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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 29348/2026

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el Riesame di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale del Riesame di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta diriesame proposta dal difensore nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere emessa dal G.I.P.del Tribunale di Roma il 20 novembre 2024.Il Tribunale ha rilevato:- che avverso detta ordinanza non ancora eseguita l’avv. [OSCURATO:PERSONA], qualedifensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto in data 5 luglio 2025 istanza di riesame,rigettata con ordinanza del 17 luglio 2025; la Corte di cassazione, con sentenzadel 3 ottobre 2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso;- che, a seguito della notifica, in data 11 marzo 2026, del decreto dilatitanza emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 10 marzo 2026, l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente proposto riesame.Secondo il Tribunale, dopo una decisione già intervenuta nel merito, nonpuò essere reiterata l’impugnazione.2.

Contro l’ordinanza di inammissibilità, il difensore ha proposto ricorsoformulando due motivi.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per non avere ilTribunale considerato l’avvenuta notifica dell’ordinanza cautelare tradotta inlingua madre e il diritto autonomo del difensore di proporre riesame nei terminidecorrenti dalla nuova notifica.L’ordinanza del Tribunale del riesame ha ritenuto che la notifica riguardasseesclusivamente il decreto di latitanza e non ha considerato che nella medesimadata era stata notificata al difensore anche l’ordinanza cautelare del 20novembre 2024 tradotta in lingua albanese.In tesi difensiva, la notifica della traduzione dell’ordinanza cautelareavvenuta l’11 marzo 2026 al difensore ha fatto decorrere un nuovo termine perproporre riesame ex art. 309 comma 3 cod. proc. pen., a norma del quale ildifensore dell’imputato può proporre richiesta di riesame entro dieci giorni dallanotificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.

Talediritto di impugnazione è autonomo e distinto da quello dell’imputato, comeemerge anche dal fatto che l’art. 309 cod. proc. pen. prevede terminidifferenziati per le due facoltà di impugnazione (comma 1 per l’imputato ecomma 3 per il difensore).Nel caso in cui l’indagato sia latitante, il termine per proporre riesamedecorre dalla notifica del provvedimento eseguita mediante consegna di copia aldifensore.

Nel caso di indagato alloglotta, i termini per l’impugnazione decorronodal momento in cui l’indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto dellaordinanza mediante la traduzione.La traduzione dell’ordinanza cautelare – prosegue il difensore - è funzionalenon solo alla conoscenza dell’indagato alloglotta, ma anche all’effettivo eserciziodel diritto di difesa tecnica da parte del difensore, che deve essere in grado diillustrare al proprio assistito in lingua a lui comprensibile, il contenuto delprovvedimento e le strategie da adottare.

Ciò è particolarmente vero quandol’imputato sia latitante, in quanto in tale situazione il difensore ha l'obbligo diricercare il contatto con il proprio assistito per informarlo del provvedimento econsegnargli l'impugnazione e tale obbligo può essere adempiuto solo se ildifensore dispone della traduzione dell'ordinanza nella lingua madre dell'assistito.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in particolarel'erronea applicazione del principio dell'unicità dell'impugnazione.Il difensore ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 317 del 4dicembre 2009 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 175 comma 2cod. proc. pen. nella parte in cui precludeva la restituzione nel termine perproporre impugnazione all’imputato contumace, quando analoga impugnazionefosse stata proposta dal difensore.La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, ritenuto che il principiodell’unicità del diritto alla impugnazione, già affermato dalle Sezioni Unite, siastato superato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 2009, con cuiè stata riconosciuta la prevalenza del diritto di difesa rispetto alle esigenze diprocedimentalizzazione della fase impugnatoria e alla esigenza di evitare laduplicazione di decisioni.

Tale superamento trova applicazione anche nelprocedimento cautelare, atteso che la rilevanza del bene giuridico daproteggere, la libertà personale, costituisce contrappeso vincente rispetto alleesigenze di razionalizzazione processuale.In ragione di tali principi, dopo che il difensore ha proposto riesame, lostesso può essere proposto anche dall’indagato.Nel caso in esame è lo stesso difensore che ha proposto un secondo riesamedopo la notifica dell’ordinanza cautelare tradotta.

Tuttavia, i principi generaliaffermati dalla Corte costituzionale e recepiti dalla giurisprudenza di legittimitàmantengono validità.

L’elemento nuovo che ha reso possibile l’effettivo eserciziodel diritto di difesa tecnica è la notifica dell’ordinanza cautelare tradotta aldifensore che ha consentito per la prima volta al difensore di disporre del testotradotto da illustrare all’assistito alloglotta.3.

Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondati entrambi i motivi.2.

Come già indicato in sede di ricostruzione del fatto processuale, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha emesso, indata 20 novembre 2024, ordinanza applicativa della misura della custodiacautelare in carcere; detta ordinanza non è stata eseguita, in quanto [OSCURATO:PERSONA] si èreso latitante.A seguito della notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza, il difensore diLikaj ha proposto una prima richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale di Romacon ordinanza del 17 luglio 2025; la Corte di cassazione con sentenza del 3ottobre 2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso detta ordinanza.A seguito della notifica del decreto di latitanza e della traduzionedell’ordinanza applicativa della misura cautelare effettuata, ex art. 165 cod. proc.pen., al difensore, questi ha proposto nuova richiesta di riesame, che ilTribunale, con ordinanza del 20 marzo 2026, ha dichiarato inammissibilerilevando che l’impugnazione non poteva essere reiterata dopo che sulla primaera già intervenuta la decisione.3.

Il difensore si duole, con entrambi i motivi da trattare unitariamente,della declaratoria di inammissibilità della seconda richiesta di riesame, incontrasto, a suo dire, con il superamento del principio della unicità dellaimpugnazione.Le censure sono infondate, pur dovendosi effettuare alcune precisazioni inordine al percorso argomentativo adottato dal Tribunale.4.

E’ principio pacifico quello per cui avverso lo stesso provvedimento sonoammissibili impugnazioni distinte dell’imputato e del difensore.Invero le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenzan. 6026 del 31/01/2008, Rv. 238472 – 01 avevano affermato che l'impugnazioneproposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputatocontumace (nella specie latitante), preclude a quest'ultimo, una volta che siaintervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione neltermine per proporre a sua volta impugnazione.

La S.C. aveva osservato chel'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le unedal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe una opzionepalesemente incompatibile con l'esigenza di assegnare una "ragionevole durata"al processo, sulla base di quanto imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.La Corte costituzionale con la successiva sentenza n. 317 del 2009 haaffermato, proprio in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite su indicata,l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella suaprevigente formulazione, nella parte in cui non consentiva la restituzionedell'imputato che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o delprovvedimento nel termine per proporre impugnazione contro la sentenzacontumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quandoanaloga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dellostesso imputato.

Il principio sotteso alla decisione della Corte costituzionale èquello per cui il bilanciamento tra il diritto di difesa ed il principio dellaragionevole durata del processo deve tenere conto del sistema delle garanzie«per cui rileva esclusivamente che il processo sia "giusto" secondo le indicazionidel legislatore costituzionale ed il complessivo tenore della sua accezione,mentre un processo che non sia "giusto", perché carente sotto il profilo dellegaranzie, non è conforme al modello costituzionale, qualche che sia la durata».Pertanto, l'esercizio di un diritto fondamentale «non può essere sottratto altitolare, che può essere sostituito solo nei limiti necessari a sopperire alla suaimpossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile diuna scelta altrui, magari non voluta ed eventualmente non concordata,potenzialmente dannosa per la sua persona».La Suprema Corte ha ritenuto applicabili gli effetti della sentenza della Cortecostituzionale al procedimento cautelare ed all'impugnazione dei procedimenti intale fase, in quanto «la rilevanza del bene giuridico da proteggere - la libertàpersonale - diventa contrappeso "vincente" rispetto alle esigenze sottese allacorretta procedimentalizzazione della fase impugnatoria ed a quelle di evitare laduplicazione di decisioni" (Sez. 5, n. 20539 del 22/01/2019, Rv. 275553).E’ pacifico dunque che in tema di riesame cautelare, il tribunale della libertànon può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame propostapersonalmente dall'indagato solo perché successiva a quella già depositata dalsuo difensore, in ragione sia del disposto di cui all'art. 309 cod. proc. pen., checonferisce ad entrambi la facoltà di adire il tribunale della libertà, prevedendouna differenziata decorrenza dei termini per impugnare, sia del tendenzialesuperamento del principio di unicità dell'impugnazione(Sez. 1 n. 31655 del 01/07/2021, Rv. 281759 – 01).5.

In tanto può venire in rilievo la salvaguardia dell'esercizio del dirittofondamentale alla impugnazione, in quanto tale diritto non sia stato ancoraesercitato dal soggetto che ne è titolare.

In altri termini, dopo l’esercizio dellaimpugnazione da parte del difensore, l’ulteriore esercizio di tale diritto puòconfigurarsi solo in capo all’indagato, ovvero al soggetto, pure legittimato, cheancora non se ne sia avvalso.

Il superamento del principio della unicità dellaimpugnazione comporta che, a fronte della richiesta di riesame avanzata daldifensore, l’imputato destinatario di autonoma notifica, conservi analogo poteredi impugnazione.

La mancata consumazione del potere di impugnazione ha comepresupposto essenziale la diversità dei soggetti che avverso il medesimoprovvedimento si rivolgono al giudice di secondo grado.

Analogo potere non puòconfigurarsi, invece, quando il soggetto impugnante sia sempre il medesimo.6.Nel caso di specie, come detto, la richiesta di riesame è stata propostadue volte dallo stesso soggetto, ovvero sempre dal difensore; una prima volta aseguito della notifica nei suoi confronti dell’avviso di deposito dell’ordinanzacautelare e una seconda volta a seguito della notifica dell’ordinanza cautelaretradotta in lingua albanese all’imputato latitante alloglotta presso il difensore.In entrambi i casi l’avvocato ha esercitato il diritto di impugnazione comedifensore dell’indagato e non già quale procuratore speciale dello stesso.La declaratoria di inammissibilità della seconda impugnazione, dunque, èconseguente al fatto che essa è stata proposta dallo stesso soggetto che si eragià avvalso del relativo diritto.Il difensore ricorrente assume che la legittimazione alla secondaimpugnazione nel caso in esame deriverebbe dalla notifica dell’ordinanza tradottain lingua albanese, spiegando che solo a seguito di detta traduzione egli erastato in grado di interloquire con il suo assistito e di coordinarsi con lo stesso perla predisposizione della difesa tecnica.

