CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche (motivo 1) e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (motivo 2) sono reiterativi e generici in quanto la Corte di appello, escluso in fatto che potessero essere credute le giustificazioni addotte dal ricorrente che aveva affermato di essersi allontanato per procurarsi del metadone assente nella struttura comunitaria ove era ristretto, ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere adeguata la pena individuata dal Giudice di primo grado facendo pertinente riferimento alle risibili giustificazioni addotte e all'assenza di elementi positivamente apprezzabili (quanto a motivo 1) e di non scarsa offensività della condotta consistita nell'allontanamento dalla struttura solo dopo alcune ore dall'inizio degli arresti domiciliari, motivazione logica e completa, confermata dalle risultanze apprezzate in fatto, non sindacabili in sede di legittimità; osservato, infatti, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così