CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 23268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo cui è affidato è inammissibile, atteso che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - introdotta dalla sentenza n. 120 del 15/06/2023 della Corte costituzionale - rientra nell'accordo intercorso tra le parti, così come la pena applicata all'odierno ricorrente, peraltro, correttamente determinata, che è stata concordata con il Procuratore generale; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01); che, dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01); che, nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato ascritto all'imputato; considerato, in conclusione, che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità costituisce parte integrante dell'accordo raggiunto dalle parti, l'imputato non può dolersene; letto il ricorso di Sub o Xhafaj e la memoria del 09/05/2025, peraltro, tardiva; ritenuto che il primo motivo - con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. - non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello, invero, con corretti argomenti logici e giuridici, ha adeguatamente evidenziato come il reato contestato al dichiarante non incide in alcun modo sull'accertamento dei fatti per cui procede, atteso che non è stato commesso nei confronti di nessuno dei due ricorrenti e che non ha nessuna influenza sulla prova del delitto di lesioni personali in danno per cui si procede; considerato che anche il secondo motivo - con cui si contesta l'affermazione di responsabilità del Xhafaj - non è consentito, atteso che le doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito e, pertanto, risultano estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la Corte territoriale ha valutato in modo congruo gli elementi probatori emersi nel giudizio, con particolare riferimento alle prove dichiarative ed alla attendibilità della persona offesa, che hanno condotto al giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 15-16 della sentenza impugnata); rilevato che nemmeno il terzo motivo - con cui si contesta la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite - è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 connma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 13 e 14 della motivazione), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Uascunoiin favore della Cassa