CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29649/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12535-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]': LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 229, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], E; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1076/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, nel confermare la sentenza di primo grado, rigettava l'appello proposto dalla Regione Lombardia contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] relativo al pagamento di tasse automobilistiche per l'anno 2013 di autovetture della stessa, esercente l'attività di concedente di veicoli in leasing. Secondo la CTR dalla legislazione in vigore—art.9 bis I.n.125/2015 di conversione del d.l.n.78/2015, arti° d.l.n.113/2016, c.6 e 7- era da escludere la legittimazione concorrente dell'utilizzatore del veicolo e del concedente per il periodo successivo al 15.9.2009. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La parte intimata non si è costituita. Con l'unico motivo proposto si deduce la violazione e mancata applicazione dell'art.10, commi 6 e 7 del d.l.n.113/2016, conv. con la legge n.160/2016 che ha abrogato l'art.9 bis del d.l.n.78/2015, convertito dalla I.n.125/2015. Secondo la ricorrente il quadro giuridico di riferimento sopra ricordato deporrebbe nel senso di riconoscere la responsabilità del concedente per il pagamento della tassa automobilistica Ric. 2019 n. 12535 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- relativa al periodo successivo all'anno 2009 ed anteriore al 2016. Il motivo è infondato. Ed invero, come già chiarito da tre coeve pronunzia di questa Corte-Cass.nn.13132,13133 e 13135 del 2019, deve ritenersi che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l'utilizzatore e ciò anche con riferimento al periodo compreso fra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016. A tali principi si è uniformato il giudice di merito. Il ricorso va quindi rigettato. Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso. Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso il 1