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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 11680/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24219-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.1 AVEZZANO - SULMONA - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Ric. 2022 n. 24219 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 2 - domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35/B , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -controricorrente- e REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 33/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 11/01/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] srlin liquidazione, con ricorso dell’ottobre 2018, ha promosso, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] -Sede di L’Aquila, un giudizio per sentire condannare l’[OSCURATO:PERSONA] di Avezzano–Sulmona– L’Aquila e la Regione Abruzzo, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.116.275,28, in via principale, a titolo di saldo del corrispettivo, non integralmente corrisposto, risultante da alcune fatture (detratta la parte già richiesta dalla struttura privata nella misura del 40%,corrispondente al saldo previsto nel contratto, avente ad oggetto prestazioni sanitarie ospedaliere, inter partes, con ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Pescara n. 607/2010, il cui giudizio di opposizione è pendente dinanzi al Tribunale di L’Aquila), emesse per prest azioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio con il [OSCURATO:PERSONA] abruzzese a pazienti extra-regionali, provenienti da altre Regioni, Ric. 2022 n. 24219 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 3 - nell’anno 2005, ovvero, in via subordinata, a titolo di indennizzo ex art.2041c.c.

Pendente il suddetto giudizio amministrativo n. 439/2018 R.G. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ha proposto (in vista dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al giudice amministrativo) un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato il 4/10/2022, nei confronti della ASL n. 1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila (che resiste con controricorso notificato il 14/11/22) e della Regione Abruzzo (che resiste con controricorso notificato il 27/10/2022).

La ricorrente, sebbene essa medesima avesse inizialmente adito il giudice amministrativo, ha chiesto, manifestando dubbi sulla persistente validità delle pronunce addotte per sostenerne la giurisdizione(la sentenza n. 153/2010 del Tribunale dell’Aquila che ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo n. 165/2006, ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 3.228.182,616, a titolo di saldo, per l’anno 2005, delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura privata in favore di pazienti extraregionali, per difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la controversia rimessa alla cognizione del TAR Abruzzo, pronuncia confermata dalla Corte d’appello dell ’Aquila, con sentenza n. 33/2018), alla luce di successive pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, dichiararsi la giurisdizione del Tribunale civile dell ’Aquila, vertendo la controversia sull’accertamento del diritto di credito vantato dalla struttura privata ed essendo il regolamento ammissibile ex art.41 c.p.c. (per non essersi ancora pronunciato l’adito giudice amministrativo s ull ’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dalle parti resistenti [OSCURATO:PERSONA] e Regione Abruzzo).

Come si evince dal controricorso della ASL n. 1, il [OSCURATO:PERSONA]Aquila, con ordinanza n. 366/2022, ha sospeso il giudizio amministrativo fino alla pronuncia sulla questione di giurisdizione.

Ric. 2022 n. 24219 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 4 - La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (la quale, nel giudizio amministrativo, ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo) ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già azionato, in sede monitoria, la medesima pretesa creditoria, sulla base delle stesse fatture, dinanzi al Tribunale dell’Aquila, ottenendo un decreto ingiuntivo n. 165/2006, per la somma di € 3.228.182,616, che era stato poi revocato, in sede di opposizione ex art.645 c.p.c., dal Tribunale, con sentenza n. 153/2010, di declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo (vertendo sull’esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione nella determinazione di indennità, canoni o corrispettivi, stante la contestazione anche della delibera regionale di fissazione autoritativa di tetti di spesa), pronuncia confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila con sentenza n. 33/2018; la Asl rileva che, stante la natura non impugnatoria del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, nel giudizio riassunto o riproposto dalla parte, non può essere richiesto il regolamento preventivo di giurisdizione, esperibile solo ove una decisione sulla giurisdizione nell’unitario giudizio non sia stata ancora pronunciata , mentre, nella specie, sono già intervenute due pronunce confermative in punto di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] si è rimessa alla decisione delle Sezioni Unite in punto di giurisdizione.

Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando, in punto di ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto inteso «riassumere» il giudizio originariamente promosso dinanzi al giudice ordinario, tanto che alcun riferimento ad una riassunzione compare nel ricorso al TAR, che comunque è stato Ric. 2022 n. 24219 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 5 - notificato alle controparti presso le sedi legali e non presso i procuratori costituiti e considerato, in particolare, che non vi è quell’identità di causa che è il presupposto della riassunzione con translatio iudicii, poiché il credito azionato è maggiore di quello azionato in via monitoria dinanzi al Tribunale dell’Aquila – giudizio da cui sono scaturite le sentenze nn. 153/2010 del Tribunale e 33/2018 della Corte d’appello – e concerne più fatture; ciò posto la controversia, ad avviso della ProcuraGenerale, spetta al giudice ordinario, vertendo su domanda di pagamento di corrispettivi per prestazioni erogate da struttura privata in regime di accreditamento a pazienti residenti fuori dalla Regione, domanda cui si oppone il tetto di spesa fissato nella delibera D.R. n. 1036/2005 (Cass. Sez.Un. n 28053/2018 e successiva giurisprudenza conforme).

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione risultaammissibile.

La sentenza n. 33/2018 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello dell’Aquila, con la quale era confermata la sentenza di primo grado n. 153/2010 di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, per essere la controversia rimessa al giudice amministrativo, e di conseguente nullità de decreto ingiuntivo opposto, ha riguardato un giudizio di opposizione promosso (per superamento del tetto di spesa previsto da delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 1036/2005) dalla ASL n. 1 di Avezzano–Sulmona–L ’Aquila, già USL n. 4 di L’Aquila, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso il decreto ingiuntivo n. 165/2006, con il quale si era ingiunto all’Azienda sanitaria di pagare l’importo di € 3.228.182,616 alla struttura privata, provvisoriamente accreditata dalla Regione Abruzzo, in relazione a prestazioni sanitarie ospedaliere rese tra l’agosto e il dicembre Ric. 2022 n. 24219 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 6 - dell’anno 2005, a pazienti residenti fuori dalla Regione Abruzzo, oggetto di un accordo inter partes del 19/4/2005, il cui corrispettivo era portato dalle fatture nn. 5742/2005, 71512005, 7980/2005, 11/2006.

Il presente giudizio, nell’ambito del quale è sollevato, ai sensi dell’art.41 c.p.c., il regolamento preventivo di giurisdizione, è stato, invece, promosso, con ricorso del 19/10/2018, dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzo, Sede di L’aquila, nei confronti della ASLn. 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila e della Regione Abruzzo, per sentire condannare le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento dell’importo complessivo di € 5. 116.275,28, in via principale, a titolo di corrispettivo dovuto alla ricorrente per le prestazioni sanitarie ospedaliere erogate durante l’anno 2005 ai pazienti non residenti nella Regione Abruzzo, in virtù dell’accordo negoziale sottoscritto il 19/4/2005, corrispettivo residuo, non saldato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo al periodo gennaio- dicembre 2005 portato da alcune fatture (così indicate nell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, pagg. 2-3- 4: a) quanto alle fatture solo parzialmente pagate, quelle nn. 2270/2005, 3204/2005, 4189/2005, 5026/2005, 5742/20056244/2005, 7151/2005, 7980/2005; b) quanto alle fatture rimaste inevase, quelle nn. 8822/2005, 9165/2005, 9166/2005, 9167/2005, 9168/2005, 9169/2005, 7787/2005, 9170/2005, 9171/2005, 9172/2005, 9173/2005, 9174/2005, 9175/2005), ovvero, in via subordinata, a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c., detratta una parte (corrispondente al saldo previstoin contratto), già azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] in via monitoria con un ricorso per decreto ingiuntivo, emesso con il n. 607/2010, il cui giudizio di opposizione era pendente, all’epoca, dinanzi al Tribunale competente.

Nel suddetto ricorso, privo di espressioni quali «riassunzione» o «riproposizione», e notificato alla parte resistente [OSCURATO:PERSONA] presso la sede Ric. 2022 n. 24219 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 7 - legale (non presso gli originari procuratori costituiti nei giudizi civili dinanzi al giudice ordinario), nonché anche alla Regione Abruzzo (parte non coinvolta direttamente nei giudizi dinanzi al giudice ordinario), in punto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, si è dato atto delle sentenze nn. 153/2010 del Tribunale dell’Aquila e 33/2018 della Corte d’Appello dell’Aquila, di declaratoria didifetto di giurisdizione del giudice ordinario, al fine di spiegare le ragioni della scelta del giudice adito.

Orbene, come osserva il P.G., il giudizio promosso nel 2018 dinanzi al TAR Abruzzo ha ad oggetto un corrispettivo maggiore, richiesto in relazione a più fatture, rispetto a quelle già azionate in via monitora nel 2006 dinanzi al Tribunale dell’Aquila, da cui sono scaturite le sentenze nn. 153/2010 e 33/2018, di primo e secondo grado.

Difetta pertanto, ai fini della riassunzione con translatio iudicii, il requisito necessario dell’identità di causa.

Invero, anche nella ipotesi di una translatio effettuata prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2, queste Sezioni Unite (Cass. n . 23596 del 2010) hanno chiarito che: « ilprocesso iniziato davanti ad un giudice, che ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per quanto inizialmente introdotto davanti a giudice carente della, giurisdizione.

Mediante l'istituto della translatio iudicii si mira proprio a realizzare la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, con esclusione della necessità della riproposizione ex novo della domanda, allorché il giudizio è riattivato innanzi al giudice provvisto di giurisdizione, secondo i principi fissati dalla Corte cost, (sent. 12.3.2007, n. 77) e dalle S.U. di questa Corte (22.2.2007, n. 4109)» (conf.

Cass. Sez.Un. n. 9130/2011).

Ric. 2022 n. 24219 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 8 - Pur nel necessario adattamento del petitum, in caso di pronuncia che declini la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, nel passaggio da un processo esclusivamente di cognizione ad uno di tipo prevalentemente impugnatorio (Cass. Sez.Un. n. 25837/2016), la domanda riproposta, ai fini della translatio, avrebbe dovuto avere contenuto non diverso dalla precedente, dinanzi al giudice munito di giurisdizione.

Il che, nella specie, non ricorre.

Ne consegue che il presente regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, ai sensi dell’art.41 c.p.c., essendo legittimato a ricorrervi, attesa la natura oggettiva dell'interesse alla corretta soluzione della questione di giurisdizione, anche il soggetto che, avendo instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia poi (spontaneamente o su eccezione della controparte) ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta da lui effettuata (Cass., Sez.Un., n. 15237/2011, n. 27990 del 2013, n. 1918 e 21260 del 2016, n. 21524 del 2017).

2. Nel merito, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, come indicato dalle parti resistenti e come, infine, riconosciuto dalla stessa ricorrente.

2.1. Invero, il petitumsostanziale attiene a domanda di pagamento di corrispettivi per prestazioni erogate da struttura privata in regime di accreditamento a pazienti residenti fuori Regione, a cui si oppone, in via incidentale per resistere alla pretesa creditoria, il superamento del «tetto massimo di spesa» fissato in una delibera della [OSCURATO:PERSONA] (la n. 1036/2005).

2.2. Occorre, anzitutto, rammentare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez.

Un., n. 603/2005), posto che i rapporti fra le AUSL e le strutture private, anche a seguito del passaggio dal regime di convenzionamento al regime dell'accreditamento, hanno conservato immutata la propria natura di Ric. 2022 n. 24219 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 9 - concessione di pubblico servizio, le controversie ad essi relative appartengano, in forza dell'art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione di «quelle concernenti indennit̀ , canoni ed altri corrispettivi » che restano invece soggette alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sono tali le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la pubblica amministrazioneconcedente e il concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla pbblica amministrazione per la tutela d'interessi generali.

Al contrario, laddove la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amninistrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra pubblica amministrazione e concessionario si configura secondo il binomio «potere-interesse» e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., Sez.

Un., n. 10149/2012).

Si èinoltre precisato, sulla scorta della ripartizione introdotta dall'art. 133 d.lgs. 104/2010, che le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ove non coinvolgano l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione, nè la verifica dell'azi one autoritativa della publica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investano l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi, involgendo, quindi, l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull' «an», sia sul «quantum» del corrispettivo (Cass., Sez.

Un., n. 411/2007).

2.3. Ora, con riguardo a domanda, sempre in tema di attivitàsanitaria esercitata in regime di c.d. accreditamento, di condanna della Asl al Ric. 2022 n. 24219 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 10 - pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd.

«tetti di spesa» e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilitàdelle predette prestazioni, queste Sezioni Unite hanno chiarito che la controversia «rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimit̀ dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio » (Cass., Sez.

Un., n. 26200/2019).

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., n. 372/2021, che richiama Cass., Sez.Un., n. 26200/2019 e Cass., Sez.

U., n. 28053/2018) ha, da ultimo, affermato che «in tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio.

Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a Ric. 2022 n. 24219 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 11 - concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo» (in termini anche Cas.

Sez.Un., n. 20161/2021).

Nella fattispecie, la domanda della struttura privata atteneva al pagamento di prestazioni effettuate in regime di accreditamento «oltre i tetti di spesa prefissati» e si è chiarito che,solo laddove la parte creditrice nella riformulazione della domanda, in replica alle eccezioni dell’amministrazione pubblica convenuta, richieda di accertare, con efficacia di giudicato, l'illegittimità dell'attività provvedimentale determinativa dei « cd. saldi extrabudget», di cui la P.A. ha eccepito la rilevanza, tale controversia è attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, cosicché il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il proposto regolamento preventivo va risolto – in conformit à anche alle conclusioni del P G - con l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, avanti alla quale le parti vanno rimesse

