CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 42957/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso contesta in termino del tutto generici i contenuti della sentenza impugnata senza confrontarsi con i corretti argomenti che la sorreggono e senza evidenziare manifeste illogicità nelle convergenti argomentazioni che hanno condotto i Giudici di merito a riconoscere, la responsabilità del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il presidente