Si tratta di argomento manifestamenteinfondato, posto che la traduzione dell’ordinanza è funzionale non giàall’esercizio del diritto all’impugnazione da parte del difensore, bensì all’eserciziodi analogo diritto da parte dell’indagato che non conosca la lingua italiana, ilquale deve essere messo in grado di comprendere il contenuto delle accuse a luimosse e degli elementi su cui le accuse si fondano.6.Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Riesame di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale del Riesame di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta diriesame proposta dal difensore nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere emessa dal G.I.P.del Tribunale di Roma il 20 novembre 2024.Il Tribunale ha rilevato:- che avverso detta ordinanza non ancora eseguita l’avv. [OSCURATO:PERSONA], qualedifensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto in data 5 luglio 2025 istanza di riesame,rigettata con ordinanza del 17 luglio 2025; la Corte di cassazione, con sentenzadel 3 ottobre 2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso;- che, a seguito della notifica, in data 11 marzo 2026, del decreto dilatitanza emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 10 marzo 2026, l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente proposto riesame.Secondo il Tribunale, dopo una decisione già intervenuta nel merito, nonpuò essere reiterata l’impugnazione.2. Contro l’ordinanza di inammissibilità, il difensore ha proposto ricorsoformulando due motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per non avere ilTribunale considerato l’avvenuta notifica dell’ordinanza cautelare tradotta inlingua madre e il diritto autonomo del difensore di proporre riesame nei terminidecorrenti dalla nuova notifica.L’ordinanza del Tribunale del riesame ha ritenuto che la notifica riguardasseesclusivamente il decreto di latitanza e non ha considerato che nella medesimadata era stata notificata al difensore anche l’ordinanza cautelare del 20novembre 2024 tradotta in lingua albanese.In tesi difensiva, la notifica della traduzione dell’ordinanza cautelareavvenuta l’11 marzo 2026 al difensore ha fatto decorrere un nuovo termine perproporre riesame ex art. 309 comma 3 cod. proc. pen., a norma del quale ildifensore dell’imputato può proporre richiesta di riesame entro dieci giorni dallanotificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura. Talediritto di impugnazione è autonomo e distinto da quello dell’imputato, comeemerge anche dal fatto che l’art. 309 cod. proc. pen. prevede terminidifferenziati per le due facoltà di impugnazione (comma 1 per l’imputato ecomma 3 per il difensore).Nel caso in cui l’indagato sia latitante, il termine per proporre riesamedecorre dalla notifica del provvedimento eseguita mediante consegna di copia aldifensore. Nel caso di indagato alloglotta, i termini per l’impugnazione decorronodal momento in cui l’indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto dellaordinanza mediante la traduzione.La traduzione dell’ordinanza cautelare – prosegue il difensore - è funzionalenon solo alla conoscenza dell’indagato alloglotta, ma anche all’effettivo eserciziodel diritto di difesa tecnica da parte del difensore, che deve essere in grado diillustrare al proprio assistito in lingua a lui comprensibile, il contenuto delprovvedimento e le strategie da adottare. Ciò è particolarmente vero quandol’imputato sia latitante, in quanto in tale situazione il difensore ha l'obbligo diricercare il contatto con il proprio assistito per informarlo del provvedimento econsegnargli l'impugnazione e tale obbligo può essere adempiuto solo se ildifensore dispone della traduzione dell'ordinanza nella lingua madre dell'assistito.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in particolarel'erronea applicazione del principio dell'unicità dell'impugnazione.Il difensore ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 317 del 4dicembre 2009 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 175 comma 2cod. proc. pen. nella parte in cui precludeva la restituzione nel termine perproporre impugnazione all’imputato contumace, quando analoga impugnazionefosse stata proposta dal difensore.La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, ritenuto che il principiodell’unicità del diritto alla impugnazione, già affermato dalle Sezioni Unite, siastato superato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 2009, con cuiè stata riconosciuta la prevalenza del diritto di difesa rispetto alle esigenze diprocedimentalizzazione della fase impugnatoria e alla esigenza di evitare laduplicazione di decisioni. Tale superamento trova applicazione anche nelprocedimento cautelare, atteso che la rilevanza del bene giuridico daproteggere, la libertà personale, costituisce contrappeso vincente rispetto alleesigenze di razionalizzazione processuale.In ragione di tali principi, dopo che il difensore ha proposto riesame, lostesso può essere proposto anche dall’indagato.Nel caso in esame è lo stesso difensore che ha proposto un secondo riesamedopo la notifica dell’ordinanza cautelare tradotta. Tuttavia, i principi generaliaffermati dalla Corte costituzionale e recepiti dalla giurisprudenza di legittimitàmantengono validità. L’elemento nuovo che ha reso possibile l’effettivo eserciziodel diritto di difesa tecnica è la notifica dell’ordinanza cautelare tradotta aldifensore che ha consentito per la prima volta al difensore di disporre del testotradotto da illustrare all’assistito alloglotta.3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondati entrambi i motivi.2. Come già indicato in sede di ricostruzione del fatto processuale, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha emesso, indata 20 novembre 2024, ordinanza applicativa della misura della custodiacautelare in carcere; detta ordinanza non è stata eseguita, in quanto [OSCURATO:PERSONA] si èreso latitante.A seguito della notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza, il difensore diLikaj ha proposto una prima richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale di Romacon ordinanza del 17 luglio 2025; la Corte di cassazione con sentenza del 3ottobre 2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso detta ordinanza.A seguito della notifica del decreto di latitanza e della traduzionedell’ordinanza applicativa della misura cautelare effettuata, ex art. 165 cod. proc.pen., al difensore, questi ha proposto nuova richiesta di riesame, che ilTribunale, con ordinanza del 20 marzo 2026, ha dichiarato inammissibilerilevando che l’impugnazione non poteva essere reiterata dopo che sulla primaera già intervenuta la decisione.3. Il difensore si duole, con entrambi i motivi da trattare unitariamente,della declaratoria di inammissibilità della seconda richiesta di riesame, incontrasto, a suo dire, con il superamento del principio della unicità dellaimpugnazione.Le censure sono infondate, pur dovendosi effettuare alcune precisazioni inordine al percorso argomentativo adottato dal Tribunale.4. E’ principio pacifico quello per cui avverso lo stesso provvedimento sonoammissibili impugnazioni distinte dell’imputato e del difensore.Invero le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenzan. 6026 del 31/01/2008, Rv. 238472 – 01 avevano affermato che l'impugnazioneproposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputatocontumace (nella specie latitante), preclude a quest'ultimo, una volta che siaintervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione neltermine per proporre a sua volta impugnazione. La S.C. aveva osservato chel'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le unedal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe una opzionepalesemente incompatibile con l'esigenza di assegnare una "ragionevole durata"al processo, sulla base di quanto imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.La Corte costituzionale con la successiva sentenza n. 317 del 2009 haaffermato, proprio in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite su indicata,l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella suaprevigente formulazione, nella parte in cui non consentiva la restituzionedell'imputato che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o delprovvedimento nel termine per proporre impugnazione contro la sentenzacontumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quandoanaloga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dellostesso imputato. Il principio sotteso alla decisione della Corte costituzionale èquello per cui il bilanciamento tra il diritto di difesa ed il principio dellaragionevole durata del processo deve tenere conto del sistema delle garanzie«per cui rileva esclusivamente che il processo sia "giusto" secondo le indicazionidel legislatore costituzionale ed il complessivo tenore della sua accezione,mentre un processo che non sia "giusto", perché carente sotto il profilo dellegaranzie, non è conforme al modello costituzionale, qualche che sia la durata».Pertanto, l'esercizio di un diritto fondamentale «non può essere sottratto altitolare, che può essere sostituito solo nei limiti necessari a sopperire alla suaimpossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile diuna scelta altrui, magari non voluta ed eventualmente non concordata,potenzialmente dannosa per la sua persona».La Suprema Corte ha ritenuto applicabili gli effetti della sentenza della Cortecostituzionale al procedimento cautelare ed all'impugnazione dei procedimenti intale fase, in quanto «la rilevanza del bene giuridico da proteggere - la libertàpersonale - diventa contrappeso "vincente" rispetto alle esigenze sottese allacorretta procedimentalizzazione della fase impugnatoria ed a quelle di evitare laduplicazione di decisioni" (Sez. 5, n. 20539 del 22/01/2019, Rv. 275553).E’ pacifico dunque che in tema di riesame cautelare, il tribunale della libertànon può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame propostapersonalmente dall'indagato solo perché successiva a quella già depositata dalsuo difensore, in ragione sia del disposto di cui all'art. 309 cod. proc. pen., checonferisce ad entrambi la facoltà di adire il tribunale della libertà, prevedendouna differenziata decorrenza dei termini per impugnare, sia del tendenzialesuperamento del principio di unicità dell'impugnazione(Sez. 1 n. 31655 del 01/07/2021, Rv. 281759 – 01).5. In tanto può venire in rilievo la salvaguardia dell'esercizio del dirittofondamentale alla impugnazione, in quanto tale diritto non sia stato ancoraesercitato dal soggetto che ne è titolare. In altri termini, dopo l’esercizio dellaimpugnazione da parte del difensore, l’ulteriore esercizio di tale diritto puòconfigurarsi solo in capo all’indagato, ovvero al soggetto, pure legittimato, cheancora non se ne sia avvalso. Il superamento del principio della unicità dellaimpugnazione comporta che, a fronte della richiesta di riesame avanzata daldifensore, l’imputato destinatario di autonoma notifica, conservi analogo poteredi impugnazione. La mancata consumazione del potere di impugnazione ha comepresupposto essenziale la diversità dei soggetti che avverso il medesimoprovvedimento si rivolgono al giudice di secondo grado. Analogo potere non puòconfigurarsi, invece, quando il soggetto impugnante sia sempre il medesimo.6.Nel caso di specie, come detto, la richiesta di riesame è stata propostadue volte dallo stesso soggetto, ovvero sempre dal difensore; una prima volta aseguito della notifica nei suoi confronti dell’avviso di deposito dell’ordinanzacautelare e una seconda volta a seguito della notifica dell’ordinanza cautelaretradotta in lingua albanese all’imputato latitante alloglotta presso il difensore.In entrambi i casi l’avvocato ha esercitato il diritto di impugnazione comedifensore dell’indagato e non già quale procuratore speciale dello stesso.La declaratoria di inammissibilità della seconda impugnazione, dunque, èconseguente al fatto che essa è stata proposta dallo stesso soggetto che si eragià avvalso del relativo diritto.Il difensore ricorrente assume che la legittimazione alla secondaimpugnazione nel caso in esame deriverebbe dalla notifica dell’ordinanza tradottain lingua albanese, spiegando che solo a seguito di detta traduzione egli erastato in grado di interloquire con il suo assistito e di coordinarsi con lo stesso perla predisposizione della difesa tecnica. Si tratta di argomento manifestamenteinfondato, posto che la traduzione dell’ordinanza è funzionale non giàall’esercizio del diritto all’impugnazione da parte del difensore, bensì all’eserciziodi analogo diritto da parte dell’indagato che non conosca la lingua italiana, ilquale deve essere messo in grado di comprendere il contenuto delle accuse a luimosse e degli elementi su cui le accuse si fondano.6.Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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