CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 33219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13279/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”;rappresentato e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Raciti, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di COMUNE di CATANIA, in persona del Sindaco in carica; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- A.C. 06.10.2022 N. R.G. 13279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 3573 /2019 del T ribunale di Catania, depositata il 4 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Catania, M unicipia s .p.a. , società concessionari a per la riscossione delle entrate del Comune di Catania , nonché il Comune medesimo, proponendo opposizione al preavviso di fermo amministrativo di cinque autovetture di sua proprietà, emesso sul presupposto del mancato pagamento, da parte sua, della somma di Euro 150,15, dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse l’opposizione, attribuendo rilevanza alla notevole sproporzione tra il valore della sanzione e il valore dei beni sottoposti a fermo; compensò, tuttavia, interamente tra le parti le spese del giudizio. 2. Il T ribunale di Catania – adìto dall’opponente con appello principale diretto a censurare la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione accessoria sulle spese; e dalla società opposta con appello incidentale volto a sindacare la statuizione principale sul merito dell’opposizione – ha accolto l’impugnazione incidentale, ha rigettato l’opposizione e ha condannato l’opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio,rilevando, da un lato, che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura, non già di misura preordinata all’espropriazione forzata, ma di procedura A.C. 06.10.2022 N. R.G. 13279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento; e ritenendo, dall’altro lato, che in tale materia è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, sulla base di quattro motivi. Rispondono con distinti controricorsi sia [OSCURATO:SOCIETA]. che il Comune di Catania. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Il pri m o motivo denuncia violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché dell’art.190 c.p.c. Il ricorrente deduce che il giudice di appello ha emesso la sentenzaimpugnata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Osserva che la causa era stata rimessa in decisione all’udienza del 20 maggio 2019, cosicché il termine per il deposito delle comparse conclusionali sarebbe scaduto il 19 luglio 2019 e quello per le memorie di replica – tenuto conto della sospensione per il periodo feriale – s arebbe scaduto il successivo 9 settembre 2019. Evidenzia che il T ribunale catanese, in violazione di questo secondo termine, dopo che egli aveva debitamente provvedutoal deposito della comparsa conclusional e , ha pubblicato la sentenza in data 4 settembre 2019, senza consentirgli di depositare A.C. 06.10.2022 N. R.G. 13279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la memoria di replica. Sosti e ne che da tale violazione processuale sarebbe derivato un vizio di nullità della sentenza per lesione del suo diritto di difesa e del principio del contraddittorio. 1.2.Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 113 e 339, terzo comma, c.p.c.. Il ricorrente sostiene che l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe dovuto essere dichiarato in ammissibile in quanto le ragioni dell’impugnazione non rientravano tra i “ motivi limitati”a cui è subordinata l’appellabilità delle sentenze del giudice di pacepronunciate secondo equità. 1.3.Il terzo motivo denuncia violazione del l ’art. 86 del d.P.R. n . 602 del 1973, nonché degli artt. 24, 41, 52, 53 e 97 della Costituzione. Il ricorrente assume che, nel riten er e legittimo un fermo amministrativo iscritto su cinque autoveicoli a fronte di un debito di soli 150,15 E uro, il T ribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità che troverebbe espressione nel citato art.86 del d.P.R. n. 602 del 1973 e fondamento nellerichiamate norme costituzionali. 1.4. I l quarto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale, mentre avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello incidentale di Mun i cipia s.p.a. (in quanto le ragioni poste a suo fondamento non rientravano tra i “motivi limitati” di cui all’art.339 , terzo comma, c.p.c. ) , avreb be, invece, dovuto ritenere ammissibile ed accogliere il suo appello principale, con cui aveva censurato la statuizione di com pen sazione delle spese, immotivatamente resa dal giudice di primo grado non ostante la soccombenza dei convenuti. A.C. 06.10.2022 N. R.G. 13279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.Il primo motivo, avente carattere pregiudiziale, va accolto, con assorbimento dellealtre doglianze. 1.2. Non è controverso tra le parti – e risulta inoltre dalla sentenza impugnata –che il giudice di appello aveva rimesso la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti, all’udienza del 20 maggio 2019. Da questa data decorrevano, dunque, il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e quello di ulteriori 20 giorni peril deposito delle memorie di replica (artt.189, 190, 352 c.p .c.). Il primo termine sarebbedunque scaduto il giorno 19 luglio 2019; il secondo, avuto riguardo alla sospensione per il periodo feriale , sarebbeinvece scaduto il 9 settembre 2019. 1.3. In proposito, non può condividersi il rilievo formulato dai controricorrenti, secondo il quale, rientrando la presente controversia nel paradigma delle opposizioni all’esecuzione, non sarebbe applicabile l’istituto della sospensione dei termini per il periodo feriale, con conseguente necessità di fissare la scadenza del termine per il depositodelle memorie di replica al giorno 8 agosto 2019. Va, infatti , osservato che l ’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un o rdinario giudizio di accertamento negativo, e non una opposizione all’esecuzione ( Cass., Sez. U n , 22/07/2015, n. 15354; Cass. 03/10/2018, n. 24092 ; Cass.04/07/2019, n. 18041), restando così soggetta alla regola generale della sospensione feriale dei termini processuali (da ultimo, Cass.30/09/2022, n. 26177). Deve quindi ritenersi che effettivamenteil deposito della sentenza impugnata (effettuato in data 4 settembre 2019) sia intervenuto prima della scadenza del termine concesso alle parti per lo scambio A.C. 06.10.2022 N. R.G. 13279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. degli scritti difensivi conclusivi e, in particolare, di quello concesso per il deposito delle memorie di replica, che sarebbe scaduto solo il successivo9 settembre 2019. 1.4. Occorre dunque chiedersi quali siano gli effetti di tale violazione. Al riguardo, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, componendo il precedente contrasto , hanno statuito che la sentenza emessa “ ante tempus ” dal giudice del merito (di primo grado o di appello) senza attendere la scadenza dei termini concessi, ex art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (o anche di uno solo di essi) – e, a fortiori , in ipotesi di mancata concessione dei suddetti termini – è affetta da nullità per il solo fatto di impedire alle parti di esercitare con completezza il diritto di difesa,senza necessità che venga accertato in concreto il pregiudizio effettivo subìto dalla parte che si duole della violazione: per unverso, infatti, essa violazione incide direttamente sugli strumenti previsti dalla legge processuale per l’attuazione del contraddittorio, che costituiscono non solo il contenuto di poteri processuali ma anche l’ oggetto d i fa coltà riconducibili al diritto inviolabile di difesa; per altro verso, la garanzia del contraddittorio non deve essere limitata al momento introduttivo del giudizio, ma, trovando fondamento nel diritto di difesa, deve potersi attuare in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo ( C ass., Sez. Un., 25/11/2021, n. 36596). 1.5. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, e dal suo accoglimento restano assorbiti gli altri motivi. A.C. 06.10.2022 N. R.G. 13279/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato , anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al [OSCURATO:PERSONA], in persona