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24219-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.1 AVEZZANO - SULMONA - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Ric. 2022 n. 24219 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 2 - domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35/B , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -controricorrente- e REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 33/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 11/01/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] srlin liquidazione, con ricorso dell’ottobre 2018, ha promosso, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] -Sede di L’Aquila, un giudizio per sentire condannare l’[OSCURATO:PERSONA] di Avezzano–Sulmona– L’Aquila e la Regione Abruzzo, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.116.275,28, in via principale, a titolo di saldo del corrispettivo, non integralmente corrisposto, risultante da alcune fatture (detratta la parte già richiesta dalla struttura privata nella misura del 40%,corrispondente al saldo previsto nel contratto, avente ad oggetto prestazioni sanitarie ospedaliere, inter partes, con ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Pescara n. 607/2010, il cui giudizio di opposizione è pendente dinanzi al Tribunale di L’Aquila), emesse per prest azioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio con il [OSCURATO:PERSONA] abruzzese a pazienti extra-regionali, provenienti da altre Regioni, Ric. 2022 n. 24219 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 3 - nell’anno 2005, ovvero, in via subordinata, a titolo di indennizzo ex art.2041c.c. Pendente il suddetto giudizio amministrativo n. 439/2018 R.G. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ha proposto (in vista dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al giudice amministrativo) un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato il 4/10/2022, nei confronti della ASL n. 1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila (che resiste con controricorso notificato il 14/11/22) e della Regione Abruzzo (che resiste con controricorso notificato il 27/10/2022). La ricorrente, sebbene essa medesima avesse inizialmente adito il giudice amministrativo, ha chiesto, manifestando dubbi sulla persistente validità delle pronunce addotte per sostenerne la giurisdizione(la sentenza n. 153/2010 del Tribunale dell’Aquila che ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo n. 165/2006, ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 3.228.182,616, a titolo di saldo, per l’anno 2005, delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura privata in favore di pazienti extraregionali, per difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la controversia rimessa alla cognizione del TAR Abruzzo, pronuncia confermata dalla Corte d’appello dell ’Aquila, con sentenza n. 33/2018), alla luce di successive pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, dichiararsi la giurisdizione del Tribunale civile dell ’Aquila, vertendo la controversia sull’accertamento del diritto di credito vantato dalla struttura privata ed essendo il regolamento ammissibile ex art.41 c.p.c. (per non essersi ancora pronunciato l’adito giudice amministrativo s ull ’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dalle parti resistenti [OSCURATO:PERSONA] e Regione Abruzzo). Come si evince dal controricorso della ASL n. 1, il [OSCURATO:PERSONA]Aquila, con ordinanza n. 366/2022, ha sospeso il giudizio amministrativo fino alla pronuncia sulla questione di giurisdizione. Ric. 2022 n. 24219 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 4 - La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (la quale, nel giudizio amministrativo, ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo) ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già azionato, in sede monitoria, la medesima pretesa creditoria, sulla base delle stesse fatture, dinanzi al Tribunale dell’Aquila, ottenendo un decreto ingiuntivo n. 165/2006, per la somma di € 3.228.182,616, che era stato poi revocato, in sede di opposizione ex art.645 c.p.c., dal Tribunale, con sentenza n. 153/2010, di declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo (vertendo sull’esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione nella determinazione di indennità, canoni o corrispettivi, stante la contestazione anche della delibera regionale di fissazione autoritativa di tetti di spesa), pronuncia confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila con sentenza n. 33/2018; la Asl rileva che, stante la natura non impugnatoria del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, nel giudizio riassunto o riproposto dalla parte, non può essere richiesto il regolamento preventivo di giurisdizione, esperibile solo ove una decisione sulla giurisdizione nell’unitario giudizio non sia stata ancora pronunciata , mentre, nella specie, sono già intervenute due pronunce confermative in punto di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] si è rimessa alla decisione delle Sezioni Unite in punto di giurisdizione. Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando, in punto di ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto inteso «riassumere» il giudizio originariamente promosso dinanzi al giudice ordinario, tanto che alcun riferimento ad una riassunzione compare nel ricorso al TAR, che comunque è stato Ric. 2022 n. 24219 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 5 - notificato alle controparti presso le sedi legali e non presso i procuratori costituiti e considerato, in particolare, che non vi è quell’identità di causa che è il presupposto della riassunzione con translatio iudicii, poiché il credito azionato è maggiore di quello azionato in via monitoria dinanzi al Tribunale dell’Aquila – giudizio da cui sono scaturite le sentenze nn. 153/2010 del Tribunale e 33/2018 della Corte d’appello – e concerne più fatture; ciò posto la controversia, ad avviso della ProcuraGenerale, spetta al giudice ordinario, vertendo su domanda di pagamento di corrispettivi per prestazioni erogate da struttura privata in regime di accreditamento a pazienti residenti fuori dalla Regione, domanda cui si oppone il tetto di spesa fissato nella delibera D.R. n. 1036/2005 (Cass. Sez.Un. n 28053/2018 e successiva giurisprudenza conforme). La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione risultaammissibile. La sentenza n. 33/2018 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello dell’Aquila, con la quale era confermata la sentenza di primo grado n. 153/2010 di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, per essere la controversia rimessa al giudice amministrativo, e di conseguente nullità de decreto ingiuntivo opposto, ha riguardato un giudizio di opposizione promosso (per superamento del tetto di spesa previsto da delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 1036/2005) dalla ASL n. 1 di Avezzano–Sulmona–L ’Aquila, già USL n. 4 di L’Aquila, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso il decreto ingiuntivo n. 165/2006, con il quale si era ingiunto all’Azienda sanitaria di pagare l’importo di € 3.228.182,616 alla struttura privata, provvisoriamente accreditata dalla Regione Abruzzo, in relazione a prestazioni sanitarie ospedaliere rese tra l’agosto e il dicembre Ric. 2022 n. 24219 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 6 - dell’anno 2005, a pazienti residenti fuori dalla Regione Abruzzo, oggetto di un accordo inter partes del 19/4/2005, il cui corrispettivo era portato dalle fatture nn. 5742/2005, 71512005, 7980/2005, 11/2006. Il presente giudizio, nell’ambito del quale è sollevato, ai sensi dell’art.41 c.p.c., il regolamento preventivo di giurisdizione, è stato, invece, promosso, con ricorso del 19/10/2018, dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzo, Sede di L’aquila, nei confronti della ASLn. 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila e della Regione Abruzzo, per sentire condannare le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento dell’importo complessivo di € 5. 116.275,28, in via principale, a titolo di corrispettivo dovuto alla ricorrente per le prestazioni sanitarie ospedaliere erogate durante l’anno 2005 ai pazienti non residenti nella Regione Abruzzo, in virtù dell’accordo negoziale sottoscritto il 19/4/2005, corrispettivo residuo, non saldato dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo al periodo gennaio- dicembre 2005 portato da alcune fatture (così indicate nell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, pagg. 2-3- 4: a) quanto alle fatture solo parzialmente pagate, quelle nn. 2270/2005, 3204/2005, 4189/2005, 5026/2005, 5742/20056244/2005, 7151/2005, 7980/2005; b) quanto alle fatture rimaste inevase, quelle nn. 8822/2005, 9165/2005, 9166/2005, 9167/2005, 9168/2005, 9169/2005, 7787/2005, 9170/2005, 9171/2005, 9172/2005, 9173/2005, 9174/2005, 9175/2005), ovvero, in via subordinata, a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c., detratta una parte (corrispondente al saldo previstoin contratto), già azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] in via monitoria con un ricorso per decreto ingiuntivo, emesso con il n. 607/2010, il cui giudizio di opposizione era pendente, all’epoca, dinanzi al Tribunale competente. Nel suddetto ricorso, privo di espressioni quali «riassunzione» o «riproposizione», e notificato alla parte resistente [OSCURATO:PERSONA] presso la sede Ric. 2022 n. 24219 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 7 - legale (non presso gli originari procuratori costituiti nei giudizi civili dinanzi al giudice ordinario), nonché anche alla Regione Abruzzo (parte non coinvolta direttamente nei giudizi dinanzi al giudice ordinario), in punto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, si è dato atto delle sentenze nn. 153/2010 del Tribunale dell’Aquila e 33/2018 della Corte d’Appello dell’Aquila, di declaratoria didifetto di giurisdizione del giudice ordinario, al fine di spiegare le ragioni della scelta del giudice adito. Orbene, come osserva il P.G., il giudizio promosso nel 2018 dinanzi al TAR Abruzzo ha ad oggetto un corrispettivo maggiore, richiesto in relazione a più fatture, rispetto a quelle già azionate in via monitora nel 2006 dinanzi al Tribunale dell’Aquila, da cui sono scaturite le sentenze nn. 153/2010 e 33/2018, di primo e secondo grado. Difetta pertanto, ai fini della riassunzione con translatio iudicii, il requisito necessario dell’identità di causa. Invero, anche nella ipotesi di una translatio effettuata prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2, queste Sezioni Unite (Cass. n . 23596 del 2010) hanno chiarito che: « ilprocesso iniziato davanti ad un giudice, che ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per quanto inizialmente introdotto davanti a giudice carente della, giurisdizione. Mediante l'istituto della translatio iudicii si mira proprio a realizzare la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, con esclusione della necessità della riproposizione ex novo della domanda, allorché il giudizio è riattivato innanzi al giudice provvisto di giurisdizione, secondo i principi fissati dalla Corte cost, (sent. 12.3.2007, n. 77) e dalle S.U. di questa Corte (22.2.2007, n. 4109)» (conf. Cass. Sez.Un. n. 9130/2011). Ric. 2022 n. 24219 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 8 - Pur nel necessario adattamento del petitum, in caso di pronuncia che declini la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, nel passaggio da un processo esclusivamente di cognizione ad uno di tipo prevalentemente impugnatorio (Cass. Sez.Un. n. 25837/2016), la domanda riproposta, ai fini della translatio, avrebbe dovuto avere contenuto non diverso dalla precedente, dinanzi al giudice munito di giurisdizione. Il che, nella specie, non ricorre. Ne consegue che il presente regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, ai sensi dell’art.41 c.p.c., essendo legittimato a ricorrervi, attesa la natura oggettiva dell'interesse alla corretta soluzione della questione di giurisdizione, anche il soggetto che, avendo instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia poi (spontaneamente o su eccezione della controparte) ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta da lui effettuata (Cass., Sez.Un., n. 15237/2011, n. 27990 del 2013, n. 1918 e 21260 del 2016, n. 21524 del 2017). 2. Nel merito, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, come indicato dalle parti resistenti e come, infine, riconosciuto dalla stessa ricorrente. 2.1. Invero, il petitumsostanziale attiene a domanda di pagamento di corrispettivi per prestazioni erogate da struttura privata in regime di accreditamento a pazienti residenti fuori Regione, a cui si oppone, in via incidentale per resistere alla pretesa creditoria, il superamento del «tetto massimo di spesa» fissato in una delibera della [OSCURATO:PERSONA] (la n. 1036/2005). 2.2. Occorre, anzitutto, rammentare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 603/2005), posto che i rapporti fra le AUSL e le strutture private, anche a seguito del passaggio dal regime di convenzionamento al regime dell'accreditamento, hanno conservato immutata la propria natura di Ric. 2022 n. 24219 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 9 - concessione di pubblico servizio, le controversie ad essi relative appartengano, in forza dell'art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione di «quelle concernenti indennit̀ , canoni ed altri corrispettivi » che restano invece soggette alla giurisdizione del giudice ordinario. Sono tali le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la pubblica amministrazioneconcedente e il concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla pbblica amministrazione per la tutela d'interessi generali. Al contrario, laddove la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amninistrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra pubblica amministrazione e concessionario si configura secondo il binomio «potere-interesse» e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., n. 10149/2012). Si èinoltre precisato, sulla scorta della ripartizione introdotta dall'art. 133 d.lgs. 104/2010, che le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ove non coinvolgano l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione, nè la verifica dell'azi one autoritativa della publica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investano l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi, involgendo, quindi, l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull' «an», sia sul «quantum» del corrispettivo (Cass., Sez. Un., n. 411/2007). 2.3. Ora, con riguardo a domanda, sempre in tema di attivitàsanitaria esercitata in regime di c.d. accreditamento, di condanna della Asl al Ric. 2022 n. 24219 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 10 - pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. «tetti di spesa» e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilitàdelle predette prestazioni, queste Sezioni Unite hanno chiarito che la controversia «rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimit̀ dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio » (Cass., Sez. Un., n. 26200/2019). Questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez.Un., n. 372/2021, che richiama Cass., Sez.Un., n. 26200/2019 e Cass., Sez. U., n. 28053/2018) ha, da ultimo, affermato che «in tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a Ric. 2022 n. 24219 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 11 - concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo» (in termini anche Cas. Sez.Un., n. 20161/2021). Nella fattispecie, la domanda della struttura privata atteneva al pagamento di prestazioni effettuate in regime di accreditamento «oltre i tetti di spesa prefissati» e si è chiarito che,solo laddove la parte creditrice nella riformulazione della domanda, in replica alle eccezioni dell’amministrazione pubblica convenuta, richieda di accertare, con efficacia di giudicato, l'illegittimità dell'attività provvedimentale determinativa dei « cd. saldi extrabudget», di cui la P.A. ha eccepito la rilevanza, tale controversia è attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, cosicché il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 3. Per tutto quanto sopra esposto, il proposto regolamento preventivo va risolto – in conformit à anche alle conclusioni del P G - con l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, avanti alla quale le parti vanno rimesse
Sentenza Cassazione n. 11680/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris