CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11818/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità, riducendo la pena inflitta per il delitto di furto aggravato; ritenuto che il primo motivo di impugnazione - con il quale il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla valutazione delle prove - sia inammissibile, in quanto caratterizzato da estrema genericità e rivolto a realizzare una lettura alternativa delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - sia manifestamente infondato, avendo la sentenza motivato, in maniera niente affatto illogica, che il danno cagionato e il lucro conseguito non potevano collocarsi entro la cornice della speciale tenuità avuto riguardo alla non esiguità del valore economico del bene oggetto di furto, dei beni danneggiati e degli ulteriori effetti pregiudizievoli prodotti dall'azione illecita (si veda, in particolare, la pag. 3 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbr