CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 22464/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza del 12 novembre 2024, in parziale accoglimento dell’appello avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 15 ottobre 2024, ha escluso l’obbligo di indicare all’ufficio di polizia competente gli orari e i luoghi in cui era quotidianamente reperibile e di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni di luoghi e orari, nonché il divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e ha confermato nel resto il divieto di dimora nella Regione Sicilia, imposto ai sensi dell’art. 307, comma 1, cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Aquila in relazione all’art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 307 cod. proc. pen. e 54 ord. pen. 2.2. Violazione di legge per mancanza della motivazione. Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale non avrebbe esposto le ragioni sulle quali si fonda la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 2.3. Nullità dell’ordinanza per la mancanza della motivazione in relazione all’art. 283 cod. proc. pen. quanto alla inidoneità della diversa misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza in luogo del divieto di dimora nella regione Sicilia. 3. In data 26 febbraio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 3 marzo 2025 sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 307 cod. proc. pen. e 54 ord. pen. quanto all’’omessa considerazione del presofferto e, quindi, della pena in concreto ancora da espiare per cui, tenuto conto del periodo della detrazione per la liberazione anticipata, l’ordine di esecuzione da emettersi dovrebbe essere sospeso e questo renderebbe ingiustificata l’applicazione della misura. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, il computo del periodo del presofferto e la considerazione circa l’incidenza dei giorni eventualmente concessi a titolo di liberazione anticipata sono rimessi alla valutazione futura di un’altra autorità giudiziaria per cui ogni previsione è allo stato impossibile e, soprattutto, questa non compete al giudice della cognizione. 3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine al secondo motivo. Il Tribunale, infatti, preso atto che la misura è stata applicata a seguito della richiesta presentata dal Procuratore generale in data 15 ottobre 2024, ha dato conto, con motivazione congrua e coerente, delle ragioni per le quali, nonostante il decorso del termine massimo per la custodia in carcere, devono ritenersi ancora sussistenti le esigenze cautelari specialpreventive in conformità a quanto disposto dall’art. 307, comma 1, cod. proc. pen. e considerato il mancato superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il terzo motivo non è consentito ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La questione relativa alla possibilità di applicare una diversa e gradata misura e, nello specifico, quanto alla idoneità dell’obbligo di dimora nel comune di residenza in luogo del divieto di dimora nella regione Sicilia non era stata dedotta con l’atto di appello e non era stata pertanto devoluta al giudice dell’impugnazione che, quindi, non era tenuto a fornire alcuna motivazione sul punto e ora, in conseguenza, la parte non ha titolo per dolersene. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil