CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 27505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18871-2017 r.g., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesadagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 107/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/1/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] conferiva alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA](d’ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA] o solo Pederzolli) l’incarico di mediazione per la vendita di un immobile sito in Genova, con annesse licenza commerciale e attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività di rosticceria. [OSCURATO:PERSONA] immobiliare, sostenendo di aver reperito un acquirente disposto a versare il prezzo concordato- con il quale, tuttavia, il Frattini si era infine rifiutato di concludere l’affare - , conveniva in giudizio quest’ultimo , invocandone la condanna al pagamento della penale prevista dall’art. 5 del contratto, a tenore del quale “la [OSCURATO:PERSONA] si obbliga a corrispondere all’[OSCURATO:PERSONA], a titolo di penale, l’80% (ottanta) della somma totale delle provvigioni spettante dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], calcolata sul prezzo di vendita del presente incarico, solo nel caso in cui: a) la vendita non venisse perfezionata per errate informazioni, tali da averla pregiudicata, fornite all’[OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] oppure per rinuncia avendere alle condizioni stabilite; b) l’incarico conferito in esclusiva venisse revocato prima della sua scadenza oppure qualora la vendita dell’immobile venisse effettuata da soggetti diversi dall’[OSCURATO:PERSONA] incaricato, durante il periodo di validità del presente incarico”. Il Tribunale di Genova accoglieva la domanda, osservando come non potesse trovare applicazione la disciplina del codice del consumo, dal momento che [OSCURATO:PERSONA], nel concludere il contratto di mediazione con la Pederzolli, aveva agito non già in qualità di consumatore, bensì quale legale rappresentante della “[OSCURATO:SOCIETA]. dei fratelli Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] ed Ezio” (che all’interno dell’immobile esercitava l’attività commerciale di rosticceria), dunque nelle vesti di “professionista”; rigettava, inoltre, anche la domanda di riduzione della penale, ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 1384 c.c. Propose, quindi, appello ilFrattini, deducendo che oggetto della mediazione fosse il solo immobile (peraltro in comproprietà con la madre e i fratelli)e non anche l’azienda ivi esercitata , sicché egli aveva contrattato in qualità di consumatore, con conseguente nullità della clausola penale in applicazione degli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36 d.lgs. n. 206/2005. La Corte d’Appello di Genova accolse l’impugnazione, opinando che, al momento della conclusione del contratto di mediazione (contenente la clausola de qua), il Frattini non avesse speso la propria qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., ma ave sse agito come mero comproprietario dell’immobile (dunque di consumatore). Tanto premesso, il giudice di secondo grado ritenne che l’art. 5 delcontratto con la società di mediazione determinasse, in danno dell’appellante, “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” ai sensi dell’art. 33, comma 1, cod. cons., dal momento che faceva scattare la penalein un numero maggiore di casi rispetto a quelli in presenza dei quali, ai sensi del successivo art. 7, la stessa penale veniva comminata a carico del professionista (vale a dire “soltanto per l’ipotesi di rinuncia all’incarico prima del termine previsto dalle parti, e non già in relazione agli altri eventuali inadempimenti posti in essere dall’agenzia medesima”: così a pag. 5 della sentenza impugnata). Né la Pederzolli aveva dimostrato che la clausola (inseritain un formulario predisposto per la disciplina uniforme Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 4 - dei rapporti contrattuali) era stata oggetto di trattativa individuale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorsoPederzolli Immobiliare sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 190 e 345 c.p.c., sul presupposto che, dopo essersi costituito, nel processo di primo grado, unicamente in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] avesse eccepito la propria qualità di consumatore soltanto all’udienza successiva all’ammissione delle istanze istruttorie, sviluppando poi tale difesa, tardivamente, nella comparsa conclusionale di primo grado (e facendone ulteriormente oggetto di un motivo d’appello). 3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 cod. cons. (contenente la definizione di “consumatore”), dovendo la circostanza che all’interno dell’immobile si svolgesse l’attività della [OSCURATO:SOCIETA] far propendere, al contrario, per il riconoscimento, in capo al Frattini, della qualità di professionista (in quanto legale rappresentante della citata società). 4. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente censura la pronuncia impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 33 cod. cons., per avere erroneamente ritenuto sussistente il “significativo squilibrio”, presupposto per la valutazione di “vessatorietà” della clausola, nonostante leprevisioni delle due clausole penali (quella a carico del venditore dell’immobile ex art. 5 del contrattoe quella a carico del mediatore ex art. 7) “si differenzia[sser]o solo per prevedere a carico del venditore Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 5 - anche l’obbligo di dare corrette informazioni sulla vendita, tal[i] da poterla pregiudicare, mentre preved[esser]o per entrambi l’obbligo a non rinunciare agli impegni contrattualmente assunti prima della scadenza prevista” (pag. 19 del ricorso). E invero, secondo la ricorrente, considerate le diverse posizioni, nonché valutat[a] la previsione di cui al successivo art. 8, non può ritenersi che la pattuizione in merito alle corrette informazioni sia così rilevante da determinare lo squilibrio tra le obbligazioni delle parti” (ibidem). 5. Con il qua rto motivo di ricorso viene fatto valere l’omesso esame -ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. - della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si era costituito, in primo grado, nella sola qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., senza peraltro eccepire la propria carenza di legittimazione in tale qualità, “con conseguente preclusione all’applicabilità dell’art. 3 d.lgs. 206/2005”. Tale atteggiamento processuale confermava , secondo la ricorrente,la riferibilità (dal lato passivo) alla società dell’obbligazione dedotta in giudizio dal mediatore, con conseguente necessità di predicare, nei confronti della stessa, la qualità di professionista. 6. Con il quinto motivo, Pederzolli deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 36 del d.lgs. n. 206/2005, per non avere la Corte d’Appello considerato, nella valutazione circa la natura vessatoria della clausola n. 5, che essa “subordina l’insorgenza del credito ad una fruttuosa attività mediatoria, a cui segua, da parte del preponente, la rinuncia a vendere alle condizioni dallo stesso individuate”, così impingendo nell’oggetto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 2, cod. cons. 7. Il primo motivo di ricorso è infondato, dal momento che (anche) la nullità di protezione ex art. 36 d.lgs. n. 206/2005 è Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 6 - rilevabile d’ufficio, come sancito da Cass., Sez. Un., n. 26242/2014, alla cui stregua “la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) -che trascendono quelli del singolo”. Trattandosi di eccezione in senso lato, la nullità non soggiace alle preclusioni assertive, sicché è rilevabile, per la prima volta, anche in appello (si veda Cass., n. 19161/2020, secondo cui “il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c.”). Il rilievo officioso in appello è precluso solo quando sulla questione si sia formato il giudicato (eventualmente implicito), come di recente affermato da Cass., n. 21906/2019. Nel caso di specie, peraltro, la questione fu espressamente sollevata, nel giudizio di primo grado, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (riportata in seno al controricorso) , nella quale il giudice rigettò le istanze istruttorie delle parti, ritenendo che la causa potesse essere decisa “allo stato degli atti”, ricorrendo “i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 33, 34 e 36 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206”. Su di essa, pertanto, le parti furono messe in condizione di interloquire, e la decisione del giudice di primo grado (favorevole all’odierna ricorrente) fu fatta oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Genova. Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 7 - 8. Il secondo motivo di ricorso è in ammissibile , dal momento che, sotto le insegne del vizio di violazione di legge, tende, in realtà, ad infirmare la valutazione di fatto operata dal giudice di merito nel giudizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta. Si può utilmente richiamare, al riguardo, Cass., n. 4178/2007, secondo cui, “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione dellafattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa”(si veda anche Cass., n. 22348/2007). Nel caso in esame, la ricorrente non contesta l’individuazione, da parte del giudice di merito, dell’art. 3 cod. cons. quale norma astrattamente rilevante per la regolamentazione della fattispecie, e neppure ne censura l’interpretazione, ma si duole del la relativa, concreta applicazione sulla base delle risultanze processuali, le quali - secondo la tesi propugnata nel ricorso - avrebbero dovuto indurlo a riconoscere, in capo al Frattini, la qualità di professionista piuttosto che di consumatore. Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 8 - 9.Si può, quindi, passare all’esame del quarto motivo di ricorso, logicamente preliminare al terzo e al quinto, in quanto afferente alla qualità soggettiva del controricorrente, ai fini dell’applicabilità del plesso normativo delineato dal d.lgs. n. 206/2005.Il motivo è inammissibile, poiché censura alla stregua del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. l’errata interpretazione di un fatto processuale (la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] non in proprio, bensì quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].) e non già sostanziale (si veda, sul punto, Cass., n. 17761/2016 - di recente confermata da Cass., n. 10525/2022 -, alla cui stregua “il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo”). Nel caso di specie, peraltro, il “fatto” indicato dalla ricorrente è stato valutato dalla Corte d’Appello, che lo ha espressamente ritenuto irrilevante ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, in capo alFrattini, al momento della conclusione del contratto di mediazione. 10.Il terzo e il quinto motivo di ricorso (che possono esaminarsi congiuntamente, in virtù della evidente connessione) sono infondati. Premesso che “la nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, nell'art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 9 - contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso” (Cass., n. 36740/2021), è stato, di recente, affermato da questa Corte, con specifico riguardo alla fattispecie della mediazione, che “la clausola del contratto che riservi al mediatore, in caso di recesso anticipato del preponente, una penale commisurata al prezzo di vendita del bene, indipendentemente dall'attività di ricerca di acquirenti che il mediatore abbia concretamente svolto per la conclusione dell'affare, non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto o al corrispettivo, nel senso di cui all'art. 34, comma 2, c.cons., e non si sottrae pertanto alla valutazione di vessatorietà, che il giudice è tenuto a compiere d'ufficio, sia al fine di verificare se la clausola determini un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 33, comma 1, c.cons., sia per il suo potenziale contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. e), c.cons., in base al quale si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere” (Cass., n. 19565/2020, relativa a una clausola che prevedeva l’obbligo, per i mandanti, di corrispondere al mediatore l’1% del prezzo di vendita, in caso di recesso anticipato dal contratto, a fronte di una provvigione fissata nella percentuale dell’1,5%del prezzo per il caso di positiva conclusione dell’affare). Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 10- Nel caso in esame, la clausola di cui si discute impone va al mandante una prestazione pecuniaria (espressamente qualificata “a titolo di penale”) nel caso di “rinuncia a vendere alle condizioni stabilite” (art. 5, lett. a), ult. parte, del contratto concluso tra le parti). I motivi di ricorso che in questa sede vengono in rilievo censurano la valutazione di vessatorietà della stessa, operata dal giudice di merito, sotto un duplice profilo: da un lato (motivo n. 3), ritenendo che il complessivo esame della disposizione, in uno con quelle contenute nei successivi artt. 7 e 8 del contratto, impedisca di ritenere integrato un “significativo squilibrio” alla stregua dell’art. 33, comma 1, cod. cons.; dall’altro (motivo n. 5), ritenendo che la clausola afferisca, in realtà, all’oggetto del contratto (sì da essere sottratta al sindacato di vessatorietà ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. cons.), in quanto farebbe riferimento al corrispettivo spettante al mediatore per l’attività professionale svolta fino al momento della rinuncia da parte del cliente. La ricorrente richi ama, sul punto, Cass., n. 22357/2010, secondo cui , “ in tema di mediazione, qualora sia previsto in contratto -per il caso in cui il conferente l'incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l'affare propostogli dal mediatore - un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. proc. civ. (ora art. 33, comma primo, codice del consumo), salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata. Qualora, invece, il rifiuto di concludere l'affare tragga origine da circostanze ostative, di cui il conferente l'incarico abbia omesso Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 11 - di informare il mediatore al momento della conclusione del contratto o cui abbia dato causa successivamente, è configurabile una responsabilità dello stesso conferente per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In tal caso la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 1469 bis, comma terzo, n. 6, cod. civ., (ora art. 33, comma secondo, lett. f, codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva”. Il ragionamento deve muovere dall’assunto che “ colui che dà incarico ad un mediatore è libero di concludere o meno l'affare, e poiché la provvigione spetta al mediatore solo in caso di conclusione dell'affare stesso, ne deriva che di nulla può dolersi il mediatore se il committente, avvalendosi della facoltà che la legge gli attribuisce, non addivenga a detta conclusione, avendo egli solo diritto, in tal caso, al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1756 c.c., restando, viceversa, escluso qualsiasi obbligo di risarcimento per i danni che il mediatore deduca di aver subito per non aver percepito la provvigione”(Cass., n. 5095/2006). La previsione contrattuale fa, dunque, astratto riferimento (quantomeno anche) a un contegno del preponente non integrante inadempimento contrattuale (contegno, peraltro, effettivamente ricorrente nel caso di specie, in virtù della premessa appena svolta circa l’insussistenza di un obbligo alla conclusione del contratto).Escluso, dunque, il riferimento all’art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons. ( il quale - per l’appunto - contiene uno specifico riferimento alla previsione del pagamento di una somma di danaro“a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente”, per il caso di “inadempimento o di Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 12- ritardo nell’adempimento”), la valutazione del giudice di merito circa (la sussistenza di un “significativo squilibrio” e, quindi) la vessatorietà della clausola si è incentrata sul numero e sulla varietà dei casi nei quali la mancata conclusione dell’affare, per un fatto afferente alla sfera giuridica del consumatore, si sarebbe tradotta per costui nel pagamento di una somma superiore a quella (da lui) dovuta per l’ipotesi di vendita dell’immobile. La prospettiva da cui esaminare la fattispecie (come ventilato dalla stessa ricorrente nell’ultimo motivo di ricorso) è, allora, quella di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 1, e 34, comma 2, cod. cons., dovendosi conseguentemente verificare se la prestazione pecuniaria in discorso s’innesti, in definitiva, sul sinallagma contrattuale, nel senso di tr arre la propria ragion d’essere dalla (contro)prestazione (comunque) svolta dal mediatore, sia pure integrante un “fatto diverso”dalla conclusione dell’affare (fatto che- come ben esplicita Cass., n. 7067/2002, in motivazione - può consistere nell’”avere il mediatore svolto per un certo tempo una concreta attività di ricerca di terzi interessati all’affare ed essere pervenuto al risultato entro un certo termine od anche non esservi pervenuto, se prima della scadenza del termine la parte ritira l’incarico al mediatore: in questi casi la provvigione costituisce il compenso per aver il mediatore assunto ed adempiuto l’obbligo di impegnare la propria organizzazione nella ricerca del terzo interessato all’affare”). Puntualizza, in argomento, Cass., n. 22357/2010 (in motivazione)che, proprio in considerazione del disposto dell’art. 34, comma 2, cod. cons., “nel patto intercorso tra preponente e mediatore deve dunque essere chiarito che, in caso di mancata conclusione dell’affare per oggettivamente ingiustificato rifiuto del preponente, il compenso del mediatore sarà dovuto per l’attività sino a quel Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 13- momento esplicata. Se tanto non sia chiaro, l’adeguatezza del corrispettivo per l’ipotesi di mancata conclusione dell’affare dovrà essere apprezzata dal giudice, che potrà concludere nel senso del significativo squilibrio delle prestazioni e dunque per l’inefficacia della clausola ex art. 1469 quinquies, comma 1, c.c. (o pe r l a sua nullità ex art. 36, comma 1, del codice del consumo), segnatamente se il diritto al compenso per il caso di mancata conclusione dell’affare sia fissato in misura indipendente dal tempo per il quale l’attività del mediatore s’è protratta prima del rifiuto del preponente”. Nel caso di specie, al di là del (pur significativo) utilizzo del termine “penale” (in luogo, per esempio, di “corrispettivo” o “compenso”), la clausola fa discendere il diritto del mediatore ad esigere la somma sopra indicata al fatto in sé del la m ancata conclusione del contratto di compravendita, non contenendo alcuna “graduazione” della stessa in funzione, per esempio, dell’entità e della durata dell’attività concretamente svolta dal professionista prima di tale evento. Ne consegue che non merita censura il ragionamento della Corte d’Appello, nella parte in cui ha escluso l’applicazione, al caso di specie, dell’art. 34, comma 2, cod. cons., valutando“squilibrata” una prestazione sganciata dal contenuto tipico dello schema contrattuale de quo, la quale finiva per assumere un’evidente coloritura sanzionatoria del fatto in sé della mancata conclusione dell’affare per fatto “imputabile” al preponente 11. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento di legittimità (che si liquidano in dispositivo). Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha aggiunto il comma 1-quater Ric. 2017 n. 18871sez. S2 - ud. 8 - 3 - 2022 - 14- dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello- se dovuto -previsto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento di legittimità, che si liquidano in € 2.300,00 per