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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 33556/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Pesaro che aveva riconosciuto POLIDORI Venerino colpevole del reato dii rifiuto di sottoporsi all'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.186 comma 7 C.d.S., riducendo al contempo la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità del verbale di accertamenti urgenti sulla persona assumendo la inosservanza dell'art.114 disp.att. cod.proc.pen. per omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Lamenta altresì vizio motivazionale in relazione alla determinazione della durata della sanzione amministrativa, non essendo stata fatta applicazione dell'art.218 C.d.S. e in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Quanto all'avviso di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen. la giurisprudenza di legittimità risulta ormai concorde nell'escludere l'obbligo di rivolgere al conducente che rifiuti di sottoporsi all'alcol test l'avviso del diritto di farsi assistere da una difensore, trattandosi di reato a consumazione istantanea, che prescinde dall'attivazione del procedimento di accertamento del tasso alcolimetrico, la cui attuazione è assistita dalla garanzia difensiva (sez.4, n.35594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv.281745).

La misura della sanzione amministrativa accessoria è stata determinata in termini medio minimi edittali e risulta del tutto congrua ai sensi dell'art.218 C.d.S., trattandosi di soggetto già gravato da precedenti in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali che hanno valorizzato i precedenti in materia di inosservanza alle disposizioni del codice della strada in materia di ebbrezza alcolica e al comportamento aggressivo ed elusivo del prevenuto all'atto del controllo, elementi rispetto ai quali risulta recessivo il programma terapeutico di recupero dall'alcol dipendenza indicato dal ricorrente.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Pesaro che aveva riconosciuto POLIDORI Venerino colpevole del reato dii rifiuto di sottoporsi all'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.186 comma 7 C.d.S., riducendo al contempo la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità del verbale di accertamenti urgenti sulla persona assumendo la inosservanza dell'art.114 disp.att. cod.proc.pen. per omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Lamenta altresì vizio motivazionale in relazione alla determinazione della durata della sanzione amministrativa, non essendo stata fatta applicazione dell'art.218 C.d.S. e in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Quanto all'avviso di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen. la giurisprudenza di legittimità risulta ormai concorde nell'escludere l'obbligo di rivolgere al conducente che rifiuti di sottoporsi all'alcol test l'avviso del diritto di farsi assistere da una difensore, trattandosi di reato a consumazione istantanea, che prescinde dall'attivazione del procedimento di accertamento del tasso alcolimetrico, la cui attuazione è assistita dalla garanzia difensiva (sez.4, n.35594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv.281745). La misura della sanzione amministrativa accessoria è stata determinata in termini medio minimi edittali e risulta del tutto congrua ai sensi dell'art.218 C.d.S., trattandosi di soggetto già gravato da precedenti in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali che hanno valorizzato i precedenti in materia di inosservanza alle disposizioni del codice della strada in materia di ebbrezza alcolica e al comportamento aggressivo ed elusivo del prevenuto all'atto del controllo, elementi rispetto ai quali risulta recessivo il programma terapeutico di recupero dall'alcol dipendenza indicato dal ricorrente. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 33556/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris