CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 31081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PESARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale ha applicato la pena richiesta per il reato di cui all'art. 73 comma 4 e 80 comma 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine all'erronea qualificazione del fatto e mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., ed erronea qualificazione giuridica del fatto Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non è motivo deducibile salvo che emerga in modo evidente dagli atti, ma ciò non viene dedotto. Si è infatti affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 Cc. (dep. 16/10/2020 ) Rv. 279761 - 01). Quanto alla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez.2. n. 14377 del 31/03/2021; Rv. 281116; Sez.5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 27984). Nel caso in disamina, si contesta al ricorrente di aver detenuto grammi 19.385,68 di sostanza stupefacente del tipo hashish con principio attivo pari a 9.107.960 mg superiore al valore soglia di 500 mg., suddivisa in 200 panetti confezionati con cellophane sottovuoto e occultati all'interno dell'autovettura da lui guidata. Pertanto, correttamente, il giudice a quo ha condiviso la valutazione della gravità dei fatti e la qualificazione giuridica ai sensi degli artt. 73, comma 4, 80 comma 2, DPR 309/1990. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/04/2026 Il consigliere estensore aria Bea ice M gro DEPOSiTA [OSCURATO:PERSONA].í. Sezione VII Ponat? DIZIARIO L'ASSISTENT. Don.._:5a Kr ',mente