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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09500/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIci-e3t-0-23i148.0-34 aft42, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che ha applicato all'imputato la pena concordata con il pubblico ministero, relativamente ai reati di minaccia e lesioni aggravate, nonché porto d'armi improprie atte ad offendere.

2. Considerato che il ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente solo dall'imputato, con firma autenticata dal difensore di fiducia, non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione.

Come noto, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272810).

Inoltre, il ricorso è totalmente carente dei requisiti minimi previsti, poiché si compone della sola dichiarazione, del tutto priva di qualsiasi motivo. 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIci-e3t-0-23i148.0-34 aft42, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che ha applicato all'imputato la pena concordata con il pubblico ministero, relativamente ai reati di minaccia e lesioni aggravate, nonché porto d'armi improprie atte ad offendere. 2. Considerato che il ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente solo dall'imputato, con firma autenticata dal difensore di fiducia, non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione. Come noto, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272810). Inoltre, il ricorso è totalmente carente dei requisiti minimi previsti, poiché si compone della sola dichiarazione, del tutto priva di qualsiasi motivo. 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 ge
Sentenza Cassazione n. 09500/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris