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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 08059/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato contestatogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del tentativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - La censura dedotta non era stata proposta con l'atto di appello così incorrendo nella ragione di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

Si osserva inoltre come l'imputato si fosse già impossessato del gasolio immettendolo in una tanica di sua proprietà e come gli operanti fossero intervenuti in un momento successivo solo impedendo il riempimento dell'intera tanica, così che il delitto di furto si era già consumato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato contestatogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del tentativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - La censura dedotta non era stata proposta con l'atto di appello così incorrendo nella ragione di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Si osserva inoltre come l'imputato si fosse già impossessato del gasolio immettendolo in una tanica di sua proprietà e come gli operanti fossero intervenuti in un momento successivo solo impedendo il riempimento dell'intera tanica, così che il delitto di furto si era già consumato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarli
Sentenza Cassazione n. 08059/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris