CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 42660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteisoetite le conclusioni del PG , I ' "Sk CY Qs\Jn\,-,:-- c-V,',.: ,,A.,,v,', \k;\.\-;->.,vA: Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari - sezione misure di prevenzione - ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso in data 14 luglio 2021, con cui il Tribunale di Bari, in funzione di giudice della prevenzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revoca della confisca, disposta con decreto del 18 aprile 2012, su un conto corrente, una polizza vita, un conto deposito titoli e un libretto nominativo presso Poste italiane, tutti accesi nel periodo temporale compreso tra l'aprile 2005 e il febbraio 2007. La richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile avendo il Tribunale rilevato che il fatto nuovo dedotto a fondamento della stessa, e cioè l'intervenuta assoluzione dal delitto di ricettazione del 2005 di [OSCURATO:PERSONA], era stato già vagliato sia in sede di merito che in sede di legittimità. A fronte dell'impugnazione degli interessati la Corte di appello ha osservato che in effetti l'assoluzione dal delitto di ricettazione del 26 febbraio 2005 è stata espressamente considerata sia nel decreto di confisca del 18 aprile 2012 sia dalla Corte di appello nel decreto del 10 gennaio 2013, sia infine dalla Corte di cassazione con la pronuncia del 10 gennaio 2014. Ha quindi rilevato che il tema della correlazione tra beni confiscati e pericolosità sociale del proposto Suriano è stato affrontato, sia pure implicitamente, anche nel decreto n. 11 del 2018 della Corte di appello di Bari che, pur menzionando la indicata assoluzione, ha concluso per la insussistenza della pericolosità sociale sino al 21 gennaio 1984. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso, per entrambi, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge per motivazione inesistente o meramente apparente. La richiesta di revisione era diretta a valorizzare il fatto, già rappresentato dalla precedente difesa e mai valutato dai giudici, della assoluzione di Suriano per non aver commesso il fatto dal reato di ricettazione commesso in data 24 ottobre 2002, in forza della sentenza della Corte di appello di Bari del 2 dicembre 2008. La Corte di appello ha omesso di confrontarsi con quanto richiesto dalla difesa, e ha reso una motivazione apparente, oggettivamente incomprensibile e scollegata rispetto a quanto argomentato dalla difesa. In nessuno dei provvedimenti richiamati dalla Corte di appello si è tenuto conto dell'assoluzione di Suriano del 2 dicembre 2009, per il reato di ricettazione del 24 ottobre 2002, per il sol fatto che quel procedimento penale risultava ancora tra i carichi pendenti.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che di seguito si espongono. 2. I ricorrenti hanno addotto come dato di novità, perché asseritamente non valutato dai giudici della prevenzione che hanno disposto la confisca, l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di ricettazione per un fatto commesso il 24 ottobre 2002. Il dato, nella prospettazione dei ricorsi, dovrebbe aver incidenza nella rivalutazione del periodo di cd. ragionevolezza temporale ai fini della presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto di confisca, dal momento che, considerando questa assoluzione prima non valutata, dovrebbe prendersi atto che la confisca è stata disposta su beni acqt.4Xisiti circa 18 anni dopo la commissione dell'ultimo fatto criminoso. I beni oggetto di confisca sono infatti un conto corrente bancario acceso il 6 febbraio 2007, una polizza vita accesa in pari data, un conto di deposito di titoli acceso il 23 gennaio 2007, un libretto nominativo accesso 1'11 aprile 2005. 3. I ricorrenti non hanno però considerato che i giudici della prevenzione hanno disposto la confisca pur tenendo conto di altra assoluzione, sempre per un delitto di ricettazione, ancor più significativa, nella prospettiva da essi delineata. Hannofinfattifargomentato sull'esistenza del periodo di cd. ragionevolezza temporale con espresso richiamo all'intervenuta assoluzione per un fatto di ricettazione del 2005, e quindi ancor più contiguo temporalmente al periodo degli acquisti oggetto di confisca. A fronte di questo dato, di sicura pregnanza, sarebbe stato onere dei ricorrenti specificare in che modo e per quali ragioni l'assoluzione per un fatto criminoso ancor più risalente dovrebbe avere una incidenza decisiva sì da poter condurre ad un giudizio prognostico di liberazione di quei beni dal vincolo ablativo. Nella prospettazione del dato di novità i ricorrenti non hanno pertanto adempiuto l'onere di articolazione specifica della doglianza, e ciò rende il motivo inammissibile. 4. Quel che poi ha valore dirimente, nel senso della manifesta infondatezza dei ricorsi, è che la Corte di appello di Bari, nel confermare in appello il decreto di confisca emesso dal Tribunale della stessa città il 18 aprile 2012, ha fondato il giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di vari precedenti, di vari fatti e varie segnalazioni, fatta però eccezione per l'episodio di ricettazione del 24 ottobre 2002, richiamato in aggiunta al significativo elenco e non pertanto con efficacia incidente sul contesto di delineata pericolosità sociale (fl. 18 del provvedimento del 10 gennaio 2013). 5. Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor