CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Assago il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza in data 08/07/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti sono stati condannati, quali amministratori occulti della fallita Alcor s.r.I., per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato quale consulente esterno della fallita, ma di fatto gestore occulto della stessa in quanto rivestiva la carica di socio di maggioranza della Magipa s.r.I., società detentrice della maggioranza delle quote della fallita. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza resa in data 8 luglio 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese del 27 settembre 2019, ha rideterminato la pena, revocato la sanzione accessoria dell'interdizione legale, sostituito la sanzione dell'interdizione perpetua con quella per cinque anni, rideterminato in cinque anni le sanzioni interdittive di cui all'art. 216, ult. co ., L. fall. e confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. -Gli imputati, con due distinti ricorsi, impugnano la sentenza della Corte d'appello articolando, entrambi, tre motivi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1; 219, comma 1; 223, comma 1 I. fall. Nello sviluppare il motivo di censura lamenta l'illogicità e contraddittorietà della sentenza che traviserebbe il significato delle risultanze probatorie e non avrebbe valutato le prove contrarie decisive. In particolare , per il ricorrente, la sentenza erra nel non considerare la sua posizione alla stregua di quella di concorrente extraneus; ne consegue che la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare la sussistenza o meno di pareri e di attività dirette a rafforzare i propositi illeciti della società a cui forniva consulenze. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione dell'art. 223, comma 1, n. 1, I. fall. e 43 cod. pen. nonché il difetto o contraddittorietà della motivazione là dove ha completamente obliterato le censure mosse alla sentenza di primo grado e non valutato le prove addotte dalla difesa e valutato erroneamente le risultanze istruttorie. 2.3. Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., censura l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. essendo la motivazione in parte qua del tutto inadeguata a giustificare le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. Nelle note conclusive poi insiste nel lamentare che il diniego di siffatte attenuanti, nella sentenza impugnata, viene fondato sul solo rilievo che l'incensuratezza non è elemento sufficiente per la concessione delle stesse. Tale motivazione, per il ricorrente, si appalesa errata in quanto il fatto a lui ascritto è precedente all'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1; 219, comma 1 e 223, commi 1 e 2, I. fall. e lamenta l'inosservanza da parte della Corte distrettuale dei principi che governano l'individuazione di un soggetto quale amministratore di fatto. In particolare, la Corte non avrebbe considerato che la mancanza di continuità e significatività dell'attività svolta in seno alla società dall'imputato che ha rivestito la carica di direttore commerciale solo dalla fine del 2006. 3.1. Con il secondo motivo, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e lamenta l'erronea applicazione degli artt. 216, comma 1 n. 1; 219, comma 1; 223 , commi 1 e 2 I.fall e 43 cod. pen. in punto di individuazione del dolo che, ad avviso del ricorrente non sussisterebbe in quanto le operazioni effettuate avevano il solo fine di risanare i debiti della società e non quello di porre fraudolentemente in pericolo il patrimonio sociale. 3.2. Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., censura l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e l'inadeguatezza della motivazione là dove spiega il ragionamento seguito per negare un trattamento di maggior favore. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si ritiene quanto segue. 2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente solo formalmente lamenta l'errore di diritto, ma nello sviluppare le proprie doglianze deduce una carente ricostruzione della fattispecie concreta da parte dei giudici di merito poiché non sarebbe stato considerato il suo ruolo di mero consulente. Orbene, come nitidamente affermato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa» (Sez. U, n. 10313 del 05/05/2006, Finocchiaro, Rv. 589877 - 01). Deve poi ricordarsi che la violazione di legge può avere riguardo anche alla motivazione, ma solo quando questa è omessa, fittizia (perché si caratterizza per semplici frasi stereotipe o di stile e non è dato individuare le ragioni della decisione) o contraddittoria al punto tale da doverla ritenere sostanzialmente inesistente. In tutte le altre ipotesi di motivazione non puntuale, insufficiente e parzialmente illogica si incorre, invece, in un vizio della motivazione che deve essere fatto valere specificatamente. Orbene, l'applicazione di tali principi, costantemente affermati dalla questa Corte di legittimità, non può che portare ad una valutazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che il ricorrente, come si è detto, solo formalmente lamenta una violazione di legge, ma sostanzialmente critica in fatto la motivazione ritenendola illogica e contraddittoria per avere travisato gli elementi probatori utilizzati e non valutato le prove decisive addotte con l'atto di appello. Né può dirsi che la motivazione sia affetta da vizi tali da poterla ritenere omessa nel senso sopra ricordato posto che essa, al contrario, in modo esauriente, puntuale ed esente da errori logici e giuridici, alla luce delle risultanze istruttorie accuratamente vagliate, ritiene il ricorrente non un consulente esterno, ma un vero e proprio amministratore di fatto. 2.2. In ordine al secondo motivo di impugnazione, valgono, per quanto riguarda la denunziata violazione di legge, le considerazioni che precedono. Con riferimento al lamentato vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (difetto e contraddittorietà della motivazione) non può che rilevarsi l'inammissibilità poiché le censure sollevate oltre ad essere aspecifiche involgono rivalutazioni delle risultanze processuali che, in quanto versate in fatto, sfuggono, per tal motivo, al giudizio di legittimità. Ed invero, non solo i! ricorrente richiede di accreditare, come maggiormente plausibile, la sua versione difensiva secondo cui il proprio ruolo si era limitato ad una mera attività di consulenza esterna, ma sollecita una rilettura delle prove acquisite in dibattimento. Orbene, deve ricordarsi che l'indagine di legittimità sul contenuto giustificativo della motivazione ha un orizzonte circoscritto in quanto, per espressa volontà del legislatore, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie acquisite da effettuarsi in contrapposizione a quella effettuata dai giudici di merito (ex multis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Inoltre, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (così, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01), per cui, una volta che il giudice abbia coordinato, come nel caso di specie ; gli atti sottoposti al sue esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione anch'esse logiche (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903 - 01). Devesi infine ricordare che il ricorrente, pur richiamando le dichiarazioni del teste Sabbatino e «la copiosa documentazione» e «prove concrete che [la sua] attività fosse esclusivamente rivolta ad una consulenza su mandato dell'allora amministratore della società] non ha ottemperato all'onere, posto a suo carico, di suffragare la fondatezza del proprio assunto, mediante l'indicazione specifica di tale documentazione e la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti indicati posto che è precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) 2.3. Anche il terzo motivo di doglianza è inammissibile. Osserva la difesa che l'attuale formulazione dell'articolo 62-bis cod. pen., là dove esclude che la concessione delle attenuanti generiche possa essere fondata solo sulla assenza di precedenti condanne, non può trovare applicazione con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica del 2008. Orbene, deve ritenersi che, sebbene non sia applicabile ai fatti in questione la disposizione dell'art.62-bis cod.pen., nella sua attuale formulazione, stante la sua natura sostanziale, ciò non toglie che anche prima della modifica del 2008 le attenuanti generiche non potevano essere riconosciute esclusivamente sulla base della mancanza di precedenti penali dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 4033 del 04/12/2013, dep. 2014, Morichelli, Rv. 258747 ). A tali indici fa riferimento la sentenza di primo grado la quale nega siffatte attenuanti sulla base della serialità e abitualità delle condotte distrattive, dell'ingente danno causato ai creditori sociali e all'assenza di ogni forma di resipiscenza e di comprensione del disvalore della condotta e a tale motivazione si salda, per i molteplici richiami ad essa e per la conforme affermazione di responsabilità, quella di secondo grado per cui le due sentenze costituiscono un unico ed inscindibile corpo decisionale a cui fare riferimento. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile. 3.1.Con riferimento ai primi due motivi, con cui si deduce a norma dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen. l'inosservanza della legge fallimentare e, con il secondo, anche dell'art 43 cod. pen., valgono le considerazioni fatte sopra in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Deve aggiungersi, con riferimento ad entrambi i ricorsi, conformemente al costante orientamento di questa Corte da cui il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, che «La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). Tale deve essere ritenuta, senz'altro, l'argomentazione della sentenza impugnata poiché la Corte territoriale nel richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado e le risultanze istruttorie da questa valutate, sottolinea che il Colombo aveva drenato, in concorso con il Quartarano e l'amministratore di diritto, le residue risorse della società ricevendo, per finalità personali e ingiustificatamente, somme di danaro e trattando personalmente per l'acquisto, con danaro della società, di beni immobili e facendo intestare a sé uno dei preliminari; che si era presentato ai dipendenti come amministratore delegato con pieni poteri, impartendo ordini agli stessi, e trattava le modalità di pagamento dei debiti con uno dei creditori, a cui, secondo la prospettazione accusatoria, venivano ceduti beni attrezzature e rimanenze di magazzino prima della dichiarazione di fallimento in violazione della par condicio creditorum. Le Corte sottolinea poi che in sede di escussione testimoniale «veniva confermato il ruolo gestorio svolto dal Colombo, presentato quale factotum della nuova compagine sociale e come il referente della società durante l'amministrazione Bossi-Blasi» ed, infine, che la difesa del Colombo, come quella del [OSCURATO:PERSONA], non hanno contestato né «la natura oggettivamente distrattiva delle condotte addebitabili all'amministrazione» della fallita né «gli elementi di prova in base ai quali il Tribunale ha individuato il ruolo gestorio di Colombo e Quartarano i quali risultano avere svolto l'attività tipica dell'amministratore e realizzato o concorso a realizzare condotte distrattive con piena consapevolezza dello stato di decozione della società» Le conclusioni, tratte dai giudici di merito in base questo complesso di elementi probatori, risultano conformi ai principi in precedenza enunciati. Nessun errore di diritto è poi ravvisabile nell'individuazione dell'elemento psicologico posto che per la configurabilità dello stesso, essendo il delitto di bancarotta fraudolenta reato di condotta e di pericolo, è sufficiente il dolo generico il cui oggetto è costituito dalla rappresentazione del pericolo che la condotta possa costituire per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori. Di tale principio la Corte territoriale ha fatto buon uso là dove, nel richiamare la sentenza di primo grado, sottolinea «il decisivo apporto causale fornito dalle condotte distrattive, con grave danno della conservazione della garanzia patrimoniale e alla conseguente tutela degli interessi creditori — oggetto del dolo — soggettivamente significativo». 3.2. Con riferimento al terzo motivo di impugnazione deve rilevarsi che anche in questo caso il ricorrente censura la motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con esclusivo riferimento ad un errore della legge penale. Orbene, richiamando quanto affermato in precedenza con riferimento al suddetto vizio deve aggiungersi che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contradditoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Tali elementi, come già rilevato con riferimento al terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono presenti nella motivazione di talché il ricorso anche in parte qua deve considerarsi inammissibile. 4. Le considerazioni che precedono impongono la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e