CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31745/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 61, n. 5), 612, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - che possono essere congiuntamente trattati in quanto in entrambi il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità - sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato la condanna sulla base della assenza di decisività dei rilievi della difesa in quanto relativi a segmenti secondari della narrazione non idonei a scalfire l'attendibilità delle prove assunte; inoltre, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am