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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 18120/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'applicazione, ex art.671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene irrogategli per i reati giudicati con sette sentenze divenute irrevocabili, tutte inserite in un provvedimento di cumulo emesso in data 2 marzo 2021.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.

Il ricorso inserisce le sentenze di cui sopra in tre gruppi, rilevando che per ciascuno gruppo avrebbe dovuto riconoscersi separatamente la continuazione, in considerazione dell'omogeneità delle condotte e della loro consumazione in un ristretto contesto temporale.

Tali prospettazioni e l'enunciazione dei principi che le accompagnano non hanno alcuna attitudine a smentire le contrarie spiegazioni e conclusioni di merito, poiché introducono solamente diversi apprezzamenti valutativi in ordine alla distanza fra certi fatti, comunque di mesi, senza il dovuto confronto con il percorso motivazionale che, valutando le concrete modalità delle condotte, ha riconosciuto l'estemporaneità di tutte le decisioni intervenute, ricollegandole alla sola persistenza dei medesimi istinti a delinquere manifestati attraverso sperimentati comportamenti divenuti nel tempo seriali.

Si tratta, dunque, di rilievi tutti inammissibili in quanto meramente rivalutativi.

3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022.

Il sigliere estensore Il Presidente n R ber o B nenti Monica [OSCURATO:PERSONA].f1A ogg,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'applicazione, ex art.671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene irrogategli per i reati giudicati con sette sentenze divenute irrevocabili, tutte inserite in un provvedimento di cumulo emesso in data 2 marzo 2021. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione. Il ricorso inserisce le sentenze di cui sopra in tre gruppi, rilevando che per ciascuno gruppo avrebbe dovuto riconoscersi separatamente la continuazione, in considerazione dell'omogeneità delle condotte e della loro consumazione in un ristretto contesto temporale. Tali prospettazioni e l'enunciazione dei principi che le accompagnano non hanno alcuna attitudine a smentire le contrarie spiegazioni e conclusioni di merito, poiché introducono solamente diversi apprezzamenti valutativi in ordine alla distanza fra certi fatti, comunque di mesi, senza il dovuto confronto con il percorso motivazionale che, valutando le concrete modalità delle condotte, ha riconosciuto l'estemporaneità di tutte le decisioni intervenute, ricollegandole alla sola persistenza dei medesimi istinti a delinquere manifestati attraverso sperimentati comportamenti divenuti nel tempo seriali. Si tratta, dunque, di rilievi tutti inammissibili in quanto meramente rivalutativi. 3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il sigliere estensore Il Presidente n R ber o B nenti Monica [OSCURATO:PERSONA].f1A ogg,
Sentenza Cassazione n. 18120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris