CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 17422/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28792/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino e contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentato ex lege - intimati - F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28792/2020 Numero sezionale 1842/2022 Numero di raccolta generale 17422/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], tunisino, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del giudice di pace di Torino di convalida della proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino disposta dalla locale Questura. Ha dedotto cinque motivi, illustrati da memoria. Gli intimati - Questura di Torino e Ministero dell’interno - non hanno svolto difese. Ragioni della decisione I. – Col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (t.u. imm.), 13 cost. e 5 Cedu per illegittimità del trattenimento dal 18-6- 2020 al 3-7-2020 e per tardività del decreto di espulsione e della convalida del trattenimento. Col secondo mezzo denunzia la violazione degli artt.112 cod. proc. civ., 111 cost., 14 t.u. imm. e 15 della Direttiva 2008/115-CE per omessa pronuncia sulla richiesta di rigetto della proroga in virtù della illegittimità del trattenimento. Col terzo deduce la nullità del provvedimento di espulsione presupposto, in relazione agli artt. 10 e 13 del t.u. imm., per erroneità dei fondamenti di fatto. Col quarto censura la decisione per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 111 cost., 14 t.u. imm. e 15 della F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28792/2020 Numero sezionale 1842/2022 Numero di raccolta generale 17422/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 Direttiva 2008/115-CE, per omessa pronuncia sulla richiesta di rigetto della proroga in virtù della nullità del provvedimento di espulsione presupposto. Infine, col quinto mezzo denunzia la violazione degli artt. 14 t.u. imm., 15 della Direttiva 2008/115-CE e 111 cost. per motivazione apparente del provvedimento di proroga del trattenimento. II. – Deve premettersi che il ricorrente ha dedotto di esser giunto in Italia il 16-6-2020 a bordo di un natante soccorso in mare. I fatti ai quali il ricorso si riferisce hanno come base il trattenimento per il periodo di quarantena di 14 giorni per ragioni sanitarie legate all’emergenza da Covid-19, all’interno di un hotel in Trapani, sotto sorveglianza armata. Il provvedimento impugnato, peraltro, concerne la proroga per 30 giorni del termine di 16 giorni fissato nel provvedimento di convalida, dopo il decreto di espulsione, dell’ordine di trattenimento adottato dal [OSCURATO:PERSONA] di Torino presso il C.P.R. di Torino. III. – I primi due motivi sono tra loro connessi. Il ricorrente, dopo ampio excursus sui fondamenti degli istituti sottesi, sostanzialmente lamenta che il giudice di pace abbia prorogato il trattenimento «senza alcuna motivazione specifica» e «ignorando le argomentazioni difensive», con mera clausola di stile mercé la quale si è limitato a richiamare, senza specificarle, le motivazioni della questura «alla luce della richiesta di identificazione del 6/7/2020 inoltrata dalla p.a. alla Rapp. Diplomatica di Tunisia». I motivi sono infondati. La motivazione dell’odierno decreto, sebbene certamente assai sintetica, non può considerarsi apparente, F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28792/2020 Numero sezionale 1842/2022 Numero di raccolta generale 17422/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 giacché fa comprendere che la proroga del trattenimento è stata convalidata per la ritenuta necessità di identificare con sicurezza il migrante, così come dedotto dalla questura. Contro tale necessità – che implica una valutazione in fatto - non risultano prospettate critiche pertinenti. Il ricorrente assume che la decisione avrebbe violato gli artt. 13 e 14 del t.u. imm. «stante l’illegittimità del trattenimento di fatto subito (..) dal 18 giugno 2020 al 3 luglio 2020, la tardività del decreto di espulsione e la tardività della convalida del trattenimento», e che il giudice di pace avrebbe omesso di pronunciarsi sui detti profili. In contrario è da osservare che la presunta illegittimità del trattenimento originario non rientra nell’oggetto del processo, che concerne esclusivamente la misura della proroga disposta ai sensi dell’art. 14, quinto comma (“La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni (..)”); e che la motivazione esibita dal giudice di pace – nel riferimento alla necessità di identificare la persona mediante interpellanza alla rappresentanza diplomatica – integra un implicito rigetto di tutte le questioni diversamente prospettate, così da non costituire il vizio di omessa pronuncia. Invero il sottostante apprezzamento, confortato dai riferimenti alle «motivazioni della questura», comporta che sia stata altresì valutata e condivisa, in sede giurisdizionale, anche la posizione non inerziale di quest’ultima nei tentativi F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28792/2020 Numero sezionale 1842/2022 Numero di raccolta generale 17422/2022 di identificazione, quale ulteriore elemento di legittimità della Data pubblicazione 30/05/2022 proroga accordata (v. anche Cass. n. 19486-21). IV. - Il terzo e il quarto motivo, essi pure tra loro connessi, sono inammissibili, poiché riferiti al provvedimento di espulsione; il quale però, sebbene presupposto da quello che qui rileva, non risulta esser stato impugnato. Come questa Corte ha già affermato, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero si estende alla legittimità del provvedimento di espulsione, ma non pleno iure sebbene solo incidenter tantum, in correlazione - unicamente - alla necessità di stabilire se quel provvedimento sia in effetti esistente ed efficace (v. Cass. n. 13741-20, Cass. n. 21429- 16). Ove invece un provvedimento di espulsione sia stato emesso e notificato, l’interessato ha l’onere di impugnarlo per i vizi suoi propri, così come accade per qualunque atto amministrativo. In tal caso la tutela contro l’espulsione resta assicurata dal ricorso che l’interessato ha l’onere di indirizzare direttamente contro il provvedimento in sé; il quale invero, se non impugnato (come nella specie), si consolida negli effetti. VI. - Il quinto motivo è assorbito. Non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo unificato. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 5 maggio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A