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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24274/2022

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MOTIVAZIONE SEMPLiFiCATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1988 avverso la sentenza n. 540/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il 4 aprile 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 1° aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 aprile 2019 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa il 25 ottobre dal Tribunale di Pesaro, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un ciclomotore, oggetto di furto.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte d'appello ritenuto che le dichiarazioni dell'imputato in ordine alla chiave del ciclomotore, consegnatagli all'atto dell'acquisto, fossero state smentite da accertamenti non meglio indicati e per avere valorizzato circostanze non addebitabili all'imputato (quali l'inattività del numero di telefono del venditore del ciclomotore, la non rintracciabilità del profilo Facebook del suddetto venditore, l'irreperibilità dell'annuncio sul sito "Subito.it"); 2) erronea applicazione della legge penale, per essere il fatto stato qualificato come ricettazione, anziché come incauto acquisto, pur se l'imputato non aveva motivo di sospettare che il ciclomotore fosse oggetto di furto, in ragione del prezzo pagato e della chiave di sblocco, consegnatagli all'acquisto; 3) vizi della motivazione in merito alla mancata rideterminazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte territoriale avrebbe trascurato che i precedenti penali dell'imputato riguardano solo la detenzione di sostanze stupefacente, di cui il ricorrente fa uso, e sarebbe caduta in contraddizione nel sostenere che non si poteva discostare dal minimo edittale in ragione della concreta gravità del fatto e del valore del bene in oggetto, pur avendo riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen..

La Corte anzidetta avrebbe negato le attenuanti generiche, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti penali e la particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato solo in parte. 1.1 Riguardo ai primi due motivi deve rilevarsi che la Corte d'appello, conformemente al giudice di prime cure, ha affermato che dall'esame dei testi (agenti di Polizia) era emerso che il ricorrente era stato trovato nel possesso di un ciclomotore un mese dopo la relativa sottrazione e tutti gli accertamenti eseguiti in ordine alle circostanze, dal medesimo indicate, avevano avuto esito negativo.

In particolare, non era risultato nessun atto formale presso l'ACI né in nessun'altra agenzia; il profilo Facebook di "Willi", presunto venditore del bene, non risultava esistente; il numero di telefono del venditore, fornito dall'imputato, era fittizio, perché intestato a una cittadina cinese, non censita e sprovvista di permesso di soggiorno; il riferito possesso delle chiavi e l'integrità dello scudo risultavano smentiti.

La Corte territoriale ha aggiunto che in tale contesto doveva ritenersi che l'imputato, al momento della relativa ricezione, fosse consapevole della provenienza illecita del ciclomotore.

Così argomentando, il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo 2 (7 può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa, acquistata o ricevuta, fosse di illecita provenienza, non limitandosi a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Nel caso di specie, la mancata plausibile giustificazione della detenzione del ciclomotore, come rimarcato nella sentenza impugnata, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni del ricorrente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U., n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 1.2 Colgono nel segno, invece, le censure in ordine alla determinazione della pena.

I Giudici del merito, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., hanno inflitto all'imputato la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, facendo riferimento non solo ai "diversi precedenti penali", ma anche "alla concreta gravità del fatto e al valore del bene".

Deve, però, rilevarsi che all'imputato è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen. in ragione del "modesto valore della cosa", così che è manifestamente illogico, per un verso, ritenere il fatto di particolare tenuità e, per altro verso, nel determinare la pena, fare riferimento alla concreta gravità del fatto e al valore del bene in oggetto.

In altre parole, posto che l'ipotesi del fatto di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.) concerne non il solo valore economico dell'oggetto della ricettazione ma anche il profitto che dalla ricezione o dall'acquisto della cosa l'agente vuole trarre nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 cod. pen. (ex multis: Sez. 2, n. 42866 del 20/6/2017, Rv. 271154), nel caso in esame non può non rilevarsi che i Giudici del merito sono incorsi in un'evidente contraddizione laddove, nella quantificazione della pena, hanno dato rilievo negativo alla concreta gravità del fatto e al valore del bene, che, di contro, sono stati ritenuti elementi positivi al fine della concessione della menzionata attenuante.1.3 Quanto al diniego delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha rimarcato che difettavano elementi positivamente valorizzabili.

In tale motivazione non si ravvisano vizi, tenuto conto, per un verso, che la tenuità del fatto è stata già valorizzata al fine della concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. (così che non può essere presa nuovamente in considerazione per concedere le attenuanti generiche) e, per altro verso, che questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610) è ferma nel ritenere che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 1.4 Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. 1.5 Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Sentenza con motivazione se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MOTIVAZIONE SEMPLiFiCATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1988 avverso la sentenza n. 540/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il 4 aprile 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 1° aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 aprile 2019 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa il 25 ottobre dal Tribunale di Pesaro, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un ciclomotore, oggetto di furto. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte d'appello ritenuto che le dichiarazioni dell'imputato in ordine alla chiave del ciclomotore, consegnatagli all'atto dell'acquisto, fossero state smentite da accertamenti non meglio indicati e per avere valorizzato circostanze non addebitabili all'imputato (quali l'inattività del numero di telefono del venditore del ciclomotore, la non rintracciabilità del profilo Facebook del suddetto venditore, l'irreperibilità dell'annuncio sul sito "Subito.it"); 2) erronea applicazione della legge penale, per essere il fatto stato qualificato come ricettazione, anziché come incauto acquisto, pur se l'imputato non aveva motivo di sospettare che il ciclomotore fosse oggetto di furto, in ragione del prezzo pagato e della chiave di sblocco, consegnatagli all'acquisto; 3) vizi della motivazione in merito alla mancata rideterminazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe trascurato che i precedenti penali dell'imputato riguardano solo la detenzione di sostanze stupefacente, di cui il ricorrente fa uso, e sarebbe caduta in contraddizione nel sostenere che non si poteva discostare dal minimo edittale in ragione della concreta gravità del fatto e del valore del bene in oggetto, pur avendo riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen.. La Corte anzidetta avrebbe negato le attenuanti generiche, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti penali e la particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solo in parte. 1.1 Riguardo ai primi due motivi deve rilevarsi che la Corte d'appello, conformemente al giudice di prime cure, ha affermato che dall'esame dei testi (agenti di Polizia) era emerso che il ricorrente era stato trovato nel possesso di un ciclomotore un mese dopo la relativa sottrazione e tutti gli accertamenti eseguiti in ordine alle circostanze, dal medesimo indicate, avevano avuto esito negativo. In particolare, non era risultato nessun atto formale presso l'ACI né in nessun'altra agenzia; il profilo Facebook di "Willi", presunto venditore del bene, non risultava esistente; il numero di telefono del venditore, fornito dall'imputato, era fittizio, perché intestato a una cittadina cinese, non censita e sprovvista di permesso di soggiorno; il riferito possesso delle chiavi e l'integrità dello scudo risultavano smentiti. La Corte territoriale ha aggiunto che in tale contesto doveva ritenersi che l'imputato, al momento della relativa ricezione, fosse consapevole della provenienza illecita del ciclomotore. Così argomentando, il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo 2 (7 può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa, acquistata o ricevuta, fosse di illecita provenienza, non limitandosi a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Nel caso di specie, la mancata plausibile giustificazione della detenzione del ciclomotore, come rimarcato nella sentenza impugnata, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni del ricorrente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 1.2 Colgono nel segno, invece, le censure in ordine alla determinazione della pena. I Giudici del merito, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., hanno inflitto all'imputato la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, facendo riferimento non solo ai "diversi precedenti penali", ma anche "alla concreta gravità del fatto e al valore del bene". Deve, però, rilevarsi che all'imputato è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen. in ragione del "modesto valore della cosa", così che è manifestamente illogico, per un verso, ritenere il fatto di particolare tenuità e, per altro verso, nel determinare la pena, fare riferimento alla concreta gravità del fatto e al valore del bene in oggetto. In altre parole, posto che l'ipotesi del fatto di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.) concerne non il solo valore economico dell'oggetto della ricettazione ma anche il profitto che dalla ricezione o dall'acquisto della cosa l'agente vuole trarre nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 cod. pen. (ex multis: Sez. 2, n. 42866 del 20/6/2017, Rv. 271154), nel caso in esame non può non rilevarsi che i Giudici del merito sono incorsi in un'evidente contraddizione laddove, nella quantificazione della pena, hanno dato rilievo negativo alla concreta gravità del fatto e al valore del bene, che, di contro, sono stati ritenuti elementi positivi al fine della concessione della menzionata attenuante.1.3 Quanto al diniego delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha rimarcato che difettavano elementi positivamente valorizzabili. In tale motivazione non si ravvisano vizi, tenuto conto, per un verso, che la tenuità del fatto è stata già valorizzata al fine della concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. (così che non può essere presa nuovamente in considerazione per concedere le attenuanti generiche) e, per altro verso, che questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610) è ferma nel ritenere che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 1.4 Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. 1.5 Deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Sentenza con motivazione se
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