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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 07797/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 14275/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende - c o ntroricorrente - avverso la sentenza n. 107/2018 della CORTE D’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] .

RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza riportata in esergo, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] – che si era doluto avanti al locale Tribunale dell'ingiunzione notificatagli da [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua qualità di fideiussore dei debiti contratti dall'[OSCURATO:PERSONA] Calabria –ed ha nuovamente confermato, come già ravvisato dal primo giudice, la sussistenza e la vincolatività degli obblighi di garanzia assunti dall'appellante a favoredella debitrice.

In particolare, per quanto qui ancora rileva, il giudice d'appello, pur marcando le distanze dalla decisione impugnata nella parte in cui questa aveva ritenuto che il disconoscimento di conformità all'originale operato dall'opponente, a seguito della produzione in giudizio della copia del documento portante l'impegno di garanzia, fosse generico ed improduttivo perciò di efficacia, ne ha tuttavia condiviso gli assunti conclusivi laddove il primo giudice aveva sostenuto che:la conformità della copia all'originale potesse ritenersi dimostrata in vista del comportamento processuale della parte e, segnatamente, alla luce delle eccezioni di merito di questa, presupponenti l'esistenza e l'efficacia dell'obbligo di garanzia; che l'obbligazione prestata non potessereputarsi estinta per intervenuta novazione soggettiva del rapporto garantito, per effetto del passaggio della debitrice dalla forma associativa a quella societaria, configurandosi in ciò una trasformazione eterogenea; e che la nullità della clausola comportante la pattuizione di interessi ultra legali non si comunicasse alla garanzia prestata dal Lamberti, in ragione della sua natura di garanzia a prima richiesta e, dunque, della sua autonomia rispetto all'obbligazione garantita.

RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] cassazione di detta sentenza è ora richiesta dal Lamberti con cinque motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resiste la banca con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.Il primo motivo di ricorso – che al pari degli altri non incorre nella ragione di inammissibilità opposta dalla controricorrente, giacché i documenti su cui essi si fondono sono identificabili senza soverchio sforzo –, mercè il quale si lamenta la violazione degli artt. 2719 cod. civ. e 214 e 215 cod. proc. civ., poiché, avendo il ricorrente, all'atto della produzione in giudizio della copia del documento portante il preteso impegno di garanzia, disconosciuto non solo la conformità di essa all'originale, ma anche il contenuto e la sottoscrizione in essa figuranti, il giudice d'appello avrebbe dovuto prendere atto che la controparte non aveva chiesto la verificazione del documento ed avrebbe dovuto, di conseguenza , astenersi dal riconoscergli ogni efficacia probatoria, non ha pregio.

2.2. Osservato, per vero, che, per stabile insegnamento di questa Corte, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso (Cass., Sez.

I, 6/08/2015, n. 16551; Cass., Sez.

II, 27/07/2000, n. 9869; Cass., Sez.

II, 19/10/1999, n. 11739),la doglianza in esame si radica su un evidente travisamento della sottostante realtà processuale.

RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli E’ ben vero, cioè , che anche alla luce della giurisprudenza appena riferita il disconoscimento, allorché sia prodotto in giudizio solo la copia “fotografica” di un documento, possa avere ad oggetto non solo la conformità di essa rispetto all’originale, ma anche il contenuto al pari della sua sottoscrizione; dunque, a rigore, non è certo errato sostenere, in principio, come fa il motivo, che la contestazione possa anche investire il contenuto e la sottoscrizione risultanti dal documento offerto in produzione solo in copia.

E tuttavia che questo sia effettivamente avvenuto nel nostro caso è da escludereperché, come riporta testualmente la sentenza, il [OSCURATO:PERSONA], nell’opporre il decreto ingiuntivo notificatogli in quanto fideiussore per conto altrui, si era limitato a contestare solo la conformità della copia all’originale («con scrittura del 10.12.1992 prodotta in copia di cui si contesta la conformità all’originale … » ), sicché quel che ora egli asserisce nel motivo essere un’affermazione della Corte («ma aveva disconosciuto detta conformità anche in relazione al contenuto e alla sottoscrizione che figuravano nella copia prodotta») non solo non si rinviene nel compendio motivazionale, ma neppure è stato da lui affermato nell’introdurre il giudizio.

2.3. Va da sé, poi, che rispettoalla sequenza idealizzata dalla decisione che– conformemente al richiamato principio di diritto, postula, prima, il deposito della copia del documento originale e, poi, a seguito del disconoscimento della sua conformità, il deposito di questo– il motivo , anche a prescindere di quanto osservato per l’innanzi, opera un’impropria commistione tra questi due distinti momenti, imputa ndo erroneamente al decidente di non aver dato atto di un effetto processuale– vale a dire il difetto di efficacia probatoria che consegue alla mancata istanza di verificazione della controparte– che questo mai avrebbe potuto ritrarre dalla realtà del processo per come si era venuta a formare per effetto dell'attività della parti.

E ciò perché, una volta intervenuto il disconoscimento di conformità ai sensi dell'art. 2719 cod.

RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli civ., la banca si era astenuta dal produrre il documento in originale, si che, mancando il deposito di questo, non si era realizzato il presupposto perché esso potesse essere disconosciuto ai sensi dell'art.214 cod. proc. civ. e perché se ne potesse chiedere la verificazione a mezzo dell'istanza di cui all'art. 215 cod. proc. civ.

Arrestandosi, in definitiva, l'attività delle parti al primo momento (produzione di copia del documento/disconoscimento di conformità della copia all'originale) e non concretizzandosi il secondo (produzione dell'originale/disconoscimento/istanza di verificazione), coerentemente la Corte d'Appello ha delibato la questione in conformità al principio secondo cui la conformità all'originale della copia inizialmente disconosciuta si può apprezzare anche in base ad altri mezzi di prova, astenendosi perciò del tutto correttamente dal ritenere che la copia prodotta fosse priva di ogni efficacia probatoria ovvero dal negare ad essa quell'effetto che sarebbe stato argomentabile solo se una volta prodotto l'originale al disconoscimento di esso non avesse fatto seguito l'istanza di verificazione.

3.1. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione dell'art. 2721 cod. civ. ed, insieme, un vizio di mancata motivazione, poiché, estendendosi il divieto in parola anche al campo delle presunzioni, il giudice d'appello non avrebbe potuto argomentare dal comportamento processuale del ricorrente la dimostrazione che la copia del documento prodotto in giudizio dalla banca fosse conforme all'originale e non avrebbe potuto perciò ritenere provata l'esistenza dell'obbligazione di garanzia, è anch'esso, al pari del primo, immeritevole di seguito.

3.2. Al suo esame vi osta l'oggettiva novità della questione, atteso che non consta che tale prospettazione abbia formato oggetto del confronto processuale nei pregressi gradi di merito; e ciò, sebbene, sviluppando in chiave altrettanto ostativa argomentazioni del tutto analoghe, – segnatamente contestando che possa provarsi per presunzioni un RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli contratto per il quale l'adozione della forma scritta è richiesta ad substantiam, come l'appellante ebbe a suo tempo a sostenere avanti alla Corte d'Appello, raccogliendone però una severa smentita, richiamando il disposto dell'art. 117 TUB, ad ulteriore conforto della quale e a definitiva tacitazione di ogni riserva si può rimandare a Cass., Sez.

I, 9/11/2007, n. 23391 – non fosse mancata dunque l'occasione per sollevare la questione ora agitata, intesa anch'essa, come la contestazione testé riferita, a confutare l'utilizzabilità dell'argomento presuntivo per dar conto dell'esistenza dell'obbligazione a proprio carico.

E dunque il motivo, da un lato, si pone inammissibilmente in contrasto con il principio secondo cui possono costituire oggetto di vaglio cassatorio solo le questioni già trattate nel merito, dall'altro, non meno inammissibilmente difetta di autosufficienza, non precisando la sua illustrazione dove e quando la detta questione sia stata a suo tempo sollevata.

4.1. Il terzo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. ed, insieme, un vizio di mancata motivazione, poiché il giudice d'appello avrebbe erroneamente tratto argomento presuntivo a suffragio della ravvisata efficacia rappresentativa della copia disconosciuta dell'atto di fideiussione dagli argomenti difensivi sviluppati dall'appellante in linea di merito, sebbene di essi ne fosse stata dichiaratamente enunciata la natura subordinata, si sottrae, come i precedenti, al sindacato qui richiesto.

4.2. E' noto infatti, come si afferma consolidatamente da tempo, e come va ribadito anche qui, non solo che il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore –può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo (Cass., Sez.

III, 19/07/2002, n. 10568), ma l'interpretazione del contegno processuale RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli delle parti e la deduzione da esso di argomenti di prova costituiscono un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita, se, il suo esercizio non risulti inficiato da errori logici e giuridici (Cass., Sez.

III, 26/09/1970, n. 1721).

5.1. Il quarto motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione degli art. 1284, comma 3, e 1421 cod. civ. poiché il giudice d'appello avrebbe erroneamente escluso che la nullità inficiante la pattuizione di interessi ultralegali per difetto di forma scritta concernente il rapporto principale si estenda anche al rapporto di garanzia in considerazione della natura autonoma di questa, quantunque, al contrario, la pattuizione in parola violasse una norma imperativa, è ancora inammissibile.

5.2. Esso interloquisce, a ben vedere, con un argomento sviluppato ad abundantiamdal decidente del grado per confortare, anche in punto di diritto, l'inammissibilità del motivo di gravame, altrimenti argomentata sul presupposto che la doglianza non era affatto «pertinente» rispetto alla ragioneper cui il Tribunale aveva respinto l'eccezione di illiquidità del credito basandosi unicamente sull'argomento secondo cui la contestazione in punto di interessi non escludeva la liquidità del credito, riflettendosi semmai sul merito della controversia, non giustificando perciò la revoca del decreto per motivi formali.

Il motivo reitera, perciò, il medesimo vizio, perché, come già l'analogo motivo di appello, non intercetta la ratio della decisione impugnata, che è appunto retta dall'affermazione appena riportata, rispetto alla quale l'affermazione, oggetto invece qui di specifica censura, è un puro pleonasmo, tanto che se pure la censura fosse fondata, nondimeno la decisione impugnata si renderebbe per questo suscettibile di cassazione.

6.1. Il quinto motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione degli artt. 15 e 17 l, 23 marzo 1981, n. 91 e 2498 cod. civ., perché il giudice d'appello, in opposizione alla dedotta estinzione RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli dell'obbligazione di garanzia per effetto della novazione soggettiva intervenuta nel rapporto garantito a seguito della trasformazione dell'Associazione sportiva, originariamente garantita , in società per azioni, avrebbe così sconfessato l'argomento del "doppio passaggio" (scioglimento dell'associazione e costituzione del sodalizio societario), valorizzando,in opposta direzione il tenore delle norme richiamate, la ritenuta legittimità della trasformazione cd. eterogenea ed il testuale dettato della relativa deliberazione, quando al contrario la trasformazione cd. eterogenea non era prevista nel regime antenovellare e la trasformazione poteva aver luogo solo tra soggetti che mantenessero natura societaria, é pure esso inammissibile.

6.2. La Corte d'Appello ha motivato il rigetto della specifica ragione di gravame fatta valere a tale riguardo, richiamando, oltre agli argomenti ricordati nel motivo –tra cui, segnatamente, a confutazione, appunto, della tesi del "doppio passaggio", il fatto che la delibera adottata dall'associazione impiegasse il termine trasformazione, si premurasse di assicurare la continuità tra gli enti in successione e non contenesse alcun cenno al preteso scioglimento e alla successiva ricostituzione del sodalizio – anche il fondamentale arresto di questa Corte che, pronunciandosi in merito caso Sampdoria –considerato il leading case che diede avvio ad una prassi operativa poi sfociata nella l. 91/1981 – ebbe a legittimare la specie della trasformazione eterogenea sul presupposto che «nel silenzio della legge sulla possibilitàdi trasformare una associazione non riconosciuta in una societàfornita di personalità giuridica, deve ritenersi lecita ed operante la clausola statutaria che consenta e regoli detta trasformazione, ove ciò avvenga nel rispetto dei diritti degli associati e nella compatibilità fra l o scopo dell'associazione ed il fine proprio del tipo di societàprescelto» (Cass., Sez.

I, 7/03/1977, n. 925) .

Ora, in disparte dalla continuità che l'assunto così enunciato ha conosciuto nella giurisprudenza, in particolare, di merito che ne è RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli seguita e dalla constatazione che ad esso si è puntualmente riportato il legislatore della novella, codificando la prassi operativa in tal senso consolidatasi nel tempo nella formulazione dell'art. 2500-octies, comma 3, cod. civ. –constatazione che, sia detto per inciso, smentisce la contraria lettura del ricorrente di cui si legge in calce a pag. 15 del ricorso – l'illustrazione che il ricorrente ha inteso svolgere a corredo della doglianza si mostra affetta da un duplice vizio che ne esclude la scrutinabilità di questa Corte.

E ciò perché essa da un lato batte insistentemente sui medesimi argomenti che già hanno fatto da sfondo al visto motivo di gravame, reiterando la tesi del doppio passaggio malgrado le ragioni oppostamente fatte valere in contrario dalla decisione impugnata e, dall'altro, contestando la legittimità della trasformazione c.d. eterogenea nel regime antenovellare, non si misura con le ragioni della decisione e con l'argomento che a conforto invece della legittimità di siffatta operazione anche prima che ne fosse canonizzato il riconoscimento dal legislatore della novella il decidente aveva ritenuto di trarre dal ricordato arresto di questa Corte.

Sicché, in ultima analisi, il motivo si mostra privo della necessaria specificità e si risolve, come pure si è detto più volte da questa Corte in consimili casi, a fronte del difetto di ogni accento critico, in un c.d.

"non motivo", sottraendosi perciò al vaglio qui richiesto.

7. Il ricorso va dunque respinto

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente in euro RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 7200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente, ove dovuto, del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno19.1.2023. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 14275/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende - c o ntroricorrente - avverso la sentenza n. 107/2018 della CORTE D’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza riportata in esergo, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] – che si era doluto avanti al locale Tribunale dell'ingiunzione notificatagli da [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua qualità di fideiussore dei debiti contratti dall'[OSCURATO:PERSONA] Calabria –ed ha nuovamente confermato, come già ravvisato dal primo giudice, la sussistenza e la vincolatività degli obblighi di garanzia assunti dall'appellante a favoredella debitrice. In particolare, per quanto qui ancora rileva, il giudice d'appello, pur marcando le distanze dalla decisione impugnata nella parte in cui questa aveva ritenuto che il disconoscimento di conformità all'originale operato dall'opponente, a seguito della produzione in giudizio della copia del documento portante l'impegno di garanzia, fosse generico ed improduttivo perciò di efficacia, ne ha tuttavia condiviso gli assunti conclusivi laddove il primo giudice aveva sostenuto che:la conformità della copia all'originale potesse ritenersi dimostrata in vista del comportamento processuale della parte e, segnatamente, alla luce delle eccezioni di merito di questa, presupponenti l'esistenza e l'efficacia dell'obbligo di garanzia; che l'obbligazione prestata non potessereputarsi estinta per intervenuta novazione soggettiva del rapporto garantito, per effetto del passaggio della debitrice dalla forma associativa a quella societaria, configurandosi in ciò una trasformazione eterogenea; e che la nullità della clausola comportante la pattuizione di interessi ultra legali non si comunicasse alla garanzia prestata dal Lamberti, in ragione della sua natura di garanzia a prima richiesta e, dunque, della sua autonomia rispetto all'obbligazione garantita. RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] cassazione di detta sentenza è ora richiesta dal Lamberti con cinque motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resiste la banca con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.Il primo motivo di ricorso – che al pari degli altri non incorre nella ragione di inammissibilità opposta dalla controricorrente, giacché i documenti su cui essi si fondono sono identificabili senza soverchio sforzo –, mercè il quale si lamenta la violazione degli artt. 2719 cod. civ. e 214 e 215 cod. proc. civ., poiché, avendo il ricorrente, all'atto della produzione in giudizio della copia del documento portante il preteso impegno di garanzia, disconosciuto non solo la conformità di essa all'originale, ma anche il contenuto e la sottoscrizione in essa figuranti, il giudice d'appello avrebbe dovuto prendere atto che la controparte non aveva chiesto la verificazione del documento ed avrebbe dovuto, di conseguenza , astenersi dal riconoscergli ogni efficacia probatoria, non ha pregio. 2.2. Osservato, per vero, che, per stabile insegnamento di questa Corte, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso (Cass., Sez. I, 6/08/2015, n. 16551; Cass., Sez. II, 27/07/2000, n. 9869; Cass., Sez. II, 19/10/1999, n. 11739),la doglianza in esame si radica su un evidente travisamento della sottostante realtà processuale. RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli E’ ben vero, cioè , che anche alla luce della giurisprudenza appena riferita il disconoscimento, allorché sia prodotto in giudizio solo la copia “fotografica” di un documento, possa avere ad oggetto non solo la conformità di essa rispetto all’originale, ma anche il contenuto al pari della sua sottoscrizione; dunque, a rigore, non è certo errato sostenere, in principio, come fa il motivo, che la contestazione possa anche investire il contenuto e la sottoscrizione risultanti dal documento offerto in produzione solo in copia. E tuttavia che questo sia effettivamente avvenuto nel nostro caso è da escludereperché, come riporta testualmente la sentenza, il [OSCURATO:PERSONA], nell’opporre il decreto ingiuntivo notificatogli in quanto fideiussore per conto altrui, si era limitato a contestare solo la conformità della copia all’originale («con scrittura del 10.12.1992 prodotta in copia di cui si contesta la conformità all’originale … » ), sicché quel che ora egli asserisce nel motivo essere un’affermazione della Corte («ma aveva disconosciuto detta conformità anche in relazione al contenuto e alla sottoscrizione che figuravano nella copia prodotta») non solo non si rinviene nel compendio motivazionale, ma neppure è stato da lui affermato nell’introdurre il giudizio. 2.3. Va da sé, poi, che rispettoalla sequenza idealizzata dalla decisione che– conformemente al richiamato principio di diritto, postula, prima, il deposito della copia del documento originale e, poi, a seguito del disconoscimento della sua conformità, il deposito di questo– il motivo , anche a prescindere di quanto osservato per l’innanzi, opera un’impropria commistione tra questi due distinti momenti, imputa ndo erroneamente al decidente di non aver dato atto di un effetto processuale– vale a dire il difetto di efficacia probatoria che consegue alla mancata istanza di verificazione della controparte– che questo mai avrebbe potuto ritrarre dalla realtà del processo per come si era venuta a formare per effetto dell'attività della parti. E ciò perché, una volta intervenuto il disconoscimento di conformità ai sensi dell'art. 2719 cod. RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli civ., la banca si era astenuta dal produrre il documento in originale, si che, mancando il deposito di questo, non si era realizzato il presupposto perché esso potesse essere disconosciuto ai sensi dell'art.214 cod. proc. civ. e perché se ne potesse chiedere la verificazione a mezzo dell'istanza di cui all'art. 215 cod. proc. civ. Arrestandosi, in definitiva, l'attività delle parti al primo momento (produzione di copia del documento/disconoscimento di conformità della copia all'originale) e non concretizzandosi il secondo (produzione dell'originale/disconoscimento/istanza di verificazione), coerentemente la Corte d'Appello ha delibato la questione in conformità al principio secondo cui la conformità all'originale della copia inizialmente disconosciuta si può apprezzare anche in base ad altri mezzi di prova, astenendosi perciò del tutto correttamente dal ritenere che la copia prodotta fosse priva di ogni efficacia probatoria ovvero dal negare ad essa quell'effetto che sarebbe stato argomentabile solo se una volta prodotto l'originale al disconoscimento di esso non avesse fatto seguito l'istanza di verificazione. 3.1. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione dell'art. 2721 cod. civ. ed, insieme, un vizio di mancata motivazione, poiché, estendendosi il divieto in parola anche al campo delle presunzioni, il giudice d'appello non avrebbe potuto argomentare dal comportamento processuale del ricorrente la dimostrazione che la copia del documento prodotto in giudizio dalla banca fosse conforme all'originale e non avrebbe potuto perciò ritenere provata l'esistenza dell'obbligazione di garanzia, è anch'esso, al pari del primo, immeritevole di seguito. 3.2. Al suo esame vi osta l'oggettiva novità della questione, atteso che non consta che tale prospettazione abbia formato oggetto del confronto processuale nei pregressi gradi di merito; e ciò, sebbene, sviluppando in chiave altrettanto ostativa argomentazioni del tutto analoghe, – segnatamente contestando che possa provarsi per presunzioni un RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli contratto per il quale l'adozione della forma scritta è richiesta ad substantiam, come l'appellante ebbe a suo tempo a sostenere avanti alla Corte d'Appello, raccogliendone però una severa smentita, richiamando il disposto dell'art. 117 TUB, ad ulteriore conforto della quale e a definitiva tacitazione di ogni riserva si può rimandare a Cass., Sez. I, 9/11/2007, n. 23391 – non fosse mancata dunque l'occasione per sollevare la questione ora agitata, intesa anch'essa, come la contestazione testé riferita, a confutare l'utilizzabilità dell'argomento presuntivo per dar conto dell'esistenza dell'obbligazione a proprio carico. E dunque il motivo, da un lato, si pone inammissibilmente in contrasto con il principio secondo cui possono costituire oggetto di vaglio cassatorio solo le questioni già trattate nel merito, dall'altro, non meno inammissibilmente difetta di autosufficienza, non precisando la sua illustrazione dove e quando la detta questione sia stata a suo tempo sollevata. 4.1. Il terzo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. ed, insieme, un vizio di mancata motivazione, poiché il giudice d'appello avrebbe erroneamente tratto argomento presuntivo a suffragio della ravvisata efficacia rappresentativa della copia disconosciuta dell'atto di fideiussione dagli argomenti difensivi sviluppati dall'appellante in linea di merito, sebbene di essi ne fosse stata dichiaratamente enunciata la natura subordinata, si sottrae, come i precedenti, al sindacato qui richiesto. 4.2. E' noto infatti, come si afferma consolidatamente da tempo, e come va ribadito anche qui, non solo che il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore –può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo (Cass., Sez. III, 19/07/2002, n. 10568), ma l'interpretazione del contegno processuale RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli delle parti e la deduzione da esso di argomenti di prova costituiscono un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita, se, il suo esercizio non risulti inficiato da errori logici e giuridici (Cass., Sez. III, 26/09/1970, n. 1721). 5.1. Il quarto motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione degli art. 1284, comma 3, e 1421 cod. civ. poiché il giudice d'appello avrebbe erroneamente escluso che la nullità inficiante la pattuizione di interessi ultralegali per difetto di forma scritta concernente il rapporto principale si estenda anche al rapporto di garanzia in considerazione della natura autonoma di questa, quantunque, al contrario, la pattuizione in parola violasse una norma imperativa, è ancora inammissibile. 5.2. Esso interloquisce, a ben vedere, con un argomento sviluppato ad abundantiamdal decidente del grado per confortare, anche in punto di diritto, l'inammissibilità del motivo di gravame, altrimenti argomentata sul presupposto che la doglianza non era affatto «pertinente» rispetto alla ragioneper cui il Tribunale aveva respinto l'eccezione di illiquidità del credito basandosi unicamente sull'argomento secondo cui la contestazione in punto di interessi non escludeva la liquidità del credito, riflettendosi semmai sul merito della controversia, non giustificando perciò la revoca del decreto per motivi formali. Il motivo reitera, perciò, il medesimo vizio, perché, come già l'analogo motivo di appello, non intercetta la ratio della decisione impugnata, che è appunto retta dall'affermazione appena riportata, rispetto alla quale l'affermazione, oggetto invece qui di specifica censura, è un puro pleonasmo, tanto che se pure la censura fosse fondata, nondimeno la decisione impugnata si renderebbe per questo suscettibile di cassazione. 6.1. Il quinto motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione degli artt. 15 e 17 l, 23 marzo 1981, n. 91 e 2498 cod. civ., perché il giudice d'appello, in opposizione alla dedotta estinzione RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli dell'obbligazione di garanzia per effetto della novazione soggettiva intervenuta nel rapporto garantito a seguito della trasformazione dell'Associazione sportiva, originariamente garantita , in società per azioni, avrebbe così sconfessato l'argomento del "doppio passaggio" (scioglimento dell'associazione e costituzione del sodalizio societario), valorizzando,in opposta direzione il tenore delle norme richiamate, la ritenuta legittimità della trasformazione cd. eterogenea ed il testuale dettato della relativa deliberazione, quando al contrario la trasformazione cd. eterogenea non era prevista nel regime antenovellare e la trasformazione poteva aver luogo solo tra soggetti che mantenessero natura societaria, é pure esso inammissibile. 6.2. La Corte d'Appello ha motivato il rigetto della specifica ragione di gravame fatta valere a tale riguardo, richiamando, oltre agli argomenti ricordati nel motivo –tra cui, segnatamente, a confutazione, appunto, della tesi del "doppio passaggio", il fatto che la delibera adottata dall'associazione impiegasse il termine trasformazione, si premurasse di assicurare la continuità tra gli enti in successione e non contenesse alcun cenno al preteso scioglimento e alla successiva ricostituzione del sodalizio – anche il fondamentale arresto di questa Corte che, pronunciandosi in merito caso Sampdoria –considerato il leading case che diede avvio ad una prassi operativa poi sfociata nella l. 91/1981 – ebbe a legittimare la specie della trasformazione eterogenea sul presupposto che «nel silenzio della legge sulla possibilitàdi trasformare una associazione non riconosciuta in una societàfornita di personalità giuridica, deve ritenersi lecita ed operante la clausola statutaria che consenta e regoli detta trasformazione, ove ciò avvenga nel rispetto dei diritti degli associati e nella compatibilità fra l o scopo dell'associazione ed il fine proprio del tipo di societàprescelto» (Cass., Sez. I, 7/03/1977, n. 925) . Ora, in disparte dalla continuità che l'assunto così enunciato ha conosciuto nella giurisprudenza, in particolare, di merito che ne è RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli seguita e dalla constatazione che ad esso si è puntualmente riportato il legislatore della novella, codificando la prassi operativa in tal senso consolidatasi nel tempo nella formulazione dell'art. 2500-octies, comma 3, cod. civ. –constatazione che, sia detto per inciso, smentisce la contraria lettura del ricorrente di cui si legge in calce a pag. 15 del ricorso – l'illustrazione che il ricorrente ha inteso svolgere a corredo della doglianza si mostra affetta da un duplice vizio che ne esclude la scrutinabilità di questa Corte. E ciò perché essa da un lato batte insistentemente sui medesimi argomenti che già hanno fatto da sfondo al visto motivo di gravame, reiterando la tesi del doppio passaggio malgrado le ragioni oppostamente fatte valere in contrario dalla decisione impugnata e, dall'altro, contestando la legittimità della trasformazione c.d. eterogenea nel regime antenovellare, non si misura con le ragioni della decisione e con l'argomento che a conforto invece della legittimità di siffatta operazione anche prima che ne fosse canonizzato il riconoscimento dal legislatore della novella il decidente aveva ritenuto di trarre dal ricordato arresto di questa Corte. Sicché, in ultima analisi, il motivo si mostra privo della necessaria specificità e si risolve, come pure si è detto più volte da questa Corte in consimili casi, a fronte del difetto di ogni accento critico, in un c.d. "non motivo", sottraendosi perciò al vaglio qui richiesto. 7. Il ricorso va dunque respinto 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente in euro RG 14275/18Lamberti-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 7200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente, ove dovuto, del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno19.1.2023. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris