorio acquisito. Anche il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza di revoca dell'ammissione del teste, non comparso, disposta dal giudice di primo grado, infatti, non è stata immediatamente e tempestivamente impugnata, come necessario, e risulta giustificata non in chiave punitiva della mancata presentazione bensì sulla base della completezza degli atti acquisiti ai fini della decisione. Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere e ensore I
Sentenza Cassazione n. 05603/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris