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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10564/2026

Testo disponibile della fonte

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ppolito– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.1394/I/17, depositata il 16/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.

TK501F401705/2013, concui l’Ufficio aveva determinato una maggiore imposta a titolo di Irpef, perl’anno 2008, in conseguenza della plusvalenza derivante dal maggiorprezzo percepito di euro 1.235.000,00 in luogo di quello di euro600.000,00 indicato nel rogito del 14/10/2008, avente ad oggetto lavendita, da parte del contribuente e del fratello [OSCURATO:PERSONA], in quantoNumero registro generale 24642/2017Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 10564/2026Data pubblicazione 21/04/2026comproprietari, di un terreno in Ladispoli, riportato in catasto al foglio 69,p.lla 22, ed al foglio 73, p.lle 525 e 997, pervenuto ai venditori con attodel 2005.La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale del Lazio, chiedendo che l’avviso diaccertamento fosse dichiarato legittimo in relazione al prezzo di venditaindicato nel rogito.La CTR accoglieva il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi aquattro motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato atto con il quale ha chiesto dipoter partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, vertentesull’inammissibilità dell’appello in quanto avente ad oggetto una domandanuova dell’Ufficio, con conseguente violazione dei diritti di difesa delcontribuente.La CTR non si è, invero, pronunciata sull’eccezione di inammissibilitàdel gravame, posto che l’Agenzia delle entrate, proponendo un appello“parziale”, aveva chiesto che la pretesa tributaria, oggetto dell’avviso diaccertamento, fosse rideterminata utilizzando a parametro l’importo delprezzo indicato nel rogito di compravendita, anziché il maggior prezzoasseritamente versato e generante la contestata plusvalenza.

Tuttavia,non era possibile salvare l’atto impositivo illegittimo, dovendo l’Ufficioemettere un nuovo avviso di accertamento e consentire al contribuente, inrelazione allo stesso, di valutare l’eventuale opportunità di adesione.Numero registro generale 24642/2017Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 10564/2026Data pubblicazione 21/04/2026L’appello era, inoltre, inammissibile in quanto privo di specificitànell’indicazione dei motivi di gravame.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 ed il travisamento dellasentenza di questa Corte n. 11543/2016 e della giurisprudenza della Cortedi Giustizia europea, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sulpresunto maggior valore rispetto a quello dichiarato nel rogito per larilevanza ai fini Irpef, nonché l’ultrapetizione e la violazione dell’art. 112c.p.c.3.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame del fatto decisivodella tardività dell’accertamento, la violazione e falsa applicazione dell’art.36-ter del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7, comma 1, della legge n.212/2000 e della legge n. 241/1990, nonché la violazione dei diritti delcontribuente.4.

Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza e delprocedimento e l’omesso esame delle sentenze definitive emesse tra leparti sulle stesse questioni, nonché la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697, primo comma, c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per non aver laCTR tenuto conto della sentenza dalla stessa emessa n. 4987/10/16, cheaveva respinto l’appello dell’Ufficio sulla medesima vicenda.5.

Deve, altresì, rilevarsi che, nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.,il contribuente richiama genericamente una serie di sentenze della CTP diRoma e della CTR del Lazio, asseritamente a sé favorevoli e passate ingiudicato, che produce anche in allegato a tale memoria.Tuttavia, non è stata fornita prova dell’avvenuto passaggio ingiudicato di tali pronunce, posto che non risulta depositata l’attestazioneex art. 124 disp. att. c.p.c. (norma applicabile per analogia legis alprocesso tributario ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: cfr. Cass.11/04/2025, n. 9458), emessa dalla segreteria della CTP o della CTR.Numero registro generale 24642/2017Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 10564/2026Data pubblicazione 21/04/20266.

In ogni caso, risulta dirimente ai fini della decisione il rilievodell’intervenuto giudicato esterno formatosi, nelle more del presentegiudizio, a seguito della pronuncia di questa Corte resa con ordinanza25/09/2020, n. 20316 (espressamente richiamata ed invocata nellamemoria illustrativa del ricorrente), con la quale è stato dichiaratoinammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Ufficio avverso lasentenza della CTR del Lazio n. 3081/10/2018, che aveva confermatol’accoglimento del ricorso formulato dal coobbligato [OSCURATO:PERSONA], fratellodel contribuente e comproprietario del terreno alienato oggetto di causa,avverso l’avviso di accertamento per Irpef anno 2008, fondato sullacontestazione della medesima plusvalenza oggetto del presente giudizio.Di tale giudicato può avvalersi il contribuente, avendo questa Corteaffermato, in tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, che, stantela natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario,in quanto volto all'annullamento di atti autoritativi, la sentenza che,accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali (purché nonper ragioni personali di questo), annulla - anche parzialmente - l'attoimpositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lostesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizionefavorevole intervenuta inter alios potrà avvalersi anche il condebitore cheabbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio, ove non si siaformato il giudicato nell'ambito dello stesso (Cass. 27/12/2018, n. 33436;Cass. 05/12/2019, n. 31807; Cass. 05/07/2022, n. 21305; Cass.15/12/2022, n. 36713).7.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata, considerato ilsopravvenuto giudicato esterno, per effetto del quale, giovandosenel’odierno ricorrente quale coobbligato solidale, non occorrendoaccertamenti ulteriori di fatto, trova accoglimento l’originario ricorso delcontribuente [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24642/2017Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 10564/2026Data pubblicazione 21/04/20268.

In ragione della sopravvenienza dell’anzidetto giudicato esterno inpendenza del giudizio di legittimità, possono essere compensate tra leparti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/03/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppolito– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.1394/I/17, depositata il 16/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. TK501F401705/2013, concui l’Ufficio aveva determinato una maggiore imposta a titolo di Irpef, perl’anno 2008, in conseguenza della plusvalenza derivante dal maggiorprezzo percepito di euro 1.235.000,00 in luogo di quello di euro600.000,00 indicato nel rogito del 14/10/2008, avente ad oggetto lavendita, da parte del contribuente e del fratello [OSCURATO:PERSONA], in quantoNumero registro generale 24642/2017Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 10564/2026Data pubblicazione 21/04/2026comproprietari, di un terreno in Ladispoli, riportato in catasto al foglio 69,p.lla 22, ed al foglio 73, p.lle 525 e 997, pervenuto ai venditori con attodel 2005.La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale del Lazio, chiedendo che l’avviso diaccertamento fosse dichiarato legittimo in relazione al prezzo di venditaindicato nel rogito.La CTR accoglieva il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi aquattro motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato atto con il quale ha chiesto dipoter partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, vertentesull’inammissibilità dell’appello in quanto avente ad oggetto una domandanuova dell’Ufficio, con conseguente violazione dei diritti di difesa delcontribuente.La CTR non si è, invero, pronunciata sull’eccezione di inammissibilitàdel gravame, posto che l’Agenzia delle entrate, proponendo un appello“parziale”, aveva chiesto che la pretesa tributaria, oggetto dell’avviso diaccertamento, fosse rideterminata utilizzando a parametro l’importo delprezzo indicato nel rogito di compravendita, anziché il maggior prezzoasseritamente versato e generante la contestata plusvalenza. Tuttavia,non era possibile salvare l’atto impositivo illegittimo, dovendo l’Ufficioemettere un nuovo avviso di accertamento e consentire al contribuente, inrelazione allo stesso, di valutare l’eventuale opportunità di adesione.Numero registro generale 24642/2017Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 10564/2026Data pubblicazione 21/04/2026L’appello era, inoltre, inammissibile in quanto privo di specificitànell’indicazione dei motivi di gravame.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 ed il travisamento dellasentenza di questa Corte n. 11543/2016 e della giurisprudenza della Cortedi Giustizia europea, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sulpresunto maggior valore rispetto a quello dichiarato nel rogito per larilevanza ai fini Irpef, nonché l’ultrapetizione e la violazione dell’art. 112c.p.c.3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame del fatto decisivodella tardività dell’accertamento, la violazione e falsa applicazione dell’art.36-ter del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7, comma 1, della legge n.212/2000 e della legge n. 241/1990, nonché la violazione dei diritti delcontribuente.4. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza e delprocedimento e l’omesso esame delle sentenze definitive emesse tra leparti sulle stesse questioni, nonché la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697, primo comma, c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per non aver laCTR tenuto conto della sentenza dalla stessa emessa n. 4987/10/16, cheaveva respinto l’appello dell’Ufficio sulla medesima vicenda.5. Deve, altresì, rilevarsi che, nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.,il contribuente richiama genericamente una serie di sentenze della CTP diRoma e della CTR del Lazio, asseritamente a sé favorevoli e passate ingiudicato, che produce anche in allegato a tale memoria.Tuttavia, non è stata fornita prova dell’avvenuto passaggio ingiudicato di tali pronunce, posto che non risulta depositata l’attestazioneex art. 124 disp. att. c.p.c. (norma applicabile per analogia legis alprocesso tributario ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: cfr. Cass.11/04/2025, n. 9458), emessa dalla segreteria della CTP o della CTR.Numero registro generale 24642/2017Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 10564/2026Data pubblicazione 21/04/20266. In ogni caso, risulta dirimente ai fini della decisione il rilievodell’intervenuto giudicato esterno formatosi, nelle more del presentegiudizio, a seguito della pronuncia di questa Corte resa con ordinanza25/09/2020, n. 20316 (espressamente richiamata ed invocata nellamemoria illustrativa del ricorrente), con la quale è stato dichiaratoinammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Ufficio avverso lasentenza della CTR del Lazio n. 3081/10/2018, che aveva confermatol’accoglimento del ricorso formulato dal coobbligato [OSCURATO:PERSONA], fratellodel contribuente e comproprietario del terreno alienato oggetto di causa,avverso l’avviso di accertamento per Irpef anno 2008, fondato sullacontestazione della medesima plusvalenza oggetto del presente giudizio.Di tale giudicato può avvalersi il contribuente, avendo questa Corteaffermato, in tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, che, stantela natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario,in quanto volto all'annullamento di atti autoritativi, la sentenza che,accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali (purché nonper ragioni personali di questo), annulla - anche parzialmente - l'attoimpositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lostesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizionefavorevole intervenuta inter alios potrà avvalersi anche il condebitore cheabbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio, ove non si siaformato il giudicato nell'ambito dello stesso (Cass. 27/12/2018, n. 33436;Cass. 05/12/2019, n. 31807; Cass. 05/07/2022, n. 21305; Cass.15/12/2022, n. 36713).7. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata, considerato ilsopravvenuto giudicato esterno, per effetto del quale, giovandosenel’odierno ricorrente quale coobbligato solidale, non occorrendoaccertamenti ulteriori di fatto, trova accoglimento l’originario ricorso delcontribuente [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24642/2017Numero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 10564/2026Data pubblicazione 21/04/20268. In ragione della sopravvenienza dell’anzidetto giudicato esterno inpendenza del giudizio di legittimità, possono essere compensate tra leparti le spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/03/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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