CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 19760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11926/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] O , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3899/2019,depositata i l 12/11/2019 , R.G.N. 5797/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 3899/2019 aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto a [OSCURATO:PERSONA], e confermato nel resto l’accoglimento della domanda degli altri lavoratori in epigrafe indicati, diretta ad accertare la insussistenza delle condizioni utili per un valido trasferimento di azienda, con conseguente declaratoria di illegittimità della cessione da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] ed il conseguente riconoscimento dell’integrale trattamento economico che sarebbe loro spettato quali dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. I lavoratori avevano in concreto agito per ottenere le differenze retributive per il periodo intercorrente tra la intervenuta cessione e la sentenza dichiarativa della sua illegittimità. La Corte territoriale rilevava la natura risarcitoria delle somme richieste anche aggiungendo che, se pur tali sommefossero state richieste a titolo retributivo, la qualificazione giuridica sarebbe spettata al giudice in presenza di tutti gli elementi necessari ad individuare correttamente la domanda. La Corte di merito rilevava altresì la spettanza di quanto richiestoanche a titolo di premio di risultato e di differenza ticket restaurant. Avverso detta decisione propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA] con due motivi cui resistono i lavoratori con controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA] Si rileva preliminarmente che nelle more del giudizio sono intervenute le conciliazioni in sede sindacale dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nei loro confronti deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese, in ragione della intervenuta concliazione. L’esame dei motivi del ricorso riguarda i restanti controricorrenti. 1)- Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 24 Cost. e artt.112 e 113 c.p.c. per aver, la corte territoriale, statuito che le somme richieste avevano natura risarcitoria e non retributiva, in assenza di una domanda, da parte dei lavoratori, sul punto. Il motivo denuncia la qualificazione della natura delle somme richieste che il giudice di merito ha considerato a titolo risarcitorio. Tale statuizione sarebbe violativa del principio di coincidenza tra chiesto e pronunciato anche incidendo sul diritto di difesa. Il motivo non risulta fondato. Questa Corte ha chiarito che” In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porrea fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass.n. 5832/2021; Cass.n.8645/2018). Nel caso in esame la questione controversa era la spettanza o meno di somme dovute ai lavoratori che avevano prestato attività per la società ceduta nel periodo intercorso tra la cessione e l’accertamento giudiziale della sua illegittimità. La natura di tali somme (risarcitoria o retributiva), in disparte ogni profilo di pregresse oscillazioni giurisprudenziali sul punto, non incide comunque sul concreto oggetto della domanda azionata, evidentemente diretta al riconoscimento di tali somme. In tale ambito la differente qualificazione operata dal giudice resta nei limiti della domanda azionata poiché si fonda sui medesimi fatti che connotano la stessa, ovvero il riconoscimento di somme spettanti ai lavoratori in ragione della illegittima cessione e della loro diretta dipendenza dalla società cedente; l’attività giudiziale è dunque confinata nei necessari richiami giuridici e normativi che correttamente inquadrano i rapporti giuridici in essere. Nessuna interferenza con il principio di ultrapetizione puo’ pertanto ravvisarsi, ma soltanto una attività interpretativa diretta alla più corretta qualificazione del domandato. Il motivo deve pertanto essere disatteso. 2)-Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2697 cod.civ. ( art. 360 co.1.n.3 c.p.c.), per avere, la corte di merito, riconosciuto la spettanza del premio di risultato e delle differenze per ticket restaurant, in assenza di specifica prova. Giova rilevare che la sentenza impugnata esamina espressamente i punti in discussione evidenziando che il premio di risultato sarebbe comunque spettato ai lavoratori per le accertate e sussistenti condizioni dierogazione (accertamento svolto in sede di primo grado). Altresì dovute sono state ritenute le differenze per i ticket restaurant, valutate a fronte di conteggi specifici, anche in considerazione della effettiva presenza in servizio. Si tratta di statuizioni che conseguono ad una ponderazione del materiale istruttorio e che rientrano nel pieno della valutazione di merito, estranea ad una rivalutazione in questa sede di legittimità. Rispetto a dette determinazioni il richiamo alla violazione degli oneri probatori risulta pertanto inconferente, atteso il corretto procedere valutativo della corte di merito, alle cui statuizioni nessun elemento, di fatto, contrastante è stato allegato nelle censure avanzate. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le speseseguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese del giudizio e nel resto rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore degli altri controricorrenti delle spese processuali liquidate in E 13.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori anticipatari. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a