CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27953-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "CAR 4 [OSCURATO:PERSONA]", in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 7699/2019 del TRIBUNALE di CROTONE, depositato il 17/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società in house della Regione Calabria, affidandolo a due motivi, ricorso avverso il decreto del 17 agosto 2019 con il Tribunale di Crotone aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 legge fall. avverso il decreto con cui il G.D., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ammesso, in via chirografaria, al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione il credito dell'importo di C 126.480,00, avente titolo nella risoluzione del contratto di finanziamento concesso alla società poi fallita, quando era ancora in bonis, nell'ambito del "Fondo per il rafforzamento delle imprese industriale, artigiane e di servizi esistenti"; - che, in particolare, il Tribunale di Crotone ha rigettato la domanda di riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9 d.lgs n. 123/1998 in quando mai richiesto prima della sede giudiziale, e quindi né all'atto della domanda di insinuazione, né nelle successive integrazioni, né all'udienza di verifica; che, inoltre, il giudice dell'opposizione ha rigettato la domanda di riconoscimento della penale del 2% richiesta in forza dell'art. 10 ult. comma del contratto di finanziamento sottoscritto dall'istante e dalla [OSCURATO:SOCIETA] in bonis; - che la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita in giudizio con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione, ex art. art. 360 comma 10 n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 93 comma 40 legge fall. , sul rilievo che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non vi era stata alcuna mutatio libelli dal momento che, sin dalla domanda originaria, la Fincalabra aveva richiesto l'ammissione del proprio credito facendo espresso riferimento alla natura squisitamente pubblica della fonte che ne stava alla base; - che, in particolare, prevedendo l'art. 93 comma 4° legge fall. la sanzione dell'inammissibilità del ricorso non solo in caso di omissione, ma anche se è assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4 del comma 3 0 dello stesso articolo (ovvero "l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione di esercita, se questa ha carattere speciale"), si imponeva una verifica da parte del giudice di merito della natura del credito da ammettere sulla base del contenuto generale della domanda e dei documenti prodotti a riprova del diritto azionato (contratto di finanziamento da cui risultava che lo stesso era stato erogato con l'uso di risorse comunitarie gestite dalla Regione Calabria per il tramite della Fincalabra); 2. che il motivo è infondato; che, in particolare, questa Corte (Cass. 1331/2017; vedi anche Cass.15702/2011; Cass. n. 4306/2012) ha, recentemente, enunciato il principio di diritto - cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui, nella valutazione della sussistenza del requisito della domanda di insinuazione al passivo di cui al comma 3° n. 4 dell'art. 93 legge fall., il principio di carattere generale, secondo il quale l'oggetto della domanda va identificato avuto riguardo alle complessive indicazioni contenute nella domanda ed ai documenti a questa allegati, non può trovare applicazione ove la domanda originaria di ammissione sia del tutto priva della specifica richiesta di privilegio; che, in particolare, la predetta sentenza, ha condivisibilmente evidenziato (richiamando quanto già osservato da Cass. N. 5751/1990 e Cass.15702/2011) che non esiste nel nostro ordinamento una generale qualificazione dei crediti privilegiati fondata su un unico presupposto, ma esistono tanti privilegi quante sono le situazioni dalla legge qualificate come tali, ciascuna delle quali ancorate ad un determinato presupposto di fatto, costituente il campo di indagine necessario per il riconoscimento del singolo titolo di prelazione richiesto; che, peraltro, essendo il privilegio, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, l'allegazione, nonché l'accertamento, della singola causa di credito costituisce la causa petendi (ed il campo di indagine singolare e relativo) di ciascuna domanda volta al riconoscimento di un privilegio; che ne consegue che, al cospetto di un'originaria generica domanda, l'addurre la singola causa di credito, pur non immutando il petitum, introduce un campo di indagine di fatto del tutto nuovo, tale da incidere sulla novità della domanda rendendola inammissibile nella fase eventuale dell'accertamento del passivo; che, inoltre, tale orientamento si giustifica con l'esigenza di consentire agli altri creditori, che risulterebbero svantaggiati per il riconoscimento ad uno di essi del privilegio, di valutare attentamente, in sede di verificazione dello stato passivo, le ragioni di prelazione fatte valere e quindi di potersi opporre ad insinuazioni non fondate con possibilità anche di impugnare eventualmente, ai sensi dell'art. 98 legge fall l'erroneo riconoscimento dello specifico privilegio, verificazione ed impugnazione che sarebbero, invece, sottratte, o rese più difficili, ai creditori ove si ammettesse che il privilegio non indicato nella domanda di insinuazione possa essere fatto valere per la prima volta in sede di opposizione; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di dibattito tra le parti, sul rilievo che erroneamente il giudice di merito non ha riconosciuto la somma richiesta a titolo di penale, atteso che, dall'esame della documentazione tempestivamente versata in atti, la lettera di risoluzione del contratto di finanziamento è stata comunicata direttamente alla società in bonis e non al curatore, come si evince dai documenti 16 e 17 allegati al ricorso per cassazione; - che tale motivo è inammissibile; - che va, preliminarmente, osservato che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, a meno che attengano alla nullità della sentenza impugnata, all'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero al maturare di un successivo giudicato, nel (Cass. 28999/2018, 7515/2011);- che il secondo motivo si fonda sul contenuto dei documenti 16 e 17, la cui produzione è inammissibile, anche per difetto di autosufficienza, non avendo la stessa ricorrente fatto alcun cenno ad una precedente produzione dei medesimi nel giudizio di merito; - che, in ogni caso, il motivo difetta di autosufficienza, non avendo la ricorrente neppure dedotto di aver sottoposto all'esame del Tribunale di Crotone le questioni (come il momento di comunicazione della risoluzione del contratto di finanziamento) attinenti alla documentazione dimessa in sede di legittimità; - che, infine, la ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti (rappresentati dai nuovi documenti dimessi) che non ha dimostrato aver formato oggetto di discussione tra le parti; 6. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. Rigetta il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in C 5.100,00, di cui C 100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma ne