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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:267
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 26 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 706/23 Şcoala gimnazială «[OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]ă «Didactica» [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto dei suoi iscritti: KM, LN, HT, JC, BF, AX, TK, MG, DB, EJ, RL, DV, MR, GP [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione – Principio pro rata temporis – Cumulo di contratti di lavoro distinti – Personale docente assunto sulla base di contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato e a tempo parziale e determinato – Retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite calcolata sulla sola base del contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno – Concessione di un’indennità di mensa in considerazione della durata dell’attività lavorativa effettivamente prestata in esecuzione del solo contratto di lavoro a tempo pieno »

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE ( 2 ) e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 3 ) nonché della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE ( 4 ), e della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE ( 5 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi quadro»).

Dette clausole 4, paragrafo 1, sono sostanzialmente formulate in termini identici.

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’[OSCURATO:PERSONA] Sindicală «Didactica» [OSCURATO:PERSONA] (Unione Sindacale «Didactica» di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che agisce in nome e per conto di suoi quattordici iscritti, personale docente o personale docente ausiliario (in prosieguo: i «dipendenti interessati») presso la Şcoala Gimnazială «[OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] (scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «scuola secondaria “[OSCURATO:PERSONA]”») in relazione alla determinazione dei loro diritti pecuniari relativi alle ferie annuali retribuite e alla concessione di un’indennità di mensa che dovrebbe essere aggiunta alla loro retribuzione in caso di cumulo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ( 6 ) e pieno per il posto di base e di un contratto di lavoro a tempo determinato ( 7 ) e parziale.

3. Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro al fine di garantire la parità di trattamento in materia di retribuzione a titolo di ferie annuali retribuite, la giurisprudenza della Corte fornisce solidi punti di riferimento.

La questione inedita da esaminare concerne la comparabilità delle situazioni in caso di cumulo di contratti conclusi da un lavoratore, in particolare, con il medesimo datore di lavoro.

4. Tale questione si inserisce nel solco di numerose sentenze nelle quali la Corte ha costantemente precisato, in premessa alla propria interpretazione delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro, che esse devono essere intese nel senso che esprimono un principio di diritto sociale dell’Unione che non può essere interpretato restrittivamente tenuto conto dell’obiettivo di garantire l’applicazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato o a tempo parziale.

Esporrò le ragioni per le quali, a mio avviso, gli accordi quadro sono applicabili nelle circostanze del procedimento principale, in quanto il cumulo di contratti è, in effetti, irrilevante.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

5. Si rinvia all’articolo 7 della direttiva 2003/88 nonché alle clausole da 2 a 4 degli accordi quadro.

B. Diritto rumeno

6. La parte essenziale della normativa nazionale può essere sintetizzata come segue, facendo riferimento: – alla Legea nr. 1/2011 a educației naționale (legge n. 1/2011 sull’istruzione nazionale) ( 8 ), del 5 gennaio 2011, nella versione applicabile al procedimento principale ( 9 ) (in prosieguo: la «legge n. 1/2011»); – alla Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale remunerato con fondi pubblici) ( 10 ), del 28 giugno 2017, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge quadro n. 153/2017»), e – alle norme di attuazione della legge n. 1/2011: – le Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar (norme metodologiche di attuazione per la predisposizione del progetto di inquadramento e del piano di inquadramento del personale docente degli istituti scolastici e per l’inquadramento del personale docente scolastico nel regime di retribuzione oraria), approvate con l’Ordinul nr. 4165/2018 (decreto n. 4165/2018) ( 11 ), del 24 luglio 2018 (in prosieguo: le «norme di attuazione del 2018»), nonché – le Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat (norme metodologiche di attuazione per la fruizione delle ferie da parte del personale docente, direttivo, di inquadramento e di vigilanza, e del personale del settore della ricerca nell’istruzione statale), approvate con l’Ordinul nr. 4050/2021 (decreto n. 4050/2021) ( 12 ), del 29 giugno 2021 (in prosieguo: le «norme di attuazione del 2021») ( 13 ).

7. Gli insegnanti retribuiti con fondi pubblici possono essere assunti con CTI o con CTD (articolo 254, paragrafo 1, della legge n. 1/2011).

Il cumulo di incarichi di insegnamento è consentito in caso di posti vacanti, nel rispetto delle disposizioni di legge generali e di quelle che disciplinano la sovrapposizione degli orari, il numero massimo di ore settimanali di lavoro didattico e il riposo in caso di superamento di tale durata (articolo 29 della legge quadro n. 153/2017 e articolo 6 delle norme di attuazione del 2018, che riguarda l’impiego in regime di retribuzione oraria).

8. La durata dell’orario di lavoro di base per gli insegnanti della scuola secondaria superiore e post-secondaria non universitaria è di 18 ore settimanali [articolo 262, paragrafo 3, lettera c), della legge n. 1/2011] con una durata massima di 40 ore settimanali (8 ore al giorno) (articolo 262, paragrafo 1, di tale legge).

Tale articolo 262 figura nella sezione di detta legge intitolata «Orario di lavoro didattico».

9. La retribuzione del personale docente è calcolata sulla base del tempo per la didattica su base oraria in caso di CTD o di cumulo di impieghi (articolo 254, paragrafo 1, della legge n. 1/2011; articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato I, capitolo I, parte B, della legge quadro n. 153/2017, e articolo 3, paragrafo 6, delle norme di attuazione del 2018).

10. Gli insegnanti assunti a tempo pieno con CTD o con CTI durante l’intero anno scolastico godono di ferie annuali retribuite per un totale di 62 giorni lavorativi che possono essere fruiti nell’anno scolastico successivo se non utilizzati (articolo 267, paragrafi 1 e 3, della legge n. 1/2011) ( 14 ).

Coloro che hanno prestato servizio per una parte dell’anno scolastico o con contratto a tempo parziale hanno diritto a ferie annuali proporzionalmente al periodo lavorato durante l’anno interessato (articolo 3, paragrafi 2 e 5, delle norme di attuazione del 2021 ( 15 )).

11. Durante le ferie annuali, il personale docente percepisce un’«indennità per ferie annuali calcolata secondo le disposizioni di legge applicabili al personale retribuito con fondi pubblici» (articolo 11 dell’allegato I, capitolo I, parte B, della legge quadro n. 153/2017).

12. Per quanto riguarda il calcolo di tale «indennità per ferie annuali», indipendentemente dal fatto che il personale docente abbia stipulato un CTD o un CTI, nella domanda di pronuncia pregiudiziale non è menzionata alcuna disposizione di legge specifica.

Dall’articolo 5, paragrafo 1, delle norme di attuazione del 2021 ( 16 ) si può dedurre che la retribuzione corrisposta durante il periodo di lavoro con CTI è mantenuta integralmente.

Occorre quindi riferirsi, al pari della Commissione europea, alla norma generale applicabile a tutti i lavoratori, enunciata all’articolo 150 della Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (legge n. 53/2003 recante il codice del lavoro) ( 17 ), del 24 gennaio 2003 ( 18 ).

Ai sensi di tale articolo, «[p]er il periodo delle ferie annuali, il lavoratore subordinato ha diritto a un’indennità per ferie, che non può essere inferiore alla retribuzione di base, alle indennità e ai benefici di natura permanente dovuti per tale periodo, previsti dal contratto di lavoro individuale. (…) L’indennità per ferie è pari alla media giornaliera di [tali] diritti retributivi (…) nei tre mesi precedenti il mese in cui vengono prese le ferie, moltiplicata per il numero di giorni di ferie».

13. Per contro, in caso di cumulo di impieghi, «[g]li insegnanti in servizio che lavorano anche in regime di retribuzione oraria hanno diritto alle ferie retribuite solo per il posto di base per il quale è stato stipulato il contratto di lavoro individuale» (articolo 5, paragrafo 1, delle norme di attuazione del 2021 ( 19 )).

14. Peraltro, il personale remunerato con fondi pubblici percepisce indennità di mensa pari a un dodicesimo di due stipendi di base minimi nazionali lordi garantiti, concesse su base mensile in proporzione al tempo effettivo di lavoro del mese precedente, entro un determinato limite (articolo 18, paragrafi 1 e 2, della legge quadro n. 153/2017).

Il versamento dell’indennità di mensa e di altri premi, compensazioni e diverse integrazioni non può superare il 30% della retribuzione di base (articolo 25, paragrafo 1, di tale legge).

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

15. Durante gli anni scolastici da 2019/2020 a 2022/2023, ciascuno dei dipendenti interessati ha stipulato con la scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» CTD a tempo parziale ( 20 ), ossia contratti con retribuzione oraria, per il periodo compreso tra i mesi di settembre e giugno di ciascuno dei suddetti anni scolastici.

Tali contratti si cumulavano con il CTI a tempo pieno stipulato dagli stessi, come personale docente o personale docente ausiliario, con tale istituto o, nel caso di una di loro, con un altro istituto.

16. I diritti pecuniari relativi ai periodi di ferie annuali godute ( 21 ) e all’indennità di mensa sono stati determinati esclusivamente in relazione alla retribuzione del tempo di lavoro di base, ossia a norma del CTI a tempo pieno, senza tenere conto dell’attività svolta nel quadro del CTD.

17. La ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo che alla scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» fosse ingiunto di calcolare e corrispondere ai dipendenti interessati le indennità per ferie annuali e le indennità di mensa (in proporzione al tempo di lavoro effettivo) sulla base degli stipendi percepiti in regime di retribuzione oraria.

18. Con sentenza del 17 marzo 2023, detto giudice ha accolto tale domanda.

In primo luogo, per escludere l’applicazione degli atti amministrativi regolamentari ( 22 ) che limitano la concessione delle ferie annuali retribuite al contratto stipulato per il posto di base, esso ha rilevato che l’articolo 144, paragrafo 1, del codice del lavoro, che garantisce il diritto alle ferie annuali retribuite, gode di un rango più elevato nella gerarchia delle norme giuridiche.

Esso si è altresì basato sull’applicazione combinata dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, relativa al principio di non discriminazione, come interpretati dalla Corte, per dichiarare che la normativa nazionale che vieta la concessione delle ferie annuali retribuite è incompatibile con tali disposizioni.

19. In secondo luogo, per quanto riguarda l’indennità di mensa richiesta in proporzione al tempo di lavoro effettivo, detto giudice ha ritenuto, per ordinarne la corresponsione, che la normativa applicabile ( 23 ) non operasse alcuna distinzione quanto alla natura del contratto.

20. La scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, limitandolo alla concessione dell’indennità per ferie annuali.

21. Tale istituto scolastico sostiene che lo stipendio base del docente assunto con CTD viene utilizzato per calcolare la retribuzione oraria relativa ai posti di insegnante vacanti o riservati e che lo svolgimento di un’attività didattica retribuita su base oraria deve essere considerato come un atto aggiuntivo al contratto di base.

A suo avviso, dalle disposizioni di legge risulta che il legislatore rumeno ha ritenuto che l’indennità per ferie annuali dovesse essere concessa solo per l’orario di lavoro di base, ossia quello del CTI.

22. Esso afferma, inoltre, che i dipendenti interessati beneficiano dell’indennità di mensa per il posto di base pari a un dodicesimo di due stipendi minimi nazionali di base lordi garantiti.

Pertanto, la concessione da parte del giudice di primo grado dell’indennità di mensa per il servizio prestato in regime di retribuzione oraria comporta il superamento del limite massimo del 30% dell’importo degli stipendi di base, quale previsto dall’articolo 25 della legge quadro n. 153/2017 oggetto dell’articolo 18 della stessa.

23. In un primo momento, il giudice del rinvio afferma che non vi sono dubbi quanto al fatto che la normativa relativa al pagamento delle ferie annuali introduce una differenza di trattamento tra i dipendenti, a scapito di coloro che prestano la loro attività lavorativa in base a un cumulo di contratti, risultante dalla circostanza che la retribuzione di questi ultimi, corrisposta durante le ferie annuali retribuite, viene calcolata unicamente in relazione ai redditi da lavoro ottenuti per il posto di base, senza tenere conto di quelli derivanti dal lavoro svolto sulla base del CTD a tempo parziale.

Tale giudice precisa che, tuttavia, una parte dei giudici nazionali e la Curtea Constituțională (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) ritengono che siffatta differenza di trattamento non costituisca un trattamento discriminatorio.

Esso ricorda che quest’ultima ha dichiarato ( 24 ) che la determinazione del metodo di calcolo dell’importo dell’indennità per ferie annuali, la quale si applica senza discriminazioni a tutti i lavoratori subordinati in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del personale dipendente, è di esclusiva competenza del legislatore e non può configurare una questione di costituzionalità finché il legislatore riconosce il diritto alle ferie retribuite.

Il giudice del rinvio si chiede se tale analisi sia compatibile con il diritto dell’Unione.

24. In un secondo momento, il giudice del rinvio spiega, anzitutto, che l’indennità di mensa costituisce un importo pecuniario che si aggiunge ai diritti retributivi.

Il suo ammontare varia in funzione dell’importo lordo dello stipendio di base nazionale minimo garantito ed è limitata a un massimo di un dodicesimo del doppio di quest’ultimo, massimo calcolato in relazione al lavoro a tempo pieno.

Tale giudice afferma poi che il diritto all’indennità di mensa appare indissolubilmente connesso alle condizioni di impiego, quali definite nella giurisprudenza della Corte ( 25 ), per il motivo che detta indennità è inclusa per legge nella categoria dei redditi da lavoro subordinato mensili e assoggettata ad imposta nonché al pagamento dei relativi contributi.

Esso si interroga, alla luce del diritto dell’Unione, come per la determinazione dell’indennità per ferie retribuite, sulla differenza di trattamento dell’insegnante in una situazione di cumulo di impieghi, per il fatto che questi percepisce un’indennità di mensa esclusivamente per l’attività svolta in virtù del CTI a tempo pieno e non sulla base del CTD a tempo parziale con retribuzione oraria.

25. Esso aggiunge, infine, che tale differenza di trattamento è giustificata soltanto dal limite legale che impone di non superare l’importo massimo dell’indennità di mensa dovuta in caso di lavoro a tempo pieno, anche se l’insegnante lavora oltre l’orario di lavoro mensile legale, sulla base di due contratti distinti.

Il giudice del rinvio ritiene che tale vantaggio economico non sia riconosciuto nell’ambito del calcolo dell’indennità per ferie annuali, poiché viene concesso unicamente in proporzione al tempo di lavoro effettivo.

26. A questo proposito, tale giudice si basa sulla sentenza dell’11 novembre 2015, Greenfield ( 26 ), per sostenere che, se si ritiene che l’indennità di mensa faccia parte della retribuzione ordinaria dell’insegnante relativa al CTD a tempo parziale, detta indennità deve parimenti essere inclusa nella determinazione dei diritti pecuniari relativi alle ferie annuali retribuite.

27. In tali circostanze, la Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 7 paragrafo 1, della direttiva 2003/88; l’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta]; la clausola 4, [paragrafo 1], dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (…) [e] la clausola 4, [paragrafo 1], dell’[accordo quadro sul lavoro a tempo determinato] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del medesimo lavoratore nel settore dell’istruzione scolastica – [segnatamente] un [CTI] e pieno [per] il posto di base e un [CTD] e parziale[, ossia] un contratto con retribuzione oraria – il lavoratore ha diritto a una remunerazione relativa alle ferie retribuite calcolata solo per il posto di base. 2) Se la clausola 4, [paragrafo 1], dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (…); la clausola 4, [paragrafo 1], dell’[accordo quadro sul lavoro a tempo determinato] (…), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa e a una prassi nazionali che impediscono che, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del personale docente scolastico – [segnatamente] un [CTI] a tempo pieno per il posto di base e un [CTD] a tempo parziale[, ossia un] contratto con retribuzione oraria – sia concessa un’indennità di mensa proporzionale al tempo effettivo di lavoro prestato in base al [CTD] e parziale, e che tale indennità sia inclusa nella determinazione dell’entità dell’indennità per ferie annuali».

28. Hanno presentato osservazioni scritte il governo rumeno e la Commissione.

29. Il 10 dicembre 2024 la Corte ha deciso di rinviare la presente causa alla Sesta Sezione e di pronunciarsi al riguardo senza previe conclusioni.

30. Su richiesta della Sesta Sezione, presentata ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima ha deciso, il 28 ottobre 2025, di riassegnare la causa alla Prima Sezione e di prevedere la presentazione di conclusioni ( 27 ).

IV. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale

31. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88; l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del medesimo lavoratore nel settore dell’istruzione scolastica, segnatamente un CTI a tempo pieno per il posto di base e un CTD a tempo parziale con retribuzione oraria, la retribuzione alla quale tale lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite sia calcolata senza tenere conto della retribuzione percepita per il CTD a tempo parziale.

32. Siffatto cumulo di contratti di lavoro stipulati da insegnanti titolari di CTI si inserisce in un contesto particolare.

Anzitutto, si tratta di coprire mediante CTD posti eccezionalmente vacanti nel periodo di un anno scolastico, grazie a un orario di lavoro di base ai sensi del CTI di 18 ore settimanali, che può essere ampliato per effetto dei CTD, e continuando a godere di 62 giorni di ferie annuali durante il periodo delle vacanze scolastiche, a prescindere dal numero di contratti di cui trattasi.

33. Inoltre, come ricorda il giudice del rinvio, «[i]l Capo 1, intitolato “Ferie”, di tali contratti prevede che, “conformemente alle disposizioni del codice del lavoro (…), le ferie sono accordate solo per il posto di base”».

34. Infine, il calcolo della retribuzione degli insegnanti a titolo di ferie annuali retribuite, che tiene conto esclusivamente del CTI, si fonda sulle norme di attuazione del 2011 o del 2021, applicabili a seconda degli anni scolastici in questione.

Tali atti amministrativi regolamentari, che derogano al diritto comune del lavoro ( 28 ), sono stati adottati in applicazione di leggi speciali che disciplinano l’attività degli insegnanti della scuola pubblica ( 29 ) esclusivamente in caso di cumulo di CTD e di CTI ( 30 ).

35. Dal momento che la controversia verte sulla retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite di un lavoratore nel settore dell’istruzione scolastica della durata di 62 giorni lavorativi e che il pagamento delle ore di didattica ai sensi di un CTD a tempo parziale è escluso dal calcolo di tale retribuzione, in caso di cumulo di contratti, l’esame della conformità con il diritto dell’Unione della normativa speciale rumena di cui trattasi deve essere svolto alla luce di due principi sanciti l’uno dalla direttiva 2003/88 e l’altro dalle direttive 97/81 e 1999/70 nonché dalle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro.

1. Sul diritto alle ferie annuali retribuite

36. Occorre ricordare, da un lato, che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio essenziale del diritto sociale dell’Unione , fedelmente espresso dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, nel contempo espressamente sancito come diritto fondamentale dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, al quale non è possibile derogare se non nel rispetto delle rigorose condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ( 31 ).

37. Dall’altro lato, tale diritto fondamentale include anche un diritto all’ottenimento di un pagamento nonché, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro ( 32 ).

38. La Corte ha inoltre precisato che: – «la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto» ( 33 ); – l’espressione «ferie annuali retribuite», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi della suddetta direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta ( 34 ), e – in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( 35 ).

39. A questo proposito, la Corte ha precisato che, «quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell’ambito dell’esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88» ( 36 ).

40. Si deve pertanto ritenere che: – l’obbligo di pagare queste ferie sia volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro ( 37 ), e che – il datore di lavoro sia tenuto a concedere tale retribuzione, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, soltanto per la durata delle ferie annuali minime previste da tale disposizione ( 38 ).

41. In tal senso, «un’estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest’ultima» ( 39 ).

42. Tuttavia, dette misure non possono servire a compensare l’effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo dell’articolo 7, paragrafo 1, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro ( 40 ).

43. Infine, la Corte ha già rilevato che, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione ( 41 ).

44. In conclusione, deduco dalla giurisprudenza della Corte che il diritto nazionale, applicabile agli insegnanti in caso di cumulo di impieghi, non può escludere dal calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite le ore lavorate con CTD a tempo parziale, relativamente al periodo minimo di quattro settimane previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 ( 42 ), e non può basarsi sulla concessione di diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto per giustificarlo ( 43 ).

45. In concreto, l’importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori, a titolo di ferie annuali retribuite minime di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.

46. Inoltre, il fatto che il lavoratore con CTI sia vincolato al suo datore di lavoro anche da un CTD non incide in alcun modo sull’applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, al termine di un CTD, l’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato ( 44 ).

47. Di conseguenza, l’esclusione delle ore lavorate in base a CTD a tempo parziale dal calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite solleva la questione dell’applicabilità degli accordi quadro alle situazioni di cumulo di contratti, come quelle in discussione.

2. Sulla differenza di trattamento nel calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite di un insegnante in caso di cumulo di un CTD e di un CTI

48. Le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro stabiliscono il divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato o a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile, per il solo motivo di lavorare a tempo determinato o a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

49. Tale divieto di discriminazione altro non è che l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione ( 45 ).

50. Poiché la formulazione della clausola 4, paragrafi 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e quella della clausola 4, paragrafi 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sono, in sostanza, identiche, occorre rilevare che le considerazioni espresse riguardo a una di tali disposizioni valgono, mutatis mutandis , anche per l’altra ( 46 ).

51. La Corte si è già pronunciata sull’applicazione combinata dei principi sanciti dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 e sul divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno/in CTD e in CTI, enunciato nelle clausole 4 degli accordi quadro ( 47 ).

52. La Corte ha parimenti dichiarato che, in caso di lavoro a tempo parziale, il diritto dell’Unione non osta al calcolo di una pensione di vecchiaia effettuato secondo il principio del pro rata temporis enunciato alla clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale ( 48 ).

La Corte ha altresì dichiarato che tale clausola e l’articolo 7 della direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che il calcolo delle ferie annuali retribuite spettanti al lavoratore dev’essere effettuato secondo gli stessi principi, indipendentemente dal fatto che si tratti di determinare l’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dovuta nel caso in cui si ponga fine al rapporto di lavoro oppure di determinare il saldo delle ferie annuali retribuite in caso di mantenimento del rapporto di lavoro ( 49 ).

53. Di conseguenza, nel peculiare contesto del procedimento principale, la questione specifica da esaminare è quella della comparabilità delle situazioni in caso di cumulo di CTI a tempo pieno e di CTD a tempo parziale stipulati da un lavoratore, in particolare, con lo stesso datore di lavoro.

54. A tal riguardo, secondo il governo rumeno le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro non sono applicabili ratione materiae per il motivo che «il fatto di ritenere che le disposizioni invocate delle direttive 97/81 e 1999/70 siano applicabili a un lavoratore che cumuli un [CTI] per l’orario di lavoro di base e un [CTD] a tempo parziale, che prevede la retribuzione oraria, la cui situazione è comparata a quella di un lavoratore titolare unicamente di un [CDI] per l’orario di lavoro di base, eccederebbe la lettera, l’ambito di applicazione e l’oggetto delle disposizioni in discussione».

55. In via preliminare, occorre stabilire se situazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale ricadano nell’ambito di applicazione sia personale che materiale delle direttive 97/81 e 1999/70 nonché degli accordi quadro. a) Sull ’ ambito di applicazione personale

56. Occorre ricordare che, in forza delle clausole 2, paragrafo 1, degli accordi quadro, questi ultimi si applicano ai lavoratori a tempo parziale/a tempo determinato che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro.

57. La Corte ha dichiarato che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro, sia esso un’amministrazione o un altro ente del settore pubblico ( 50 ).

58. Nel caso di specie, è pacifico che ciascuno dei lavoratori interessati rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato» e di «lavoratore a tempo parziale», ai sensi delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro, in combinato disposto con le clausole 3, paragrafo 1, degli stessi, e, pertanto, nell’ambito di applicazione di tali disposizioni.

59. In considera zione delle circostanze del caso di specie, si pongono le seguenti questioni: le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro sono applicabili in caso di cumulo di impieghi? Il caso del cumulo con lo stesso datore di lavoro va tenuto distinto da quello con datori di lavoro diversi?

60. Ricordo che, nel procedimento principale, una degli insegnanti è vincolata alla scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» solo da un CTD.

La stessa ha stipulato un CTI con un altro istituto scolastico ( 51 ).

61. Ritengo, in primo luogo, che il cumulo di impieghi non sia considerato una situazione idonea a essere esclusa dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, conformemente alla sua clausola 2, paragrafo 2, e che esso non sia stato oggetto di una siffatta esclusione conformemente alle procedure e alle condizioni previste dalla clausola 2, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale per quanto riguarda i lavoratori a tempo parziale che lavorano su base occasionale ( 52 ).

62. In secondo luogo, rilevo che la Corte ha dichiarato che: – in considerazione degli obiettivi perseguiti dagli accordi quadro ( 53 ), le loro clausole 4 devono essere intese nel senso che esprimono un principio di diritto sociale dell’Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo ( 54 ), – la clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato ( 55 ).

63. Di conseguenza, un’interpretazione delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro che introducesse una distinzione, fondata sul cumulo di contratti, non suggerita dai termini di tali clausole, significherebbe limitare, contrariamente al tenore letterale e al contesto di dette clausole nonché all’obiettivo loro assegnato, l’ambito della tutela accordata ai lavoratori interessati contro le discriminazioni.

64. Osservo, a tale riguardo, che tutte queste motivazioni sono state addotte dalla Corte per dichiarare, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], che rientrano nell’ambito dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato i lavoratori a tempo indeterminato, alcuni dei quali avrebbero in passato svolto le loro mansioni come lavoratori a tempo determinato.

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, il ricorrente, nella sua qualità di dipendente pubblico di ruolo, intendeva essenzialmente mettere in discussione una differenza di trattamento in sede di una procedura di selezione interna, riguardante la valutazione dell’anzianità e dell’esperienza professionale acquisita, sulla base della motivazione che i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo non erano presi in considerazione ( 56 ).

65. In tali circostanze, propongo alla Corte un’interpretazione per analogia con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] precisando che, nel caso di specie, si tratta parimenti di trarre le conseguenze di un cumulo di CTI e di CTD affinché, ai fini del calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite, venga preso in considerazione l’insieme delle retribuzioni relative ai due tipi di contratti.

66. Sono pertanto del parere che il fatto che i contratti siano stati stipulati tra un dipendente e il medesimo datore di lavoro sia irrilevante ai fini dell’analisi dell’applicabilità degli accordi quadro in questa fase.

Per contro, la questione degli effetti della pluralità o meno di datori di lavoro dovrà essere nuovamente considerata sotto il profilo della comparabilità delle situazioni.

67. Di conseguenza, occorre ricordare ciò che rientra nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro. b) Sull ’ ambito di applicazione materiale: le «condizioni di impiego»

68. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, fa parte delle «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, degli accordi quadro ( 57 ).

69. La nozione di «retribuzione» è definita all’articolo 157, paragrafo 2, TFUE come «il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo».

Come emerge dalla giurisprudenza, tale nozione deve essere interpretata estensivamente e comprende, in particolare, tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano accordati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge o a titolo volontario ( 58 ).

70. La Corte ha dichiarato che rientrano nelle «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compreso il livello di tali elementi, il diritto alle ferie annuali retribuite nonché le condizioni relative alle pensioni di vecchiaia che dipendono dal rapporto di lavoro ( 59 ).

71. Poiché le situazioni controverse nel procedimento principale rientrano, dal mio punto di vista, nell’ambito di applicazione personale e materiale degli accordi quadro, occorre ora esaminare se, e in quale misura, la normativa rumena di cui trattasi conduca, per quanto riguarda il calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite in caso di cumulo di CTI a tempo pieno e di CTD a tempo parziale, a una differenza di trattamento costitutiva di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato e parziale rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato e pieno comparabili. c) Sulla comparabilità delle situazioni in caso di cumulo di impieghi

72. Le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro stabiliscono che, per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale/a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno/indeterminato comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale/a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso sia giustificato da ragioni obiettive.

73. Ricordo, da un lato, che le espressioni «lavoratore a tempo pieno comparabile» e «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» sono definite alle clausole 3, paragrafo 2, degli accordi quadro.

74. Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante della Corte, al fine di valutare se talune persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso degli accordi quadro, occorre stabilire, in conformità alle clausole 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, di questi ultimi, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile.

Se è dimostrato che, nell’ambito del loro impiego, i lavoratori a tempo parziale/a tempo determinato esercitano le medesime mansioni dei lavoratori impiegati dallo stesso datore di lavoro a tempo pieno/a tempo indeterminato oppure occupano il loro stesso posto, occorre, in linea di principio, considerare le situazioni di queste due categorie di lavoratori come comparabili ( 60 ).

75. In caso di cumulo di impieghi con CTD o a tempo parziale, si applicano i medesimi principi.

Lo stesso deve valere, a mio avviso, quando si tratta, come nella specie, di CTD a tempo parziale.

La comparabilità resta possibile per ciascuno di tali contratti con i lavoratori assunti o con CDI o con un contratto a tempo pieno, in modo distributivo per accordo quadro, o, in altri termini, sulla base di ciascun accordo quadro considerato separatamente.

76. Pertanto, qualora un lavoratore abbia stipulato un CTI e un CTD con datori di lavoro diversi, la sua situazione può essere comparata con quella di un lavoratore di ciascuno degli istituti interessati.

Nel caso di specie, tale circostanza si verifica nel caso dell’insegnante che ha stipulato un CTD a tempo parziale con la scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» e un CTI a tempo pieno con un altro istituto ( 61 ).

77. Neppure la circostanza che un CTD a tempo parziale e un CTI a tempo pieno siano stati conclusi da un dipendente con lo stesso datore di lavoro può, a mio avviso, escludere una siffatta comparabilità per diverse ragioni.

78. In primo luogo, il raffronto può essere effettuato rispetto al gruppo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo pieno da tale datore di lavoro, sulla base di tutti i fattori definiti dalla Corte.

79. In secondo luogo, l’esame del diritto alle ferie annuali retribuite deve essere svolto sulla base del contratto e non del lavoratore.

A causa delle modalità di calcolo e di concessione di tale diritto, l’analisi deve necessariamente essere diversa da quella adottata dalla Corte nel caso dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2003/88, che garantisce un diritto al riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive ( 62 ).

80. In terzo luogo, occorre conformarsi ai principi interpretativi favorevoli al lavoratore derivanti dalla giurisprudenza della Corte ( 63 ).

81. Nel caso di specie, si potrebbe accogliere un argomento che a fortiori giustifica un esame sulla base del contratto poiché, non potendo estendere il periodo di ferie annuali retribuite degli insegnanti già coperto dall’orario di lavoro in CTI, l’unica soluzione alla scadenza del CTD sarebbe quella di pagare l’indennità compensativa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 o, in modo equivalente, di cumulare le retribuzioni percepite nel corso dell’attuazione del CTI o del CTD durante il periodo di ferie annuali retribuite ( 64 ).

82. Inoltre, si potrebbe tenere in considerazione la circostanza che, nell’ambito dei CTD, gli insegnanti hanno garantito le sostituzioni dei docenti su posti vacanti ( 65 )( 66 ).

83. In tali circostanze, ritengo che il giudice del rinvio abbia giustamente rilevato che l’unica differenza di trattamento tra i lavoratori interessati deriva dal carattere temporaneo e parziale del rapporto di lavoro che li vincolava al loro datore di lavoro.

Affinché una siffatta differenza di trattamento costituisca una discriminazione vietata, è necessario che non sia giustificata da ragioni obiettive. d) Sulla giustificazione

84. Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni obiettive», ai sensi delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro, non può essere intesa nel senso che consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato o tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo ( 67 ).

85. Al contrario, detta nozione richiede, secondo una giurisprudenza parimenti costante, che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza di trattamento risponda a una reale esigenza, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.

Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi [CTD] o a tempo parziale e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro ( 68 ).

86. Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che «[l]a norma di diritto nazionale non prevede, esplicitamente o implicitamente, la finalità legittima perseguita né determina la proporzionalità i mezzi normativi istituiti».

Il governo rumeno, al pari di taluni giudici la cui giurisprudenza è citata nella decisione di rinvio, afferma che i CTD a tempo parziale vengono stipulati al fine di garantire la continuità dell’attività didattica in caso di carenza di personale docente e il rispetto del diritto all’istruzione degli studenti.

Tuttavia, tale esigenza oggettiva relativa alla copertura del posto, che spetta alle amministrazioni pubbliche soddisfare, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri, non è tale da giustificare il trattamento differenziato di cui trattasi sulla base del solo criterio della durata determinata e a tempo parziale del rapporto di lavoro.

87. In conclusione, ritengo che l’esclusione della retribuzione corrisposta a titolo dei CTD a tempo parziale dal calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite non sia consentita alla luce delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale

88. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa e a una prassi nazionali che escludono che, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del personale docente scolastico, segnatamente un CTI a tempo pieno per il posto di base e un CTD a tempo parziale con retribuzione oraria, sia concessa un’indennità di mensa proporzionale al tempo effettivo di lavoro prestato in base al CTD a tempo parziale e che tale indennità sia inclusa nella determinazione dell’entità dell’indennità per ferie annuali.

89. In via preliminare, occorre evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]), pronunciandosi in primo grado, ha accolto la domanda dei dipendenti interessati diretta alla corresponsione da parte della scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» delle indennità di mensa proporzionalmente al tempo di lavoro effettivo sulla base delle retribuzioni percepite in regime di retribuzione oraria, e ciò fino alla data di cessazione dei contratti individuali di lavoro.

Il giudice del rinvio ha precisato che l’appello interposto da detta scuola non verteva su tale decisione.

90. Ritengo pertanto che la seconda questione pregiudiziale, nella sua ultima parte, sia il proseguimento della prima questione relativa alla base di calcolo della retribuzione corrisposta durante le ferie annuali retribuite.

91. Date le circostanze, tale questione gode di una presunzione di rilevanza.

Poiché essa riguarda l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è tenuta, in linea di principio, a statuire ( 69 ).

92. La seconda questione pregiudiziale si riferisce quindi all’articolo 18 della legge quadro n. 153/2017, come applicato, nel caso di specie, dalla scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]».

93. Ricordo che, in sostanza, tale disposizione stabilisce che siano concesse indennità di mensa pari a un dodicesimo di due stipendi di base minimi nazionali lordi garantiti e proporzionali al tempo effettivo di lavoro del mese precedente, entro il limite fissato all’articolo 25, paragrafo 1, di detta legge quadro, vale a dire il 30% dell’importo degli stipendi di base.

È pacifico, secondo il diritto nazionale come interpretato dall’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), che detta indennità rientra nella categoria dei redditi salariali mensili.

94. Questa seconda questione, da un lato, induce a fare riferimento alla definizione di retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite ( 70 ).

In sostanza, va considerato che l’espressione «ferie annuali retribuite», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria come corrispettivo dell’esecuzione delle sue abituali mansioni.

95. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’ambito di applicazione degli accordi quadro, come esposto ai paragrafi 58 e 66 delle presenti conclusioni, occorre aggiungere, in relazione alle condizioni di impiego ai sensi delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro, la cui definizione è stata ricordata ai paragrafi da 68 a 70 delle presenti conclusioni, che, secondo una giurisprudenza costante, rientrano nella nozione di «condizioni di impiego», di cui a tali clausole, in particolare, i premi e gli altri elementi della retribuzione che presentano un rapporto con l’impiego dei lavoratori ( 71 ).

96. Pertanto, a mio avviso, il giudice del rinvio deduce giustamente dalle definizioni fornite dalla Corte che le indennità di mensa corrisposte al personale in conseguenza del rapporto di lavoro vincolante il personale retribuito con fondi pubblici e il loro datore di lavoro ricadono nell’ambito di applicazione delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro ( 72 ).

97. Ne consegue che il calcolo dell’indennità di mensa, quando l’insegnante è assunto a tempo parziale, sarebbe oggettivamente giustificato, ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, opportuno ai sensi della clausola 4, punto 2, di tale accordo quadro e adeguato alla natura dell’indennità ( 73 ).

98. Tuttavia, il giudice del rinvio constata che, nel caso di specie, l’insegnante che ha stipulato un CTI a tempo pieno e un CTD a tempo parziale riceve, in pratica, un trattamento giuridico diverso e sfavorevole, dato che percepisce un’indennità di mensa soltanto per l’attività svolta sulla base del CTI a tempo pieno.

99. A tal riguardo, attiro l’attenzione, al pari della Commissione, sulla formulazione dell’articolo 18 della legge quadro n. 153/2017.

A differenza dell’articolo 5, paragrafo 1, delle norme di attuazione del 2011 e del 2021, tale articolo 18 non contempla alcuna limitazione né in caso di CTD ( 74 ) né in caso di cumulo di impieghi per quanto attiene al pagamento dell’indennità di mensa.

Inoltre, dalla constatazione del giudice del rinvio sulla prassi della scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» e dalla formulazione della questione pregiudiziale si deve dedurre che l’espressione «stipendio di base» corrisponde alla retribuzione percepita a titolo di «posto di base» ( 75 ).

100. Infatti, tale giudice precisa che la differenza di trattamento di cui trattasi è giustificata unicamente dall’importo massimo fissato per legge, calcolato sulla base del CTI a tempo pieno.

La scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» non tiene quindi conto del fatto che il lavoratore svolge un’attività lavorativa oltre l’orario di lavoro mensile nell’ambito di un CTD a tempo parziale.

Comprendo che, essendo stato raggiunto il limite massimo ai sensi del CTI, in automatico non venga corrisposta alcuna indennità a titolo del CTD e pertanto delle ore di lavoro straordinario effettuate, circostanza che induce a ritenere che, in caso di cumulo di contratti, il dipendente a tempo parziale sia sistematicamente sfavorito rispetto al dipendente a tempo pieno, come nel caso delle ferie annuali retribuite.

101. Secondo detto giudice, siffatta differenza di trattamento non è giustificata da ragioni obiettive, ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 76 ).

Inoltre va rilevato che l’indennità di mensa viene assegnata a prescindere dagli orari in cui il dipendente esegue le proprie mansioni e non è correlata alle spese effettivamente sostenute.

102. Ne consegue che, alla luce delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro, il mancato versamento delle indennità di mensa a titolo dei CTD a tempo parziale non è consentito.

Come suggerito dalla Commissione, il limite massimo dell’importo dell’indennità dovrebbe essere calcolato sulla base dei contratti cumulativi e non sulla base del solo CTI.

Spetta al giudice del rinvio determinare, in caso di pluralità di istituti scolastici, l’ordinatore competente.

103. Poiché costituiscono parte integrante della retribuzione ordinaria dell’insegnante, tali indennità devono essere incluse nel calcolo della retribuzione dovuta a titolo delle ferie annuali retribuite ( 77 ).

C. In caso di inapplicabilità delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro: possibilità di avvalersi degli articoli 20 e 21 della Carta?

104. Essendo già esaminata nella sentenza Gnattai, tale questione potrebbe essere nuovamente sollevata qualora la Corte ritenesse che gli accordi quadro non siano applicabili.

105. Occorre ricordare, in primo luogo, che il principio di non discriminazione enunciato all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta costituisce una particolare espressione del principio della parità di trattamento, il quale configura un principio generale del diritto dell’Unione ed è sancito all’articolo 20 della Carta ( 78 ).

106. Per quanto riguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, tali principi sono stati attuati e concretizzati dalla direttiva 1999/70, e in particolare dalla clausola 4 dell’accordo quadro che figura nell’allegato di tale direttiva ( 79 ).

Lo stesso può dirsi per la direttiva 97/81 e la clausola 4 dell’accordo quadro contenuto nell’allegato di quest’ultima direttiva per quanto attiene alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno ( 80 ).

107. Di conseguenza, nei limiti in cui le questioni pregiudiziali riguardano siffatte differenze di trattamento, occorre esaminarle unicamente alla luce delle suddette direttive e delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro ( 81 ).

108. In secondo luogo, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non è applicabile oltre il periodo di quattro settimane di ferie annuali retribuite ( 82 ).

109. Pertanto, in assenza di un’«attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione, gli articoli 20 e 21 della Carta non sono applicabili.

V. Conclusione

110. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: 1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che prevede, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del medesimo lavoratore nel settore dell’istruzione scolastica, segnatamente un contratto a tempo indeterminato e pieno per il posto di base e un contratto a tempo determinato e parziale, ossia un contratto con retribuzione oraria, che la retribuzione alla quale tale lavoratore ha diritto per le ferie annuali retribuite sia calcolata senza tenere conto della retribuzione percepita a titolo del contratto a tempo determinato e parziale. 2) L’articolo 7 della direttiva 2003/88, nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81, e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa e a una prassi nazionali che escludono, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del medesimo lavoratore nel settore dell’istruzione scolastica, segnatamente un contratto a tempo indeterminato e pieno per il posto di base e un contratto a tempo determinato e parziale, ossia un contratto con retribuzione oraria, che sia concessa un’indennità di mensa proporzionale al tempo effettivo di lavoro prestato in base al contratto a tempo determinato e parziale e che tale indennità sia inclusa nella determinazione dell’entità dell’indennità dovuta a titolo di ferie annuali retribuite. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9). 3 In prosieguo: la «Carta». 4 Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

In prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo parziale». 5 Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

In prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo determinato». 6 In prosieguo: un «CTI». 7 In prosieguo: un «CTD». 8 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 18 del 10 gennaio 2011. 9 Nella domanda di pronuncia pregiudiziale si precisa che la legge n. 1/2011 è stata abrogata, a decorrere dal 3 settembre 2023, dalla Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar (legge n. 198/2023 sull’istruzione scolastica), del 4 luglio 2023 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 613 del 5 luglio 2023), e dalla Legea nr. 199/2023 a învățământului superior (legge n. 199/2023 sull’istruzione superiore), del 4 luglio 2023 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 614 del 5 luglio 2023). 10 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 492 del 28 giugno 2017. 11 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 699 del 10 agosto 2018. 12 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 688 del 12 luglio 2021. 13 L’Ordinul nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ (decreto n. 5559/2011 recante approvazione delle norme metodologiche di attuazione per la fruizione delle ferie da parte del personale docente), del 7 ottobre 2011 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 723 del 13 ottobre 2011) (in prosieguo: le «norme di attuazione del 2011»), è stato abrogato dal decreto n. 4050/2021 (v. articolo 2 dello stesso).

Tali norme metodologiche di attuazione erano applicabili durante il primo dei tre anni scolastici oggetto della controversia di cui al procedimento principale. 14 Ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 1, della legge n. 1/2011, in casi debitamente giustificati, la direzione dell’istituto di istruzione può interrompere le ferie legali e gli interessati sono retribuiti per il lavoro svolto. 15 Tali disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle delle norme di attuazione del 2011 (v. nota 13 delle presenti conclusioni).

All’articolo 3, paragrafo 2, delle norme di attuazione del 2021 l’espressione «proporzionalmente al periodo lavorato» ha sostituito l’espressione «proporzionalmente al numero di mesi lavorati».

Al paragrafo 5 di tale articolo è stata aggiunta una seconda frase.

Essa riguarda il caso in cui gli insegnanti siano assunti a tempo parziale in due o più istituti.

Il loro diritto è riconosciuto nei confronti di ciascun istituto di istruzione. 16 L’articolo 5, paragrafo 1, delle norme di attuazione del 2011 era formulato in termini identici (v. nota 13 delle presenti conclusioni). 17 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 72 del 5 febbraio 2003, quale ripubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 345, del 18 maggio 2011. 18 Nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice del lavoro»). 19

V. nota 16 delle presenti conclusioni. 20 L’orario di lavoro settimanale era variabile.

Esso poteva segnatamente consistere in 2, 4, 7, 18 o 20 ore. 21 Il giudice del rinvio precisa che i dipendenti interessati hanno goduto di un numero di giorni di ferie compreso tra 27 e 62 nel periodo in discussione. 22 Ossia le norme di attuazione del 2011 e del 2021 (v. paragrafo 6 delle presenti conclusioni). 23 Vale a dire l’articolo 18 della legge quadro n. 153/2017. 24

V. sentenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) n. 385, del 17 aprile 2007, citata dal giudice del rinvio. 25 Il giudice del rinvio cita, in particolare, le sentenze 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑307/05; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2007:509), e del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C-‑476/12, EU:C:2014:2332, punto 16). 26 C‑219/14, EU:C:2015:745, punti 50 e

52. 27

V. ordinanza del 5 dicembre 2025, Şcoala gimnazială «[OSCURATO:PERSONA]» (C‑706/23, EU:C:2025:951). 28 Conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, nonché agli articoli 106 e 150 del codice del lavoro, in caso di cumulo di contratti con il medesimo datore di lavoro o con più datori di lavoro, il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite, sia nell’ambito di CTD che di CTI, a tempo pieno o a tempo parziale. 29 Il giudice del rinvio cita due decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) che ricordano il carattere speciale di tale normativa. 30

V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni per il richiamo delle disposizioni applicabili relative al diritto alle ferie annuali retribuite degli insegnanti che hanno prestato servizio sulla base di un CTI o di un CTD, a tempo pieno o a tempo parziale.

Pertanto, in tali situazioni, il principio di non discriminazione si applica conformemente alle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro. 31

V. sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punti 58, 80 e 84), nonché ordinanza del 15 luglio 2025, GTC Dijon (C‑37/25, EU:C:2025:586, punti 17 e 30 nonché giurisprudenza ivi citata). 32

V. sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 58). 33

V. sentenza del 13 dicembre 2018, Hein(C‑385/17; in prosieguo: la «sentenza Hein», EU:C:2018:1018, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 34

V. sentenze Hein (punto 32 e giurisprudenza ivi citata) nonché del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën (Retribuzione durante le ferie annuali retribuite) (C‑217/20, EU:C:2021:987, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 35

V. sentenze Hein (punto 32 e giurisprudenza ivi citata) nonché del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën (Retribuzione durante le ferie annuali retribuite) (C‑217/20, EU:C:2021:987, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 36 Sentenza Hein (punto 47). 37

V. sentenze Hein (punto 33 e giurisprudenza ivi citata) nonché del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën (Retribuzione durante le ferie annuali retribuite) (C‑217/20, EU:C:2021:987, punto 27). 38

V. sentenza Hein (punto 41). 39 Sentenza Hein (punto 43). 40

V. sentenze Hein (punto 43) nonché del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 35). 41

V. sentenze Hein (punto 44) e del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën (Retribuzione durante le ferie annuali retribuite) (C‑217/20, EU:C:2021:987, punto 33). 42

V. sentenza Hein (punto 41). 43

V. sentenza Hein (punto 43). 44

V. sentenza del 25 novembre 2021, job-medium (C‑233/20, EU:C:2021:960, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì, in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e de la [OSCURATO:PERSONA] (C‑245/17, EU:C:2018:934, punto 58). 45

V. sentenze del 10 giugno 2010, Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329, punto 58 e giurisprudenza ivi citata), nonché del 4 settembre 2025, Gnattai (C‑543/23; in prosieguo: la «sentenza Gnattai», EU:C:2025:653, punti 33 e 34 e giurisprudenza ivi citata). 46

V. sentenza del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) [C‑236/20; in prosieguo: la «sentenza Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani)», EU:C:2022:263, punto 34]. 47 V., in particolare, sentenza Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (punto 54). 48 V., in particolare, sentenza Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (punto 52). 49

V. sentenza dell’11 novembre 2015, Greenfield (C‑219/14, EU:C:2015:745, punto 57). 50

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punti 25, 28 e 29), e dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] (C‑177/10; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2011:557, punti 42, 55 e 58).

V., per quanto riguarda gli istituti scolastici pubblici, sentenze del 20 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑72/18, EU:C:2019:516, punto 24), e Gnattai (punto 37). 51

V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni. 52 V., a tal riguardo, sentenza del 7 luglio 2022, Zone de secours Hainaut-Centre (C‑377/21, EU:C:2022:530, punto 48). 53

V. clausola 1, lettera a), degli accordi quadro e il preambolo degli stessi.

V., altresì, considerando 3, 11 e 23 della direttiva 97/81, nonché considerando 14 della direttiva 1999/70, citati in particolare nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 36) e del 10 giugno 2010, Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329, punti 29 e 30). 54

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 38), del 15 aprile 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, punti 114 e 115), del 10 giugno 2010, Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329, punto 32) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 44). 55

V. sentenza Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (punto 35 e giurisprudenza ivi citata), del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso) [C‑715/20, in prosieguo: la «sentenza X (Assenza di motivi di recesso)», EU:C:2024:139, punto 42], e Gnattai (punto 42). 56

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 38 e da 41 a 44). 57

V. sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑649/22, EU:C:2024:156, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 58

V. sentenze del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑476/12, EU:C:2014:2332, punto 16), e del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑649/22, EU:C:2024:156, punto 44). 59

V. sentenza Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (punto 38) e del 27 giugno 2024, Peigli (C‑41/23, EU:C:2024:554, punto 43).

V., per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, sentenze del 10 giugno 2010, Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329, punto 42, relativo alle pensioni), e del 19 ottobre 2023, Lufthansa CityLine (C‑660/20, EU:C:2023:789, punti 41 e 42, relativi a una remunerazione supplementare). 60 V., sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sentenza del 15 dicembre 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. (Ricercatori universitari) (C‑40/20 e C‑173/20, EU:C:2022:985, punti 101 e 102 nonché giurisprudenza ivi citata), e, sull’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, sentenza del 19 ottobre 2023, Lufthansa CityLine (C‑660/20, EU:C:2023:789, punti 44 e 45 nonché giurisprudenza ivi citata). 61

V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.

Al riguardo, mi sembra che l’articolo 4, paragrafo 1, delle norme di attuazione del 2021, identico all’articolo 3 delle norme di attuazione del 2011, sia tale da corroborare la mia analisi, in quanto prevede una ripartizione dell’onere delle ferie annuali retribuite tra gli istituti in cui gli insegnanti sono stati assunti. 62

V. sentenza del 17 marzo 2021, Academia de [OSCURATO:PERSONA] din Bucureşti (C‑585/19, EU:C:2021:210, punti 45 e 46). 63

V. paragrafi 62 e 63 delle presenti conclusioni. 64

V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni. 65

V. articolo 29 della legge quadro n. 153/2017. 66 V., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] (C‑574/16, EU:C:2018:390, punti 50 e 51). 67

V. sentenze del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑265/20, EU:C:2022:361, punto 53), e X (Assenza di motivi di recesso) (punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 68

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑265/20, EU:C:2022:361, punto 54), e X (Assenza di motivi di recesso) (punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 69

V. sentenze dell’8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher (C‑231/89, EU:C:1990:386, punti 19 e 20), e del 30 ottobre 2025, Tomann (C‑134/24, EU:C:2025:839, punto 66), nonché, in merito al quadro normativo e fattuale definito sotto la responsabilità del giudice nazionale, sentenze del 15 maggio 2003, Salzmann (C‑300/01, EU:C:2003:283, punto 31), del 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS (C‑270/22, EU:C:2023:933, punto 34), e del 13 novembre 2025, Oti (C‑525/23, EU:C:2025:877, punto 38). 70

V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. 71

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 48) e del 20 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑72/18, EU:C:2019:516, punti da 25 a 27), nonché ordinanza del 10 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑823/24, EU:C:2025:584, punto 24). 72 V., altresì, sulle indennità di mensa, conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑574/16, EU:C:2017:1022, paragrafo 54) e nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑677/16, EU:C:2017:1021, paragrafo 49). 73 V., per analogia, sentenza del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑476/12, EU:C:2014:2332, punti 20 e 21 e giurisprudenza ivi citata). 74 V., altresì, decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) richiamata al paragrafo 19 delle presenti conclusioni. 75 V., altresì, articolo 150, paragrafo 1, del codice del lavoro sul diritto a «un’indennità per ferie, che non può essere inferiore alla retribuzione di base» per il periodo delle ferie annuali. 76

V. paragrafi 84 e 85 delle presenti conclusioni. 77

V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. 78

V. sentenze del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia (da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, punti 65 e 66), nonché Gnattai (punto 33). 79 V., in particolare, sentenza Gnattai (punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 80

V. principio interpretativo richiamato al paragrafo 50 delle presenti conclusioni. 81 V., in tal senso, sentenza Gnattai (punto 35). 82

V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 26 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 706/23 Şcoala gimnazială «[OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]ă «Didactica» [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto dei suoi iscritti: KM, LN, HT, JC, BF, AX, TK, MG, DB, EJ, RL, DV, MR, GP [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione – Principio pro rata temporis – Cumulo di contratti di lavoro distinti – Personale docente assunto sulla base di contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato e a tempo parziale e determinato – Retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite calcolata sulla sola base del contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno – Concessione di un’indennità di mensa in considerazione della durata dell’attività lavorativa effettivamente prestata in esecuzione del solo contratto di lavoro a tempo pieno » I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE ( 2 ) e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 3 ) nonché della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE ( 4 ), e della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE ( 5 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi quadro»). Dette clausole 4, paragrafo 1, sono sostanzialmente formulate in termini identici. 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’[OSCURATO:PERSONA] Sindicală «Didactica» [OSCURATO:PERSONA] (Unione Sindacale «Didactica» di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che agisce in nome e per conto di suoi quattordici iscritti, personale docente o personale docente ausiliario (in prosieguo: i «dipendenti interessati») presso la Şcoala Gimnazială «[OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] (scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «scuola secondaria “[OSCURATO:PERSONA]”») in relazione alla determinazione dei loro diritti pecuniari relativi alle ferie annuali retribuite e alla concessione di un’indennità di mensa che dovrebbe essere aggiunta alla loro retribuzione in caso di cumulo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ( 6 ) e pieno per il posto di base e di un contratto di lavoro a tempo determinato ( 7 ) e parziale. 3. Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro al fine di garantire la parità di trattamento in materia di retribuzione a titolo di ferie annuali retribuite, la giurisprudenza della Corte fornisce solidi punti di riferimento. La questione inedita da esaminare concerne la comparabilità delle situazioni in caso di cumulo di contratti conclusi da un lavoratore, in particolare, con il medesimo datore di lavoro. 4. Tale questione si inserisce nel solco di numerose sentenze nelle quali la Corte ha costantemente precisato, in premessa alla propria interpretazione delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro, che esse devono essere intese nel senso che esprimono un principio di diritto sociale dell’Unione che non può essere interpretato restrittivamente tenuto conto dell’obiettivo di garantire l’applicazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato o a tempo parziale. Esporrò le ragioni per le quali, a mio avviso, gli accordi quadro sono applicabili nelle circostanze del procedimento principale, in quanto il cumulo di contratti è, in effetti, irrilevante. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 5. Si rinvia all’articolo 7 della direttiva 2003/88 nonché alle clausole da 2 a 4 degli accordi quadro. B. Diritto rumeno 6. La parte essenziale della normativa nazionale può essere sintetizzata come segue, facendo riferimento: –        alla Legea nr. 1/2011 a educației naționale (legge n. 1/2011 sull’istruzione nazionale) ( 8 ), del 5 gennaio 2011, nella versione applicabile al procedimento principale ( 9 ) (in prosieguo: la «legge n. 1/2011»); –        alla Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale remunerato con fondi pubblici) ( 10 ), del 28 giugno 2017, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge quadro n. 153/2017»), e –        alle norme di attuazione della legge n. 1/2011: –        le Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar (norme metodologiche di attuazione per la predisposizione del progetto di inquadramento e del piano di inquadramento del personale docente degli istituti scolastici e per l’inquadramento del personale docente scolastico nel regime di retribuzione oraria), approvate con l’Ordinul nr. 4165/2018 (decreto n. 4165/2018) ( 11 ), del 24 luglio 2018 (in prosieguo: le «norme di attuazione del 2018»), nonché –        le Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat (norme metodologiche di attuazione per la fruizione delle ferie da parte del personale docente, direttivo, di inquadramento e di vigilanza, e del personale del settore della ricerca nell’istruzione statale), approvate con l’Ordinul nr. 4050/2021 (decreto n. 4050/2021) ( 12 ), del 29 giugno 2021 (in prosieguo: le «norme di attuazione del 2021») ( 13 ). 7. Gli insegnanti retribuiti con fondi pubblici possono essere assunti con CTI o con CTD (articolo 254, paragrafo 1, della legge n. 1/2011). Il cumulo di incarichi di insegnamento è consentito in caso di posti vacanti, nel rispetto delle disposizioni di legge generali e di quelle che disciplinano la sovrapposizione degli orari, il numero massimo di ore settimanali di lavoro didattico e il riposo in caso di superamento di tale durata (articolo 29 della legge quadro n. 153/2017 e articolo 6 delle norme di attuazione del 2018, che riguarda l’impiego in regime di retribuzione oraria). 8. La durata dell’orario di lavoro di base per gli insegnanti della scuola secondaria superiore e post-secondaria non universitaria è di 18 ore settimanali [articolo 262, paragrafo 3, lettera c), della legge n. 1/2011] con una durata massima di 40 ore settimanali (8 ore al giorno) (articolo 262, paragrafo 1, di tale legge). Tale articolo 262 figura nella sezione di detta legge intitolata «Orario di lavoro didattico». 9. La retribuzione del personale docente è calcolata sulla base del tempo per la didattica su base oraria in caso di CTD o di cumulo di impieghi (articolo 254, paragrafo 1, della legge n. 1/2011; articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato I, capitolo I, parte B, della legge quadro n. 153/2017, e articolo 3, paragrafo 6, delle norme di attuazione del 2018). 10. Gli insegnanti assunti a tempo pieno con CTD o con CTI durante l’intero anno scolastico godono di ferie annuali retribuite per un totale di 62 giorni lavorativi che possono essere fruiti nell’anno scolastico successivo se non utilizzati (articolo 267, paragrafi 1 e 3, della legge n. 1/2011) ( 14 ). Coloro che hanno prestato servizio per una parte dell’anno scolastico o con contratto a tempo parziale hanno diritto a ferie annuali proporzionalmente al periodo lavorato durante l’anno interessato (articolo 3, paragrafi 2 e 5, delle norme di attuazione del 2021 ( 15 )). 11. Durante le ferie annuali, il personale docente percepisce un’«indennità per ferie annuali calcolata secondo le disposizioni di legge applicabili al personale retribuito con fondi pubblici» (articolo 11 dell’allegato I, capitolo I, parte B, della legge quadro n. 153/2017). 12. Per quanto riguarda il calcolo di tale «indennità per ferie annuali», indipendentemente dal fatto che il personale docente abbia stipulato un CTD o un CTI, nella domanda di pronuncia pregiudiziale non è menzionata alcuna disposizione di legge specifica. Dall’articolo 5, paragrafo 1, delle norme di attuazione del 2021 ( 16 ) si può dedurre che la retribuzione corrisposta durante il periodo di lavoro con CTI è mantenuta integralmente. Occorre quindi riferirsi, al pari della Commissione europea, alla norma generale applicabile a tutti i lavoratori, enunciata all’articolo 150 della Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (legge n. 53/2003 recante il codice del lavoro) ( 17 ), del 24 gennaio 2003 ( 18 ). Ai sensi di tale articolo, «[p]er il periodo delle ferie annuali, il lavoratore subordinato ha diritto a un’indennità per ferie, che non può essere inferiore alla retribuzione di base, alle indennità e ai benefici di natura permanente dovuti per tale periodo, previsti dal contratto di lavoro individuale. (…) L’indennità per ferie è pari alla media giornaliera di [tali] diritti retributivi (…) nei tre mesi precedenti il mese in cui vengono prese le ferie, moltiplicata per il numero di giorni di ferie». 13. Per contro, in caso di cumulo di impieghi, «[g]li insegnanti in servizio che lavorano anche in regime di retribuzione oraria hanno diritto alle ferie retribuite solo per il posto di base per il quale è stato stipulato il contratto di lavoro individuale» (articolo 5, paragrafo 1, delle norme di attuazione del 2021 ( 19 )). 14. Peraltro, il personale remunerato con fondi pubblici percepisce indennità di mensa pari a un dodicesimo di due stipendi di base minimi nazionali lordi garantiti, concesse su base mensile in proporzione al tempo effettivo di lavoro del mese precedente, entro un determinato limite (articolo 18, paragrafi 1 e 2, della legge quadro n. 153/2017). Il versamento dell’indennità di mensa e di altri premi, compensazioni e diverse integrazioni non può superare il 30% della retribuzione di base (articolo 25, paragrafo 1, di tale legge). III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali 15. Durante gli anni scolastici da 2019/2020 a 2022/2023, ciascuno dei dipendenti interessati ha stipulato con la scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» CTD a tempo parziale ( 20 ), ossia contratti con retribuzione oraria, per il periodo compreso tra i mesi di settembre e giugno di ciascuno dei suddetti anni scolastici. Tali contratti si cumulavano con il CTI a tempo pieno stipulato dagli stessi, come personale docente o personale docente ausiliario, con tale istituto o, nel caso di una di loro, con un altro istituto. 16. I diritti pecuniari relativi ai periodi di ferie annuali godute ( 21 ) e all’indennità di mensa sono stati determinati esclusivamente in relazione alla retribuzione del tempo di lavoro di base, ossia a norma del CTI a tempo pieno, senza tenere conto dell’attività svolta nel quadro del CTD. 17. La ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo che alla scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» fosse ingiunto di calcolare e corrispondere ai dipendenti interessati le indennità per ferie annuali e le indennità di mensa (in proporzione al tempo di lavoro effettivo) sulla base degli stipendi percepiti in regime di retribuzione oraria. 18. Con sentenza del 17 marzo 2023, detto giudice ha accolto tale domanda. In primo luogo, per escludere l’applicazione degli atti amministrativi regolamentari ( 22 ) che limitano la concessione delle ferie annuali retribuite al contratto stipulato per il posto di base, esso ha rilevato che l’articolo 144, paragrafo 1, del codice del lavoro, che garantisce il diritto alle ferie annuali retribuite, gode di un rango più elevato nella gerarchia delle norme giuridiche. Esso si è altresì basato sull’applicazione combinata dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, relativa al principio di non discriminazione, come interpretati dalla Corte, per dichiarare che la normativa nazionale che vieta la concessione delle ferie annuali retribuite è incompatibile con tali disposizioni. 19. In secondo luogo, per quanto riguarda l’indennità di mensa richiesta in proporzione al tempo di lavoro effettivo, detto giudice ha ritenuto, per ordinarne la corresponsione, che la normativa applicabile ( 23 ) non operasse alcuna distinzione quanto alla natura del contratto. 20. La scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, limitandolo alla concessione dell’indennità per ferie annuali. 21. Tale istituto scolastico sostiene che lo stipendio base del docente assunto con CTD viene utilizzato per calcolare la retribuzione oraria relativa ai posti di insegnante vacanti o riservati e che lo svolgimento di un’attività didattica retribuita su base oraria deve essere considerato come un atto aggiuntivo al contratto di base. A suo avviso, dalle disposizioni di legge risulta che il legislatore rumeno ha ritenuto che l’indennità per ferie annuali dovesse essere concessa solo per l’orario di lavoro di base, ossia quello del CTI. 22. Esso afferma, inoltre, che i dipendenti interessati beneficiano dell’indennità di mensa per il posto di base pari a un dodicesimo di due stipendi minimi nazionali di base lordi garantiti. Pertanto, la concessione da parte del giudice di primo grado dell’indennità di mensa per il servizio prestato in regime di retribuzione oraria comporta il superamento del limite massimo del 30% dell’importo degli stipendi di base, quale previsto dall’articolo 25 della legge quadro n. 153/2017 oggetto dell’articolo 18 della stessa. 23. In un primo momento, il giudice del rinvio afferma che non vi sono dubbi quanto al fatto che la normativa relativa al pagamento delle ferie annuali introduce una differenza di trattamento tra i dipendenti, a scapito di coloro che prestano la loro attività lavorativa in base a un cumulo di contratti, risultante dalla circostanza che la retribuzione di questi ultimi, corrisposta durante le ferie annuali retribuite, viene calcolata unicamente in relazione ai redditi da lavoro ottenuti per il posto di base, senza tenere conto di quelli derivanti dal lavoro svolto sulla base del CTD a tempo parziale. Tale giudice precisa che, tuttavia, una parte dei giudici nazionali e la Curtea Constituțională (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) ritengono che siffatta differenza di trattamento non costituisca un trattamento discriminatorio. Esso ricorda che quest’ultima ha dichiarato ( 24 ) che la determinazione del metodo di calcolo dell’importo dell’indennità per ferie annuali, la quale si applica senza discriminazioni a tutti i lavoratori subordinati in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del personale dipendente, è di esclusiva competenza del legislatore e non può configurare una questione di costituzionalità finché il legislatore riconosce il diritto alle ferie retribuite. Il giudice del rinvio si chiede se tale analisi sia compatibile con il diritto dell’Unione. 24. In un secondo momento, il giudice del rinvio spiega, anzitutto, che l’indennità di mensa costituisce un importo pecuniario che si aggiunge ai diritti retributivi. Il suo ammontare varia in funzione dell’importo lordo dello stipendio di base nazionale minimo garantito ed è limitata a un massimo di un dodicesimo del doppio di quest’ultimo, massimo calcolato in relazione al lavoro a tempo pieno. Tale giudice afferma poi che il diritto all’indennità di mensa appare indissolubilmente connesso alle condizioni di impiego, quali definite nella giurisprudenza della Corte ( 25 ), per il motivo che detta indennità è inclusa per legge nella categoria dei redditi da lavoro subordinato mensili e assoggettata ad imposta nonché al pagamento dei relativi contributi. Esso si interroga, alla luce del diritto dell’Unione, come per la determinazione dell’indennità per ferie retribuite, sulla differenza di trattamento dell’insegnante in una situazione di cumulo di impieghi, per il fatto che questi percepisce un’indennità di mensa esclusivamente per l’attività svolta in virtù del CTI a tempo pieno e non sulla base del CTD a tempo parziale con retribuzione oraria. 25. Esso aggiunge, infine, che tale differenza di trattamento è giustificata soltanto dal limite legale che impone di non superare l’importo massimo dell’indennità di mensa dovuta in caso di lavoro a tempo pieno, anche se l’insegnante lavora oltre l’orario di lavoro mensile legale, sulla base di due contratti distinti. Il giudice del rinvio ritiene che tale vantaggio economico non sia riconosciuto nell’ambito del calcolo dell’indennità per ferie annuali, poiché viene concesso unicamente in proporzione al tempo di lavoro effettivo. 26. A questo proposito, tale giudice si basa sulla sentenza dell’11 novembre 2015, Greenfield ( 26 ), per sostenere che, se si ritiene che l’indennità di mensa faccia parte della retribuzione ordinaria dell’insegnante relativa al CTD a tempo parziale, detta indennità deve parimenti essere inclusa nella determinazione dei diritti pecuniari relativi alle ferie annuali retribuite. 27. In tali circostanze, la Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 7 paragrafo 1, della direttiva 2003/88; l’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta]; la clausola 4, [paragrafo 1], dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (…) [e] la clausola 4, [paragrafo 1], dell’[accordo quadro sul lavoro a tempo determinato] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del medesimo lavoratore nel settore dell’istruzione scolastica – [segnatamente] un [CTI] e pieno [per] il posto di base e un [CTD] e parziale[, ossia] un contratto con retribuzione oraria – il lavoratore ha diritto a una remunerazione relativa alle ferie retribuite calcolata solo per il posto di base. 2)      Se la clausola 4, [paragrafo 1], dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (…); la clausola 4, [paragrafo 1], dell’[accordo quadro sul lavoro a tempo determinato] (…), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa e a una prassi nazionali che impediscono che, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del personale docente scolastico – [segnatamente] un [CTI] a tempo pieno per il posto di base e un [CTD] a tempo parziale[, ossia un] contratto con retribuzione oraria – sia concessa un’indennità di mensa proporzionale al tempo effettivo di lavoro prestato in base al [CTD] e parziale, e che tale indennità sia inclusa nella determinazione dell’entità dell’indennità per ferie annuali». 28. Hanno presentato osservazioni scritte il governo rumeno e la Commissione. 29. Il 10 dicembre 2024 la Corte ha deciso di rinviare la presente causa alla Sesta Sezione e di pronunciarsi al riguardo senza previe conclusioni. 30. Su richiesta della Sesta Sezione, presentata ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima ha deciso, il 28 ottobre 2025, di riassegnare la causa alla Prima Sezione e di prevedere la presentazione di conclusioni ( 27 ). IV. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale 31. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88; l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del medesimo lavoratore nel settore dell’istruzione scolastica, segnatamente un CTI a tempo pieno per il posto di base e un CTD a tempo parziale con retribuzione oraria, la retribuzione alla quale tale lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite sia calcolata senza tenere conto della retribuzione percepita per il CTD a tempo parziale. 32. Siffatto cumulo di contratti di lavoro stipulati da insegnanti titolari di CTI si inserisce in un contesto particolare. Anzitutto, si tratta di coprire mediante CTD posti eccezionalmente vacanti nel periodo di un anno scolastico, grazie a un orario di lavoro di base ai sensi del CTI di 18 ore settimanali, che può essere ampliato per effetto dei CTD, e continuando a godere di 62 giorni di ferie annuali durante il periodo delle vacanze scolastiche, a prescindere dal numero di contratti di cui trattasi. 33. Inoltre, come ricorda il giudice del rinvio, «[i]l Capo 1, intitolato “Ferie”, di tali contratti prevede che, “conformemente alle disposizioni del codice del lavoro (…), le ferie sono accordate solo per il posto di base”». 34. Infine, il calcolo della retribuzione degli insegnanti a titolo di ferie annuali retribuite, che tiene conto esclusivamente del CTI, si fonda sulle norme di attuazione del 2011 o del 2021, applicabili a seconda degli anni scolastici in questione. Tali atti amministrativi regolamentari, che derogano al diritto comune del lavoro ( 28 ), sono stati adottati in applicazione di leggi speciali che disciplinano l’attività degli insegnanti della scuola pubblica ( 29 ) esclusivamente in caso di cumulo di CTD e di CTI ( 30 ). 35. Dal momento che la controversia verte sulla retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite di un lavoratore nel settore dell’istruzione scolastica della durata di 62 giorni lavorativi e che il pagamento delle ore di didattica ai sensi di un CTD a tempo parziale è escluso dal calcolo di tale retribuzione, in caso di cumulo di contratti, l’esame della conformità con il diritto dell’Unione della normativa speciale rumena di cui trattasi deve essere svolto alla luce di due principi sanciti l’uno dalla direttiva 2003/88 e l’altro dalle direttive 97/81 e 1999/70 nonché dalle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro. 1. Sul diritto alle ferie annuali retribuite 36. Occorre ricordare, da un lato, che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio essenziale del diritto sociale dell’Unione , fedelmente espresso dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, nel contempo espressamente sancito come diritto fondamentale dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, al quale non è possibile derogare se non nel rispetto delle rigorose condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ( 31 ). 37. Dall’altro lato, tale diritto fondamentale include anche un diritto all’ottenimento di un pagamento nonché, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro ( 32 ). 38. La Corte ha inoltre precisato che: –        «la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto» ( 33 ); –        l’espressione «ferie annuali retribuite», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi della suddetta direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta ( 34 ), e –        in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( 35 ). 39. A questo proposito, la Corte ha precisato che, «quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell’ambito dell’esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88» ( 36 ). 40. Si deve pertanto ritenere che: –        l’obbligo di pagare queste ferie sia volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro ( 37 ), e che –        il datore di lavoro sia tenuto a concedere tale retribuzione, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, soltanto per la durata delle ferie annuali minime previste da tale disposizione ( 38 ). 41. In tal senso, «un’estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest’ultima» ( 39 ). 42. Tuttavia, dette misure non possono servire a compensare l’effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo dell’articolo 7, paragrafo 1, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro ( 40 ). 43. Infine, la Corte ha già rilevato che, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione ( 41 ). 44. In conclusione, deduco dalla giurisprudenza della Corte che il diritto nazionale, applicabile agli insegnanti in caso di cumulo di impieghi, non può escludere dal calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite le ore lavorate con CTD a tempo parziale, relativamente al periodo minimo di quattro settimane previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 ( 42 ), e non può basarsi sulla concessione di diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto per giustificarlo ( 43 ). 45. In concreto, l’importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori, a titolo di ferie annuali retribuite minime di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo. 46. Inoltre, il fatto che il lavoratore con CTI sia vincolato al suo datore di lavoro anche da un CTD non incide in alcun modo sull’applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, al termine di un CTD, l’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato ( 44 ). 47. Di conseguenza, l’esclusione delle ore lavorate in base a CTD a tempo parziale dal calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite solleva la questione dell’applicabilità degli accordi quadro alle situazioni di cumulo di contratti, come quelle in discussione. 2. Sulla differenza di trattamento nel calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite di un insegnante in caso di cumulo di un CTD e di un CTI 48. Le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro stabiliscono il divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato o a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile, per il solo motivo di lavorare a tempo determinato o a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. 49. Tale divieto di discriminazione altro non è che l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione ( 45 ). 50. Poiché la formulazione della clausola 4, paragrafi 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e quella della clausola 4, paragrafi 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sono, in sostanza, identiche, occorre rilevare che le considerazioni espresse riguardo a una di tali disposizioni valgono, mutatis mutandis , anche per l’altra ( 46 ). 51. La Corte si è già pronunciata sull’applicazione combinata dei principi sanciti dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 e sul divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno/in CTD e in CTI, enunciato nelle clausole 4 degli accordi quadro ( 47 ). 52. La Corte ha parimenti dichiarato che, in caso di lavoro a tempo parziale, il diritto dell’Unione non osta al calcolo di una pensione di vecchiaia effettuato secondo il principio del pro rata temporis enunciato alla clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale ( 48 ). La Corte ha altresì dichiarato che tale clausola e l’articolo 7 della direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che il calcolo delle ferie annuali retribuite spettanti al lavoratore dev’essere effettuato secondo gli stessi principi, indipendentemente dal fatto che si tratti di determinare l’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dovuta nel caso in cui si ponga fine al rapporto di lavoro oppure di determinare il saldo delle ferie annuali retribuite in caso di mantenimento del rapporto di lavoro ( 49 ). 53. Di conseguenza, nel peculiare contesto del procedimento principale, la questione specifica da esaminare è quella della comparabilità delle situazioni in caso di cumulo di CTI a tempo pieno e di CTD a tempo parziale stipulati da un lavoratore, in particolare, con lo stesso datore di lavoro. 54. A tal riguardo, secondo il governo rumeno le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro non sono applicabili ratione materiae per il motivo che «il fatto di ritenere che le disposizioni invocate delle direttive 97/81 e 1999/70 siano applicabili a un lavoratore che cumuli un [CTI] per l’orario di lavoro di base e un [CTD] a tempo parziale, che prevede la retribuzione oraria, la cui situazione è comparata a quella di un lavoratore titolare unicamente di un [CDI] per l’orario di lavoro di base, eccederebbe la lettera, l’ambito di applicazione e l’oggetto delle disposizioni in discussione». 55. In via preliminare, occorre stabilire se situazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale ricadano nell’ambito di applicazione sia personale che materiale delle direttive 97/81 e 1999/70 nonché degli accordi quadro. a) Sull ’ ambito di applicazione personale 56. Occorre ricordare che, in forza delle clausole 2, paragrafo 1, degli accordi quadro, questi ultimi si applicano ai lavoratori a tempo parziale/a tempo determinato che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro. 57. La Corte ha dichiarato che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro, sia esso un’amministrazione o un altro ente del settore pubblico ( 50 ). 58. Nel caso di specie, è pacifico che ciascuno dei lavoratori interessati rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato» e di «lavoratore a tempo parziale», ai sensi delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro, in combinato disposto con le clausole 3, paragrafo 1, degli stessi, e, pertanto, nell’ambito di applicazione di tali disposizioni. 59. In considera      zione delle circostanze del caso di specie, si pongono le seguenti questioni: le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro sono applicabili in caso di cumulo di impieghi? Il caso del cumulo con lo stesso datore di lavoro va tenuto distinto da quello con datori di lavoro diversi? 60. Ricordo che, nel procedimento principale, una degli insegnanti è vincolata alla scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» solo da un CTD. La stessa ha stipulato un CTI con un altro istituto scolastico ( 51 ). 61. Ritengo, in primo luogo, che il cumulo di impieghi non sia considerato una situazione idonea a essere esclusa dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, conformemente alla sua clausola 2, paragrafo 2, e che esso non sia stato oggetto di una siffatta esclusione conformemente alle procedure e alle condizioni previste dalla clausola 2, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale per quanto riguarda i lavoratori a tempo parziale che lavorano su base occasionale ( 52 ). 62. In secondo luogo, rilevo che la Corte ha dichiarato che: –        in considerazione degli obiettivi perseguiti dagli accordi quadro ( 53 ), le loro clausole 4 devono essere intese nel senso che esprimono un principio di diritto sociale dell’Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo ( 54 ), –        la clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato ( 55 ). 63. Di conseguenza, un’interpretazione delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro che introducesse una distinzione, fondata sul cumulo di contratti, non suggerita dai termini di tali clausole, significherebbe limitare, contrariamente al tenore letterale e al contesto di dette clausole nonché all’obiettivo loro assegnato, l’ambito della tutela accordata ai lavoratori interessati contro le discriminazioni. 64. Osservo, a tale riguardo, che tutte queste motivazioni sono state addotte dalla Corte per dichiarare, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], che rientrano nell’ambito dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato i lavoratori a tempo indeterminato, alcuni dei quali avrebbero in passato svolto le loro mansioni come lavoratori a tempo determinato. Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, il ricorrente, nella sua qualità di dipendente pubblico di ruolo, intendeva essenzialmente mettere in discussione una differenza di trattamento in sede di una procedura di selezione interna, riguardante la valutazione dell’anzianità e dell’esperienza professionale acquisita, sulla base della motivazione che i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo non erano presi in considerazione ( 56 ). 65. In tali circostanze, propongo alla Corte un’interpretazione per analogia con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] precisando che, nel caso di specie, si tratta parimenti di trarre le conseguenze di un cumulo di CTI e di CTD affinché, ai fini del calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite, venga preso in considerazione l’insieme delle retribuzioni relative ai due tipi di contratti. 66. Sono pertanto del parere che il fatto che i contratti siano stati stipulati tra un dipendente e il medesimo datore di lavoro sia irrilevante ai fini dell’analisi dell’applicabilità degli accordi quadro in questa fase. Per contro, la questione degli effetti della pluralità o meno di datori di lavoro dovrà essere nuovamente considerata sotto il profilo della comparabilità delle situazioni. 67. Di conseguenza, occorre ricordare ciò che rientra nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro. b) Sull ’ ambito di applicazione materiale: le «condizioni di impiego» 68. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, fa parte delle «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, degli accordi quadro ( 57 ). 69. La nozione di «retribuzione» è definita all’articolo 157, paragrafo 2, TFUE come «il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo». Come emerge dalla giurisprudenza, tale nozione deve essere interpretata estensivamente e comprende, in particolare, tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano accordati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge o a titolo volontario ( 58 ). 70. La Corte ha dichiarato che rientrano nelle «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compreso il livello di tali elementi, il diritto alle ferie annuali retribuite nonché le condizioni relative alle pensioni di vecchiaia che dipendono dal rapporto di lavoro ( 59 ). 71. Poiché le situazioni controverse nel procedimento principale rientrano, dal mio punto di vista, nell’ambito di applicazione personale e materiale degli accordi quadro, occorre ora esaminare se, e in quale misura, la normativa rumena di cui trattasi conduca, per quanto riguarda il calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite in caso di cumulo di CTI a tempo pieno e di CTD a tempo parziale, a una differenza di trattamento costitutiva di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato e parziale rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato e pieno comparabili. c) Sulla comparabilità delle situazioni in caso di cumulo di impieghi 72. Le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro stabiliscono che, per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale/a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno/indeterminato comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale/a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso sia giustificato da ragioni obiettive. 73. Ricordo, da un lato, che le espressioni «lavoratore a tempo pieno comparabile» e «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» sono definite alle clausole 3, paragrafo 2, degli accordi quadro. 74. Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante della Corte, al fine di valutare se talune persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso degli accordi quadro, occorre stabilire, in conformità alle clausole 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, di questi ultimi, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile. Se è dimostrato che, nell’ambito del loro impiego, i lavoratori a tempo parziale/a tempo determinato esercitano le medesime mansioni dei lavoratori impiegati dallo stesso datore di lavoro a tempo pieno/a tempo indeterminato oppure occupano il loro stesso posto, occorre, in linea di principio, considerare le situazioni di queste due categorie di lavoratori come comparabili ( 60 ). 75. In caso di cumulo di impieghi con CTD o a tempo parziale, si applicano i medesimi principi. Lo stesso deve valere, a mio avviso, quando si tratta, come nella specie, di CTD a tempo parziale. La comparabilità resta possibile per ciascuno di tali contratti con i lavoratori assunti o con CDI o con un contratto a tempo pieno, in modo distributivo per accordo quadro, o, in altri termini, sulla base di ciascun accordo quadro considerato separatamente. 76. Pertanto, qualora un lavoratore abbia stipulato un CTI e un CTD con datori di lavoro diversi, la sua situazione può essere comparata con quella di un lavoratore di ciascuno degli istituti interessati. Nel caso di specie, tale circostanza si verifica nel caso dell’insegnante che ha stipulato un CTD a tempo parziale con la scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» e un CTI a tempo pieno con un altro istituto ( 61 ). 77. Neppure la circostanza che un CTD a tempo parziale e un CTI a tempo pieno siano stati conclusi da un dipendente con lo stesso datore di lavoro può, a mio avviso, escludere una siffatta comparabilità per diverse ragioni. 78. In primo luogo, il raffronto può essere effettuato rispetto al gruppo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo pieno da tale datore di lavoro, sulla base di tutti i fattori definiti dalla Corte. 79. In secondo luogo, l’esame del diritto alle ferie annuali retribuite deve essere svolto sulla base del contratto e non del lavoratore. A causa delle modalità di calcolo e di concessione di tale diritto, l’analisi deve necessariamente essere diversa da quella adottata dalla Corte nel caso dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2003/88, che garantisce un diritto al riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive ( 62 ). 80. In terzo luogo, occorre conformarsi ai principi interpretativi favorevoli al lavoratore derivanti dalla giurisprudenza della Corte ( 63 ). 81. Nel caso di specie, si potrebbe accogliere un argomento che a fortiori giustifica un esame sulla base del contratto poiché, non potendo estendere il periodo di ferie annuali retribuite degli insegnanti già coperto dall’orario di lavoro in CTI, l’unica soluzione alla scadenza del CTD sarebbe quella di pagare l’indennità compensativa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 o, in modo equivalente, di cumulare le retribuzioni percepite nel corso dell’attuazione del CTI o del CTD durante il periodo di ferie annuali retribuite ( 64 ). 82. Inoltre, si potrebbe tenere in considerazione la circostanza che, nell’ambito dei CTD, gli insegnanti hanno garantito le sostituzioni dei docenti su posti vacanti ( 65 )( 66 ). 83. In tali circostanze, ritengo che il giudice del rinvio abbia giustamente rilevato che l’unica differenza di trattamento tra i lavoratori interessati deriva dal carattere temporaneo e parziale del rapporto di lavoro che li vincolava al loro datore di lavoro. Affinché una siffatta differenza di trattamento costituisca una discriminazione vietata, è necessario che non sia giustificata da ragioni obiettive. d) Sulla giustificazione 84. Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni obiettive», ai sensi delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro, non può essere intesa nel senso che consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato o tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo ( 67 ). 85. Al contrario, detta nozione richiede, secondo una giurisprudenza parimenti costante, che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza di trattamento risponda a una reale esigenza, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi [CTD] o a tempo parziale e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro ( 68 ). 86. Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che «[l]a norma di diritto nazionale non prevede, esplicitamente o implicitamente, la finalità legittima perseguita né determina la proporzionalità i mezzi normativi istituiti». Il governo rumeno, al pari di taluni giudici la cui giurisprudenza è citata nella decisione di rinvio, afferma che i CTD a tempo parziale vengono stipulati al fine di garantire la continuità dell’attività didattica in caso di carenza di personale docente e il rispetto del diritto all’istruzione degli studenti. Tuttavia, tale esigenza oggettiva relativa alla copertura del posto, che spetta alle amministrazioni pubbliche soddisfare, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri, non è tale da giustificare il trattamento differenziato di cui trattasi sulla base del solo criterio della durata determinata e a tempo parziale del rapporto di lavoro. 87. In conclusione, ritengo che l’esclusione della retribuzione corrisposta a titolo dei CTD a tempo parziale dal calcolo della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite non sia consentita alla luce delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro. B. Sulla seconda questione pregiudiziale 88. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e le clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa e a una prassi nazionali che escludono che, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del personale docente scolastico, segnatamente un CTI a tempo pieno per il posto di base e un CTD a tempo parziale con retribuzione oraria, sia concessa un’indennità di mensa proporzionale al tempo effettivo di lavoro prestato in base al CTD a tempo parziale e che tale indennità sia inclusa nella determinazione dell’entità dell’indennità per ferie annuali. 89. In via preliminare, occorre evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]), pronunciandosi in primo grado, ha accolto la domanda dei dipendenti interessati diretta alla corresponsione da parte della scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» delle indennità di mensa proporzionalmente al tempo di lavoro effettivo sulla base delle retribuzioni percepite in regime di retribuzione oraria, e ciò fino alla data di cessazione dei contratti individuali di lavoro. Il giudice del rinvio ha precisato che l’appello interposto da detta scuola non verteva su tale decisione. 90. Ritengo pertanto che la seconda questione pregiudiziale, nella sua ultima parte, sia il proseguimento della prima questione relativa alla base di calcolo della retribuzione corrisposta durante le ferie annuali retribuite. 91. Date le circostanze, tale questione gode di una presunzione di rilevanza. Poiché essa riguarda l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è tenuta, in linea di principio, a statuire ( 69 ). 92. La seconda questione pregiudiziale si riferisce quindi all’articolo 18 della legge quadro n. 153/2017, come applicato, nel caso di specie, dalla scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]». 93. Ricordo che, in sostanza, tale disposizione stabilisce che siano concesse indennità di mensa pari a un dodicesimo di due stipendi di base minimi nazionali lordi garantiti e proporzionali al tempo effettivo di lavoro del mese precedente, entro il limite fissato all’articolo 25, paragrafo 1, di detta legge quadro, vale a dire il 30% dell’importo degli stipendi di base. È pacifico, secondo il diritto nazionale come interpretato dall’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), che detta indennità rientra nella categoria dei redditi salariali mensili. 94. Questa seconda questione, da un lato, induce a fare riferimento alla definizione di retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite ( 70 ). In sostanza, va considerato che l’espressione «ferie annuali retribuite», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria come corrispettivo dell’esecuzione delle sue abituali mansioni. 95. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’ambito di applicazione degli accordi quadro, come esposto ai paragrafi 58 e 66 delle presenti conclusioni, occorre aggiungere, in relazione alle condizioni di impiego ai sensi delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro, la cui definizione è stata ricordata ai paragrafi da 68 a 70 delle presenti conclusioni, che, secondo una giurisprudenza costante, rientrano nella nozione di «condizioni di impiego», di cui a tali clausole, in particolare, i premi e gli altri elementi della retribuzione che presentano un rapporto con l’impiego dei lavoratori ( 71 ). 96. Pertanto, a mio avviso, il giudice del rinvio deduce giustamente dalle definizioni fornite dalla Corte che le indennità di mensa corrisposte al personale in conseguenza del rapporto di lavoro vincolante il personale retribuito con fondi pubblici e il loro datore di lavoro ricadono nell’ambito di applicazione delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro ( 72 ). 97. Ne consegue che il calcolo dell’indennità di mensa, quando l’insegnante è assunto a tempo parziale, sarebbe oggettivamente giustificato, ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, opportuno ai sensi della clausola 4, punto 2, di tale accordo quadro e adeguato alla natura dell’indennità ( 73 ). 98. Tuttavia, il giudice del rinvio constata che, nel caso di specie, l’insegnante che ha stipulato un CTI a tempo pieno e un CTD a tempo parziale riceve, in pratica, un trattamento giuridico diverso e sfavorevole, dato che percepisce un’indennità di mensa soltanto per l’attività svolta sulla base del CTI a tempo pieno. 99. A tal riguardo, attiro l’attenzione, al pari della Commissione, sulla formulazione dell’articolo 18 della legge quadro n. 153/2017. A differenza dell’articolo 5, paragrafo 1, delle norme di attuazione del 2011 e del 2021, tale articolo 18 non contempla alcuna limitazione né in caso di CTD ( 74 ) né in caso di cumulo di impieghi per quanto attiene al pagamento dell’indennità di mensa. Inoltre, dalla constatazione del giudice del rinvio sulla prassi della scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» e dalla formulazione della questione pregiudiziale si deve dedurre che l’espressione «stipendio di base» corrisponde alla retribuzione percepita a titolo di «posto di base» ( 75 ). 100. Infatti, tale giudice precisa che la differenza di trattamento di cui trattasi è giustificata unicamente dall’importo massimo fissato per legge, calcolato sulla base del CTI a tempo pieno. La scuola secondaria «[OSCURATO:PERSONA]» non tiene quindi conto del fatto che il lavoratore svolge un’attività lavorativa oltre l’orario di lavoro mensile nell’ambito di un CTD a tempo parziale. Comprendo che, essendo stato raggiunto il limite massimo ai sensi del CTI, in automatico non venga corrisposta alcuna indennità a titolo del CTD e pertanto delle ore di lavoro straordinario effettuate, circostanza che induce a ritenere che, in caso di cumulo di contratti, il dipendente a tempo parziale sia sistematicamente sfavorito rispetto al dipendente a tempo pieno, come nel caso delle ferie annuali retribuite. 101. Secondo detto giudice, siffatta differenza di trattamento non è giustificata da ragioni obiettive, ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 76 ). Inoltre va rilevato che l’indennità di mensa viene assegnata a prescindere dagli orari in cui il dipendente esegue le proprie mansioni e non è correlata alle spese effettivamente sostenute. 102. Ne consegue che, alla luce delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro, il mancato versamento delle indennità di mensa a titolo dei CTD a tempo parziale non è consentito. Come suggerito dalla Commissione, il limite massimo dell’importo dell’indennità dovrebbe essere calcolato sulla base dei contratti cumulativi e non sulla base del solo CTI. Spetta al giudice del rinvio determinare, in caso di pluralità di istituti scolastici, l’ordinatore competente. 103. Poiché costituiscono parte integrante della retribuzione ordinaria dell’insegnante, tali indennità devono essere incluse nel calcolo della retribuzione dovuta a titolo delle ferie annuali retribuite ( 77 ). C. In caso di inapplicabilità delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro: possibilità di avvalersi degli articoli 20 e 21 della Carta? 104. Essendo già esaminata nella sentenza Gnattai, tale questione potrebbe essere nuovamente sollevata qualora la Corte ritenesse che gli accordi quadro non siano applicabili. 105. Occorre ricordare, in primo luogo, che il principio di non discriminazione enunciato all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta costituisce una particolare espressione del principio della parità di trattamento, il quale configura un principio generale del diritto dell’Unione ed è sancito all’articolo 20 della Carta ( 78 ). 106. Per quanto riguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, tali principi sono stati attuati e concretizzati dalla direttiva 1999/70, e in particolare dalla clausola 4 dell’accordo quadro che figura nell’allegato di tale direttiva ( 79 ). Lo stesso può dirsi per la direttiva 97/81 e la clausola 4 dell’accordo quadro contenuto nell’allegato di quest’ultima direttiva per quanto attiene alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno ( 80 ). 107. Di conseguenza, nei limiti in cui le questioni pregiudiziali riguardano siffatte differenze di trattamento, occorre esaminarle unicamente alla luce delle suddette direttive e delle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro ( 81 ). 108. In secondo luogo, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non è applicabile oltre il periodo di quattro settimane di ferie annuali retribuite ( 82 ). 109. Pertanto, in assenza di un’«attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione, gli articoli 20 e 21 della Carta non sono applicabili. V. Conclusione 110. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Curtea de Apel Iaşi (Corte d’appello di Iaşi, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: 1)      L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che prevede, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del medesimo lavoratore nel settore dell’istruzione scolastica, segnatamente un contratto a tempo indeterminato e pieno per il posto di base e un contratto a tempo determinato e parziale, ossia un contratto con retribuzione oraria, che la retribuzione alla quale tale lavoratore ha diritto per le ferie annuali retribuite sia calcolata senza tenere conto della retribuzione percepita a titolo del contratto a tempo determinato e parziale. 2)      L’articolo 7 della direttiva 2003/88, nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81, e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa e a una prassi nazionali che escludono, in caso di cumulo di contratti di lavoro da parte del medesimo lavoratore nel settore dell’istruzione scolastica, segnatamente un contratto a tempo indeterminato e pieno per il posto di base e un contratto a tempo determinato e parziale, ossia un contratto con retribuzione oraria, che sia concessa un’indennità di mensa proporzionale al tempo effettivo di lavoro prestato in base al contratto a tempo determinato e parziale e che tale indennità sia inclusa nella determinazione dell’entità dell’indennità dovuta a titolo di ferie annuali retribuite. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9). 3 In prosieguo: la «Carta». 4 Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9). In prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo parziale». 5 Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43). In prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo determinato». 6 In prosieguo: un «CTI». 7 In prosieguo: un «CTD». 8 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 18 del 10 gennaio 2011. 9 Nella domanda di pronuncia pregiudiziale si precisa che la legge n. 1/2011 è stata abrogata, a decorrere dal 3 settembre 2023, dalla Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar (legge n. 198/2023 sull’istruzione scolastica), del 4 luglio 2023 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 613 del 5 luglio 2023), e dalla Legea nr. 199/2023 a învățământului superior (legge n. 199/2023 sull’istruzione superiore), del 4 luglio 2023 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 614 del 5 luglio 2023). 10 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 492 del 28 giugno 2017. 11 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 699 del 10 agosto 2018. 12 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 688 del 12 luglio 2021. 13 L’Ordinul nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ (decreto n. 5559/2011 recante approvazione delle norme metodologiche di attuazione per la fruizione delle ferie da parte del personale docente), del 7 ottobre 2011 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 723 del 13 ottobre 2011) (in prosieguo: le «norme di attuazione del 2011»), è stato abrogato dal decreto n. 4050/2021 (v. articolo 2 dello stesso). Tali norme metodologiche di attuazione erano applicabili durante il primo dei tre anni scolastici oggetto della controversia di cui al procedimento principale. 14 Ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 1, della legge n. 1/2011, in casi debitamente giustificati, la direzione dell’istituto di istruzione può interrompere le ferie legali e gli interessati sono retribuiti per il lavoro svolto. 15 Tali disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle delle norme di attuazione del 2011 (v. nota 13 delle presenti conclusioni). All’articolo 3, paragrafo 2, delle norme di attuazione del 2021 l’espressione «proporzionalmente al periodo lavorato» ha sostituito l’espressione «proporzionalmente al numero di mesi lavorati». Al paragrafo 5 di tale articolo è stata aggiunta una seconda frase. Essa riguarda il caso in cui gli insegnanti siano assunti a tempo parziale in due o più istituti. Il loro diritto è riconosciuto nei confronti di ciascun istituto di istruzione. 16 L’articolo 5, paragrafo 1, delle norme di attuazione del 2011 era formulato in termini identici (v. nota 13 delle presenti conclusioni). 17 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 72 del 5 febbraio 2003, quale ripubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 345, del 18 maggio 2011. 18 Nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice del lavoro»). 19 V. nota 16 delle presenti conclusioni. 20 L’orario di lavoro settimanale era variabile. Esso poteva segnatamente consistere in 2, 4, 7, 18 o 20 ore. 21 Il giudice del rinvio precisa che i dipendenti interessati hanno goduto di un numero di giorni di ferie compreso tra 27 e 62 nel periodo in discussione. 22 Ossia le norme di attuazione del 2011 e del 2021 (v. paragrafo 6 delle presenti conclusioni). 23 Vale a dire l’articolo 18 della legge quadro n. 153/2017. 24 V. sentenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) n. 385, del 17 aprile 2007, citata dal giudice del rinvio. 25 Il giudice del rinvio cita, in particolare, le sentenze 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑307/05; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2007:509), e del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C-‑476/12, EU:C:2014:2332, punto 16). 26 C‑219/14, EU:C:2015:745, punti 50 e 52. 27 V. ordinanza del 5 dicembre 2025, Şcoala gimnazială «[OSCURATO:PERSONA]» (C‑706/23, EU:C:2025:951). 28 Conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, nonché agli articoli 106 e 150 del codice del lavoro, in caso di cumulo di contratti con il medesimo datore di lavoro o con più datori di lavoro, il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite, sia nell’ambito di CTD che di CTI, a tempo pieno o a tempo parziale. 29 Il giudice del rinvio cita due decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) che ricordano il carattere speciale di tale normativa. 30 V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni per il richiamo delle disposizioni applicabili relative al diritto alle ferie annuali retribuite degli insegnanti che hanno prestato servizio sulla base di un CTI o di un CTD, a tempo pieno o a tempo parziale. Pertanto, in tali situazioni, il principio di non discriminazione si applica conformemente alle clausole 4, paragrafo 1, degli accordi quadro. 31 V. sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punti 58, 80 e 84), nonché ordinanza del 15 luglio 2025, GTC Dijon (C‑37/25, EU:C:2025:586, punti 17 e 30 nonché giurisprudenza ivi citata). 32 V. sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 58). 33 V. sentenza del 13 dicembre 2018, Hein(C‑385/17; in prosieguo: la «sentenza Hein», EU:C:2018:1018, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 34 V. sentenze Hein (punto 32 e giurisprudenza ivi citata) nonché del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën (Retribuzione durante le ferie annuali retribuite) (C‑217/20, EU:C:2021:987, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 35 V. sentenze Hein (punto 32 e giurisprudenza ivi citata) nonché del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën (Retribuzione durante le ferie annuali retribuite) (C‑217/20, EU:C:2021:987, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 36 Sentenza Hein (punto 47). 37 V. sentenze Hein (punto 33 e giurisprudenza ivi citata) nonché del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën (Retribuzione durante le ferie annuali retribuite) (C‑217/20, EU:C:2021:987, punto 27). 38 V. sentenza Hein (punto 41). 39 Sentenza Hein (punto 43). 40 V. sentenze Hein (punto 43) nonché del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 35). 41 V. sentenze Hein (punto 44) e del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën (Retribuzione durante le ferie annuali retribuite) (C‑217/20, EU:C:2021:987, punto 33). 42 V. sentenza Hein (punto 41). 43 V. sentenza Hein (punto 43). 44 V. sentenza del 25 novembre 2021, job-medium (C‑233/20, EU:C:2021:960, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì, in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e de la [OSCURATO:PERSONA] (C‑245/17, EU:C:2018:934, punto 58). 45 V. sentenze del 10 giugno 2010, Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329, punto 58 e giurisprudenza ivi citata), nonché del 4 settembre 2025, Gnattai (C‑543/23; in prosieguo: la «sentenza Gnattai», EU:C:2025:653, punti 33 e 34 e giurisprudenza ivi citata). 46 V. sentenza del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) [C‑236/20; in prosieguo: la «sentenza Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani)», EU:C:2022:263, punto 34]. 47 V., in particolare, sentenza Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (punto 54). 48 V., in particolare, sentenza Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (punto 52). 49 V. sentenza dell’11 novembre 2015, Greenfield (C‑219/14, EU:C:2015:745, punto 57). 50 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punti 25, 28 e 29), e dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] (C‑177/10; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2011:557, punti 42, 55 e 58). V., per quanto riguarda gli istituti scolastici pubblici, sentenze del 20 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑72/18, EU:C:2019:516, punto 24), e Gnattai (punto 37). 51 V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni. 52 V., a tal riguardo, sentenza del 7 luglio 2022, Zone de secours Hainaut-Centre (C‑377/21, EU:C:2022:530, punto 48). 53 V. clausola 1, lettera a), degli accordi quadro e il preambolo degli stessi. V., altresì, considerando 3, 11 e 23 della direttiva 97/81, nonché considerando 14 della direttiva 1999/70, citati in particolare nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 36) e del 10 giugno 2010, Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329, punti 29 e 30). 54 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 38), del 15 aprile 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, punti 114 e 115), del 10 giugno 2010, Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329, punto 32) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 44). 55 V. sentenza Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (punto 35 e giurisprudenza ivi citata), del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso) [C‑715/20, in prosieguo: la «sentenza X (Assenza di motivi di recesso)», EU:C:2024:139, punto 42], e Gnattai (punto 42). 56 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 38 e da 41 a 44). 57 V. sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑649/22, EU:C:2024:156, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 58 V. sentenze del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑476/12, EU:C:2014:2332, punto 16), e del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑649/22, EU:C:2024:156, punto 44). 59 V. sentenza Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (punto 38) e del 27 giugno 2024, Peigli (C‑41/23, EU:C:2024:554, punto 43). V., per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, sentenze del 10 giugno 2010, Bruno e a. (C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329, punto 42, relativo alle pensioni), e del 19 ottobre 2023, Lufthansa CityLine (C‑660/20, EU:C:2023:789, punti 41 e 42, relativi a una remunerazione supplementare). 60 V., sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sentenza del 15 dicembre 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. (Ricercatori universitari) (C‑40/20 e C‑173/20, EU:C:2022:985, punti 101 e 102 nonché giurisprudenza ivi citata), e, sull’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, sentenza del 19 ottobre 2023, Lufthansa CityLine (C‑660/20, EU:C:2023:789, punti 44 e 45 nonché giurisprudenza ivi citata). 61 V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni. Al riguardo, mi sembra che l’articolo 4, paragrafo 1, delle norme di attuazione del 2021, identico all’articolo 3 delle norme di attuazione del 2011, sia tale da corroborare la mia analisi, in quanto prevede una ripartizione dell’onere delle ferie annuali retribuite tra gli istituti in cui gli insegnanti sono stati assunti. 62 V. sentenza del 17 marzo 2021, Academia de [OSCURATO:PERSONA] din Bucureşti (C‑585/19, EU:C:2021:210, punti 45 e 46). 63 V. paragrafi 62 e 63 delle presenti conclusioni. 64 V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni. 65 V. articolo 29 della legge quadro n. 153/2017. 66 V., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] (C‑574/16, EU:C:2018:390, punti 50 e 51). 67 V. sentenze del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑265/20, EU:C:2022:361, punto 53), e X (Assenza di motivi di recesso) (punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 68 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑265/20, EU:C:2022:361, punto 54), e X (Assenza di motivi di recesso) (punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 69 V. sentenze dell’8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher (C‑231/89, EU:C:1990:386, punti 19 e 20), e del 30 ottobre 2025, Tomann (C‑134/24, EU:C:2025:839, punto 66), nonché, in merito al quadro normativo e fattuale definito sotto la responsabilità del giudice nazionale, sentenze del 15 maggio 2003, Salzmann (C‑300/01, EU:C:2003:283, punto 31), del 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS (C‑270/22, EU:C:2023:933, punto 34), e del 13 novembre 2025, Oti (C‑525/23, EU:C:2025:877, punto 38). 70 V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. 71 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 48) e del 20 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑72/18, EU:C:2019:516, punti da 25 a 27), nonché ordinanza del 10 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑823/24, EU:C:2025:584, punto 24). 72 V., altresì, sulle indennità di mensa, conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑574/16, EU:C:2017:1022, paragrafo 54) e nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑677/16, EU:C:2017:1021, paragrafo 49). 73 V., per analogia, sentenza del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑476/12, EU:C:2014:2332, punti 20 e 21 e giurisprudenza ivi citata). 74 V., altresì, decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) richiamata al paragrafo 19 delle presenti conclusioni. 75 V., altresì, articolo 150, paragrafo 1, del codice del lavoro sul diritto a «un’indennità per ferie, che non può essere inferiore alla retribuzione di base» per il periodo delle ferie annuali. 76 V. paragrafi 84 e 85 delle presenti conclusioni. 77 V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. 78 V. sentenze del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia (da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, punti 65 e 66), nonché Gnattai (punto 33). 79 V., in particolare, sentenza Gnattai (punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 80 V. principio interpretativo richiamato al paragrafo 50 delle presenti conclusioni. 81 V., in tal senso, sentenza Gnattai (punto 35). 82 V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris