CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 agosto 2026
Cassazione n. 24734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroImmobiliare s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 261/2025 depositatail 28/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12590/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 24734/2026Data pubblicazione 21/08/20261. Con decreto ingiuntivo n. 2295/2016, il Tribunale di Lecce ingiungeva aCosimo [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamentodella somma di euro 25.256,85, oltre accessori, a titolo di IVAasseritamente dovuta sulle fatture emesse in relazione al corrispettivodella cessione di unità immobiliari intervenuta tra le parti in forza delcontratto di permuta del 4.04.2014.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso ilprovvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, chiedeva la condannadell’ingiungente al pagamento della penale per il ritardo nella consegnadelle due unità immobiliari oggetto di permuta, nonché pronuncia ex art.2932 c.c. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo che il termine per laconsegna degli alloggi era stato convenzionalmente prorogato per ilnumero dei giorni nei quali non era stato possibile eseguire le lavorazioniper cause indipendenti dalla propria volontà e deducendo che, già in data17/03/2017, era cessata la materia del contendere sulla domanda ex art.2932 c.c.; concludeva, pertanto, per il rigetto dell’opposizione e di tutte ledomande riconvenzionali.Il Tribunale adito riconosceva il credito di [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura dieuro 25.256,85 e determinava il credito del Carluccio in euro 2.500, atitolo di penale; compensate le contrapposte poste creditorie, revocatal’ingiunzione, condannava l’opponente al pagamento della differenza, oltreinteressi dalla data della statuizione sino al soddisfo; dichiarava cessata lamateria del contendere sulla domanda ex art. 2932 c.c.; compensavaaltresì le spese di lite.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello,lamentando il mancato riconoscimento, sul proprio credito, degli interessilegali dal 10.02.2016, data di costituzione in mora, sino alla domanda,nonché degli interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domandaproposta con decreto ingiuntivo al soddisfo; censurava, inoltre, lavalutazione dell’esito complessivo del giudizio ai fini dellaNumero registro generale 12590/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 24734/2026Data pubblicazione 21/08/2026regolamentazione delle spese, deducendo che esse avrebbero dovutoessere compensate nella misura di 1/3, con condanna dell’opponente alpagamento dei residui 2/3.Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA],proponendo appello incidentale affidato a due motivi. Con sentenza n.261/2025, pubblicata il 28/03/2025, la Corte di appello di Lecceaccoglieva integralmente l’appello principale e parzialmente l’appelloincidentale.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolato in due motivi, avverso la sentenza di appello. [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale condizionatoall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.5. In prossimità dell’adunanza camerale non partecipata, entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1282, comma 1, c.c. e 1284, comma 1 e 4, c.c. inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Espone che la Corte di appellodi Lecce avrebbe omesso di riconoscere gli interessi ex art. 1284, comma4, c.c. sulla penale di euro 2.500, come richiesto in primo grado e poi conappello incidentale.Il motivo è inammissibile.Con la comparsa di costituzione in appello, il Carluccio aveva propostoappello incidentale affidato a due motivi; con il primo aveva chiesto lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento degli interessi ex art. 1284,commi 1 e 4, c.c. sulla somma riconosciuta a titolo di penale, concludendonei seguenti termini: “in via incidentale dichiarare il diritto del sig.[OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, condannare la [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento degli interessi sulla somma di euro 2.500,00 riconosciutacome penale, da corrispondere nella misura legale dalla data diNumero registro generale 12590/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 24734/2026Data pubblicazione 21/08/2026maturazione di ciascuna mensilità sino alla domanda proposta con atto diopposizione a decreto ingiuntivo e nella misura di cui all’art. 1284, comma4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo”.La Corte territoriale ha accolto il motivo sulla scorta della seguentemotivazione: “Con riguardo al riconoscimento di interessi sulla clausolapenale, va rilevato che il debitore è tenuto a corrispondere, a decorreredal momento della domanda, anche gli interessi legali sull’importoconvenzionalmente pattuito tra le parti, trattandosi di somma dovuta atitolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Neconsegue che ove la prestazione oggetto della penale non eseguita oeseguita in ritardo, per essa sono dovuti, ricorrendone le rispettivecondizioni, gli interessi moratori e l’eventuale maggior danno di cui all’art.1224 c.c., a ciò non ostando l’effetto, proprio della clausola penale, dilimitare il risarcimento alla prestazione promessa, atteso che la penale,pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità qualeobbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimentoprincipale. Concludendo l’appello incidentale va accolto e la sentenza diprimo grado va riformata riconoscendo gli interessi legali sulla somma dieuro 2.500,00 dalla domanda al saldo”.Il primo motivo di ricorso per cassazione non si confronta con tale ratiodecidendi. La sentenza impugnata, infatti, non fonda la statuizione sull’art.1282, comma 1, c.c., né afferma la spettanza degli interessi al saggioprevisto dall’art. 1284, commi 1 e 4, c.c.; valorizza invece la natura dellapenale quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno dainadempimento contrattuale e, su tale presupposto, riconosce gli interessimoratori ex art. 1224 c.c. dalla domanda giudiziale, trattandosi di undebito di valuta, i cui interessi decorrono dalla domanda - mora debendi -come da giurisprudenza risalente e consolidata sul punto (ex multis, Cass.Numero registro generale 12590/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 24734/2026Data pubblicazione 21/08/2026Sez. L, n. 5583 del 1987, conforme Cass. Sez. 2, n. 4126/1995, conformeCass. Sez. 3, n. 3641 del 1998, vedi Cass. Sez. 2, n. 12188 del 2017).Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c. e lamentala genericità della formula «interessi dalla domanda al saldo»,prospettando l’inidoneità della statuizione a costituire titolo per ilriconoscimento degli interessi nella misura di cui all’art. 1284, comma 4,c.c., ma non censura la diversa base giuridica posta dalla Corte d’appello afondamento dell’accoglimento dell’appello incidentale.Ne consegue che la doglianza resta eccentrica rispetto alla decisioneimpugnata. Ove il ricorrente abbia inteso dedurre che la Corte territoriale,a fronte di una domanda specificamente formulata ai sensi dell’art. 1284,comma 4, c.c., non abbia pronunciato su tale profilo ovvero, aveva abbiareso una motivazione apparente o obiettivamente ambigua, avrebbedovuto veicolare la censura nei termini propri dell’omessa pronuncia odella nullità della sentenza ex art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.; taleoperazione, tuttavia, non può essere compiuta d’ufficio mediante unariqualificazione del motivo che ne altererebbe il contenuto sostanziale.La declaratoria di inammissibilità del primo motivo del ricorso principalerende ultroneo e assorbe l’esame del ricorso incidentale condizionatoall’accoglimento del medesimo motivo, con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. hadenunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c., in materiadi compensazione legale e giudiziale, in combinato disposto con l’art. 32,comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso principale il ricorrente denuncia lanullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4; violazione degli artt. 91, 92 e 100c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corteterritoriale, in accoglimento di un motivo di appello proposto dallacontroparte, riformato il regolamento delle spese processuali del primogrado di giudizio e statuito su quelle di appello, rendendo una motivazioneNumero registro generale 12590/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 24734/2026Data pubblicazione 21/08/2026apparente, omettendo di accertare la soccombenza virtuale in merito alladomanda su cui era cessata la materia del contendere, omettendo dirilevare il difetto a contraddire sulla medesima e, infine, applicando ilprincipio della soccombenza su una domanda accolta, ma in misurainferiore a quanto richiesto.In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr., Cass. Sez. L, n. 3819 del 2020). Lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. 1, n. 1986 del 2025; Cass. Sez. 6-1, n. 6758 del2022).Nel caso in esame il percorso argomentativo della decisione è percepibilecome emerge dalla lettura delle pagg. 7 e 8 della sentenza gravata.La seconda parte del secondo motivo di ricorso avverso la sentenza diappello, nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per le ragioni ut supra,riportate è altresì inammissibile, atteso che è consolidato il principio inforza del quale la valutazione delle proporzioni della soccombenzareciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processualidebbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che restaNumero registro generale 12590/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 24734/2026Data pubblicazione 21/08/2026sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettareun'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle speseposte a carico del soccombente (ex plurimis, Cass. Sez. 2, n. 289 del1966; Cass. Sez. 2, n. 2149 del 2014, Cass. Sez. 2, n. 30592 del 2017,Cass. Sez. 6-3, n. 14459 del 2021).La decisione si pone in scia di continuità con i principi da ultimo affermatida Cass., Sez. U., n. 32061 del 2022, secondo cui, in tema di condannaalle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel sensoche soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata,nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse; ne consegue che ilsindacato di legittimità è limitato all’accertamento della mancataviolazione di tale principio, mentre restano riservate al poterediscrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunità dicompensare, in tutto o in parte, le spese di lite, tanto nell’ipotesi disoccombenza reciproca quanto in quella di concorso di altri giusti motivi,sia la relativa quantificazione, ove contenuta entro i limiti tabellari.La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite non attribuisce alla Corte dicassazione un potere di rivalutazione della proporzione dellacompensazione, né consente di sostituire al giudizio del giudice di meritouna diversa ponderazione quantitativa dell’esito della lite; essa individua,piuttosto, il limite esterno del potere discrezionale, costituito dal divieto diporre le spese, anche solo in parte, a carico della parte integralmentevittoriosa, e conferma che, quando vi siano esiti plurimi e reciprocamentesfavorevoli, la compensazione parziale è astrattamente consentita.Il secondo motivo è pertanto inammissibile.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favoredei legali della controricorrente, dichiaratisi anticipatari.Atteso l’esito del ricorso principale, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte delNumero registro generale 12590/2025Numero sezionale 1756/2026Numero di raccolta generale 24734/2026Data pubblicazione 21/08/2026ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, ove dovuto, a normadell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale econdanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad euro2.800,00, ed euro 200,00 per esborsi in favore della controricorrente, condistrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso rispettivamenteproposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio di giorno 8 luglio 2026 dellaSeconda sezione civile.Il PresidenteGiuseppe Grasso