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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30341/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 407/2.023 R.C.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso !a sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione alla man- cata qualificazione dei fatti ex art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, e con un secondo motivo e con un terzo motivo rispettivamente vizio motivazionale quanto al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continua- zione.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- !utamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte.si con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- s:_eria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.,

2.1. I giudici dei gravame del merito, lanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati su del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsi ne incriminatrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 5 della sentenza iniou- gnata), sia con riferimento al dato ponderale deila droga in sequestro (dalla oliale era possibile ricavare ben 514 dosi medie singole) e in relazione a; trasporto della stessa da Sassari ad Olbia, denotante l'esistenza di collegamenti dell'odierno ri- corrente con ambienti dediti al traffico di sostanze stupefacenti.

La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dicturn di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2. del D.L. n. 146 del 201.3 (conv. in legge n. 10 dei 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modif-i- cz:o i! decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo ncc poLcoi di minima offensività penale della condotta, desurn bile sia dai dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla dspi wn (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla le,o,pe risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sui giudizio (così le recenti Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Mur ;o, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex rnultis, Sez. 3, n. 23945 dei 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nei giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione delriftieecOPte in esame N. 407/2023 R.G. per la protrazione nei tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- narnento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attre~ a iversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita1 indicativa dell'attitudine deila condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

2.2. Pienamente adempiuto è anche l'obbligo motivazionale in relazione al secondo motivo di ricorso.

I giudici del gravame del merito, infatti, rispondono congiuntamente all'unico motivo afferente all'eccessività dei trattamento sanzto- natorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche valutando neqativa mente per l'odierno ricorrente la gravità della condotta e sua negativa personaiita, desumibile dai due precedenti specifici da cui è gravato.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo dei costante dicturn di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al sun nrcini- tivo comportamento processuale).

2.3. Manifestamente infondato è anche terzo motivo di ricorso, in quante la Corte sarda ha dato atto di condividere la valutazione dei giudice di primo grado che aveva negato l'applicazione dell'istituto della continuazione in ragione del no- tevole distacco temporale tra le condotte (ben due anni) e delle diverse modaiità delle stesse (in quanto la condotta oggetto della precedente condanna consisteva in un'attività di intermediazione per la vendita di una partita di cocaina).

La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo della costante giu- risprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in terna di applicazione della normativa del reato continuato, l'unicità dei diseono criminoso, costituente i pre- supposto indispensabile per ia sua configurabilità, non possa de.ntificarsi con la generale inclinazione dei soggetto a commettere re,iri::ti setto ia spinta di tatti circostanze occasionali, più o meno collegate tra :oro, ovvero ci bisogn erieces:iii-,ta di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico i7)i-o- N. 407/2023 R.G. gramma criminoso deliberato sin dall'inizio nelie sue linee essenziali, per conse- guire un determinato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione.

Anche perché, ritenendo la tesi opposta si attue- rebbe uno sconto premiale a colui che delingue un numero maggiore di volte.

In altri termini, non rileva, ai fini della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso (elemento che avvince i vari reati e giustifica la riduzione di pena pre- vista dalla legge), un generico programma delinquenziale, essendo necessaria, invece, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti ; già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali ie: tale progetto criminale non í,-1t;;pk, inoltre, essere desunto sulla base della sola identità o analogia dei titoli di reato commessi.

Ed ancora, Mrtla tale progetto debi6e essere positiva- mente rigorosamente provato non giovando a tal fine la mera indicazione deila identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, !a medes- mezza del movente delle varie azioni criminose, circostanze che non dimostrano la preventiva ideazione di un unico disegno criminoso (cfr. Sez, 1 n. deli11/2/2007, Greco, Rv. 236547). 3, Ne deriva che i! proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma deil'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamrnissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 407/2.023 R.C. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso !a sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione alla man- cata qualificazione dei fatti ex art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, e con un secondo motivo e con un terzo motivo rispettivamente vizio motivazionale quanto al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continua- zione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- !utamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte.si con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- s:_eria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata., 2.1. I giudici dei gravame del merito, lanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati su del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsi ne incriminatrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 5 della sentenza iniou- gnata), sia con riferimento al dato ponderale deila droga in sequestro (dalla oliale era possibile ricavare ben 514 dosi medie singole) e in relazione a; trasporto della stessa da Sassari ad Olbia, denotante l'esistenza di collegamenti dell'odierno ri- corrente con ambienti dediti al traffico di sostanze stupefacenti. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dicturn di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2. del D.L. n. 146 del 201.3 (conv. in legge n. 10 dei 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modif-i- cz:o i! decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo ncc poLcoi di minima offensività penale della condotta, desurn bile sia dai dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla dspi wn (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla le,o,pe risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sui giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Mur ;o, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex rnultis, Sez. 3, n. 23945 dei 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nei giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione delriftieecOPte in esame N. 407/2023 R.G. per la protrazione nei tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- narnento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attre~ a iversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita1 indicativa dell'attitudine deila condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 2.2. Pienamente adempiuto è anche l'obbligo motivazionale in relazione al secondo motivo di ricorso. I giudici del gravame del merito, infatti, rispondono congiuntamente all'unico motivo afferente all'eccessività dei trattamento sanzto- natorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche valutando neqativa mente per l'odierno ricorrente la gravità della condotta e sua negativa personaiita, desumibile dai due precedenti specifici da cui è gravato. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo dei costante dicturn di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al sun nrcini- tivo comportamento processuale). 2.3. Manifestamente infondato è anche terzo motivo di ricorso, in quante la Corte sarda ha dato atto di condividere la valutazione dei giudice di primo grado che aveva negato l'applicazione dell'istituto della continuazione in ragione del no- tevole distacco temporale tra le condotte (ben due anni) e delle diverse modaiità delle stesse (in quanto la condotta oggetto della precedente condanna consisteva in un'attività di intermediazione per la vendita di una partita di cocaina). La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo della costante giu- risprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in terna di applicazione della normativa del reato continuato, l'unicità dei diseono criminoso, costituente i pre- supposto indispensabile per ia sua configurabilità, non possa de.ntificarsi con la generale inclinazione dei soggetto a commettere re,iri::ti setto ia spinta di tatti circostanze occasionali, più o meno collegate tra :oro, ovvero ci bisogn erieces:iii-,ta di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico i7)i-o- N. 407/2023 R.G. gramma criminoso deliberato sin dall'inizio nelie sue linee essenziali, per conse- guire un determinato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione. Anche perché, ritenendo la tesi opposta si attue- rebbe uno sconto premiale a colui che delingue un numero maggiore di volte. In altri termini, non rileva, ai fini della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso (elemento che avvince i vari reati e giustifica la riduzione di pena pre- vista dalla legge), un generico programma delinquenziale, essendo necessaria, invece, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti ; già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali ie: tale progetto criminale non í,-1t;;pk, inoltre, essere desunto sulla base della sola identità o analogia dei titoli di reato commessi. Ed ancora, Mrtla tale progetto debi6e essere positiva- mente rigorosamente provato non giovando a tal fine la mera indicazione deila identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, !a medes- mezza del movente delle varie azioni criminose, circostanze che non dimostrano la preventiva ideazione di un unico disegno criminoso (cfr. Sez, 1 n. deli11/2/2007, Greco, Rv. 236547). 3, Ne deriva che i! proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma deil'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamrnissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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