CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Cagliari haconfermato l’ordinanza del 6 marzo 2026, con cui il Giudice per le indaginipreliminari del medesimo Tribunale ha disposto la misura cautelare personale delcollocamento in comunità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ditentato omicidio, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], esecutoremateriale, in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed XXXXXXXXXXXXX, i quali nellanotte del 25 gennaio 2026, nei pressi di una discoteca a Cagliari, erano vittima diaccoltellamento, rispettivamente, all’addome e alla regione ascellare sinistra.2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Corrias, ha proposto ricorso per cassazione, articolando otto motivi.2.1 Con il primo motivo ha eccepito travisamento della prova per omessa eillogica valutazione delle dichiarazioni dei coindagato [OSCURATO:PERSONA] inordine alla consapevolezza in capo al ricorrente della disponibilità del coltelloprelevato dal dichiarante presso la propria abitazione.2.2 Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 192 e 273cod. proc. pen. e illogicità manifesta del giudizio di gravità indiziaria, ancoratoa l le d ich iaraz ion i d i [OSCURATO:PERSONA], refertato, in occas ionedell’accoltellamento subito, presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’A.O.U. di Cagliari per“disturbo schizoaffettivo, abuso di sostanze”, in terapia con farmaci neurolettici,unico tra i presenti a riferire di aver udito l’incitazione del ricorrente ai compagnia “uscire i coltelli”.2.3 Con il terzo e il quinto motivo ha eccepito violazione di legge e vizio dimotivazione sull’elemento soggettivo del reato, qualificato dal Tribunale per iminorenni in temini di dolo eventuale, incompatibile col delitto tentato, dolendosiche il [OSCURATO:PERSONA] distrettuale abbia omesso di accertare la specifica direzionefinalistica della condotta del ricorrente verso l’evento letale, la cui accettazione èstata dedotta dallo stato di eccitazione in conseguenza della lite e dell’assunzionedi alcol e stupefacenti.2.4 Con il quarto, il sesto e il settimo motivo il ricorrente ha eccepitoviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione del contributoconcorsuale nel tentato omicidio.Ha rimarcato che il coindagato [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di averudito l’istigazione ad estrarre i coltelli, asserendo di essere intervenuto a difesadel fratello XXXXXX.Ha contestato la prospettazione del Tribunale secondo cui l’azionepromanava da un gruppo, i cui componenti si erano dati contestualmente allafuga, essendo l’allontanamento avvenuto su incitazione di XXXXXXXXXXXX,estraneo al reato ipotizzato.2.5 Con l’ottavo motivo di ricorso ha denunciato violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, dolendosidell’omessa valutazione della condotta collaborativa e del comportamento tenutodopo i fatti, nonché censurando l’ordinanza impugnata per avere il Tribunalefondato il periculum criminis su denunce e pendenze per condotte eterogeneerisultanti da un’informativa di polizia.3. Con memoria scritta l’Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Olio ha chiesto ilrigetto dell’impugnazione.4. Con memoria di replica l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motiviarticolati in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento2. Il primo motivo di censura non è consentito.Il vizio di "travisamento della prova" si traduce nella denuncia dell’infedeltàdella motivazione rispetto al processo e, dunque, di una distorsione delpatrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quelloeffettivamente acquisito nel giudizio.L’elemento travisato deve assumere portata decisiva, in quanto idoneo adincidere sulla complessiva tenuta logica della decisione (cfr. Sez. 2, n. 22565 del09/06/2006, Ruggiero, Rv. 234344 – 01).Nel caso in esame, la decisività dell’elemento asseritamente travisato, puraffermata in ricorso, non è in concreto esplicitata, ove si consideri che ilTribunale ha espressamente indicato quali “cardini dell’impianto accusatorio”, percui ha espresso condivisione, le dichiarazioni della persona offesaXXXXXXXXXXXXXX, ritenute credibil i.Alcun travisamento in ogni caso è dato cogliere, atteso che, come constatatodallo stesso ricorrente, il Tribunale ha testualmente riportato a pagina dieci delprovvedimento impugnato il passaggio dell’interrogatorio di XXXXXXXXXXXXXXin cui questi esprimeva la convinzione che il coindagato fosse all’oscuro delcoltello prelevato dalla propria abitazione prima di andare in discoteca(«XXXXXXXX suppongo che non lo sapesse che ce l’avevo»), ammettendonondimeno la presenza del XXXXXX all’interno dell’appartamento, ove i giovani«si erano organizzati» per la serata.[OSCURATO:PERSONA] de libertate si è quindi confrontato con le dichiarazionidell’esecutore materiale, ravvisandone la propensione a “scagionare” il complice:ha, dunque, espresso una valutazione ragionata e ampiamente motivata delmateriale indiziario raccolto che, nella fedeltà al contenuto del medesimo, nonconsente di riscontrare alcun travisamento della prova, bensì l'esercizio dellibero, ma giustificato, convincimento del giudice nella selezione degli elementiidonei a sostenere la decisione assunta.3. Infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente hadenunciato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità diXXXXXXXXXXXXXX in ragione della condizione diagnosticatagli in occasionedell’accesso al [OSCURATO:PERSONA] dell’A.O.U. di Cagliari a causa dell’accoltellamentosubito.Il tessuto argomentativo dell’ordinanza impugnata si conforma sul puntoall’indicazione giurisprudenziale, secondo cui, in tema di misure cautelaripersonali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare igravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, ove il giudiceverifichi e dia atto con idonea motivazione della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr., tra le altre, Sez.3, n. 39366 del 26/10/2006, Teresi, Rv. 235521 – 01; Sez. 5, n. 27774 del26/04/2010, M., Rv. 247883 – 01; Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv.273981 – 01; Sez. 5, n. 5952 del 12/11/2025, dep. 2026, S., Rv. 289245 – 01).Il Tribunale per i minorenni, con argomentazioni congrue, ha ritenutocredibili e coerenti le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], «pur nella sua fragilità»e, quindi, nella consapevolezza delle sue problematiche, avendo questi offerto unracconto particolareggiato della vicenda, confermato dalla narrazione dell’altrapersona offesa, XXXXXXXXXXXXX, e dalla confessione di [OSCURATO:PERSONA] perquanto concerne la causa scatenante del contrasto e gli sviluppi dell’azionecriminosa: la richiesta di una sigaretta rivolta dal XXXXXX al XXXXXXXXXXall’interno della discoteca e il contrasto insorto al diniego opposto dalXXXXXXXXXX, che aveva innescato l’aggressione da parte del gruppo di giovaniin compagnia del XXXXXX, nel corso della quale XXXXXXXXXX era stato raggiutoda tre coltellate all’addome, mentre XXXXXXX era stato attinto da due coltellatealla regione ascellare sinistra.L’ordinanza impugnata si è soffermata sui contributi dichiarativi dellepersone offese e dell’autore dell’accoltellamento, evidenziandone la convergenzasul nucleo centrale dei fatti: XXXXXXXXXX aveva rappresentato che, dopo ilprimo contrasto, all’incitazione del XXXXXX agli amici a “tirare fuori i coltelli”, eraseguito un pestaggio ai suoi danni da parte di una pluralità di soggetti;XXXXXXX, intervenuto per sedare gli animi e allontanare XXXXXXXXXX dallazuffa, aveva riferito di essere stato raggiunto da una “raffica” di colpi alle spalle ealla testa, promananti da più persone, tra le quali aveva riconosciuto inXXXXXXXXXXXXXX i l sogget to che aveva causato i l contrasto;[OSCURATO:PERSONA], reo confesso dell’accoltellamento, aveva ammesso di essereintervenuto in supporto dell’amico XXXXXX e del fratello maggiorenneXXXXXXXXXXXX, vibrando una pluralità di colpi di coltello.Il Tribunale per i minorenni ha altresì ritenuto inconsistente la criticadifensiva secondo cui l’incitazione non era stata avvertita dagli altri soggettipresenti, rimarcando, in modo del tutto logico, che gli addetti della discotecaerano intervenuti solo quando il pestaggio era già in corso all’esterno edesternando motivati dubbi sull’attendibilità dell’XXXXXX, la cui confessione era“impostata” in modo da «risparmiare l’amico XXXXXX».4. Passibili di rigetto sono il terzo e il quinto motivo di ricorso, con cui ilricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione sull’elementosoggettivo del reato.Nella parte valutativa a pagina dodici dell’ordinanza impugnata, il Tribunaleha indicato [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente morale nell’accoltellamentoposto in essere da [OSCURATO:PERSONA], avendo innescato la lite e incitato icomplici nel pestaggio all’uso dei coltelli.Il Tribunale per i minorenni ha argomentato che, attesa la condizione degliindagati, eccitati dall’assunzione di alcol e marijuana, l’accoltellamento fosse «unevento il cui accadimento non poteva che essere messo in conto e accettato dalXXXXXX, responsabile quanto meno a titolo di dolo eventuale».Il ricorrente denuncia l’incompatibilità tra tentato omicidio e dolo eventuale,in realtà riferibile alla fattispecie monosoggettiva o all’esecutore materiale nelcaso del concorso di persone.La prospettazione confonde il piano attinente alla volontà dolosa dell'autoremateriale dell’accoltellamento, che è incontestatamente ricostruita in termini didolo diretto, con il piano attinente al titolo della responsabilità del concorrente.L’incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo riguarda unicamente il dolodell’autore dell'azione tipica e non la posizione del concorrente, il quale rispondedel delitto tentato voluto dal correo ai sensi dell'art. 110 cod. pen., se anch'egliaveva condiviso, sebbene solo come accettazione, la previsione dell'evento,ovvero ai sensi dell'art. 116 cod. pen., se l'evento non era stato né voluto, néaccettato, ma era solo prevedibile.La giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che «In tema di concorsodi persone nel reato, il concorrente non esecutore materiale, diversamentedall’autore della condotta tipica, risponde del delitto tentato anche se l'evento siastato da lui voluto non con dolo diretto, ma con dolo eventuale» (Sez. 1, n.37764 del 29/10/2025, Bertucci, Rv. 288877 – 03; conformi Sez. 1, n. 22007 del30/04/2025, Uccello, Rv. 288176 – 01; Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep.2012, Camko, Rv. 251849 – 01; Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012,Mazzarella, Rv. 252405 – 01; Sez. 1, n. 7350 del 12/06/1991, Ventura, Rv.187758-01).Ed invero, nel caso in cui uno dei concorrenti sia sorretto da dolo eventualenel reato che altro concorrente ha commesso con dolo diretto, il reato più graveè stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa dellacondotta criminosa concordata e, nonostante la previsione, è stato egualmenteaccettato il rischio del suo verificarsi; il che comporta l’applicazione dellaresponsabilità concorsuale nella ipotesi piena, e non in quella attenuata delconcorso anomalo (cfr. Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060 –01, in motivazione).Nel caso concreto, con motivazione del tutto logica, il Tribunale per iminorenni ha fondato il concorso ex art. 110 cod. pen. sulla valutazione del ruolocomplessivamente assolto dal ricorrente nella vicenda, avendo XXXXXX causatola lite, incitato i compagni alla rissa e all’uso del coltello, partecipato attivamenteal pestaggio, per poi allontanarsi frettolosamente col gruppo degli aggressori.La sol lecitazione al l ’uso del coltel lo nel la zuffa, avvert ita daXXXXXXXXXXXXXX, la cui attendibilità è stata positivamente verificata dai giudicidi merito, postula la necessaria previsione ed accettazione del rischio delverificarsi dell’evento letale.5. Vanno disattesi anche il quarto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, concui il ricorrente ha contestato la configurabilità di un contributo concorsuale diXXXXXXXXXXXXXX nel delitto tentato.A l l ’argomentaz ione d i fens iva incentrata su l l ’a f fermazione d iXXXXXXXXXXXXXX di non aver percepito l’istigazione all’uso del coltello, ma diessere intervenuto avendo notato la partecipazione del fratello XXXXXX edell’amico XXXXXX al contrasto fisico, il Tribunale per i minorenni hacorrettamente risposto: rimarcata l’attitudine di [OSCURATO:PERSONA] a sminuire ilruolo dell’amico XXXXXX nella vicenda, il giudice del gravame cautelare haritenuto in ogni caso non dirimente la narrazione dell’XXXXXX, ravvisandocomunque un contributo rafforzativo del proposito criminoso dell’autoremateriale dell’accoltellamento nella condivisione dell’azione violenta in cui erasfociato il grave evento lesivo e della successiva fuga.In tale prospettiva il ricorrente forniva un contributo concorsuale rilevanterispetto alla concretizzazione dell’azione potenzialmente letale, scatenandol’aggressione alle persone offese in cui maturava l’accoltellamento e prendendoviparte con la consapevolezza, comunque enucleabile dall’incitazione percepita daXXXXXXXXXXXXXX, della disponibilità di “coltelli” in capo ai complici, conconseguente accettazione dell’evento più grave che traspare dalla rivoltasollecitazione.La decisione impugnata risulta pertanto rispettosa della giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui «Per la configurabilità del concorso di persone nelreato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamentoesteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione delreato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazionedell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta,idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità dellarealizzazione della fattispecie penalmente rilevante» (Sez. 6, n. 7621 del30/10/2014, Pappalardo, Rv. 262492).Del tutto logicamente, il Tribunale ha inquadrato il contributo del XXXXXXnell’ambito di una condivisa azione aggressiva, condotta da più soggetti, i cuiprotagonisti si davano rapidamente alla fuga dopo la zuffa e l’accoltellamento,come dichiarato dal teste oculare XXXXXXXXXXXXXXX, addetto all’accoglienzadella discoteca. Il richiamo del ricorrente alle informazioni rese daXXXXXXXXXXXX, il quale ha asserito di aver incitato il fratello a “salire inmacchina" per allontanarsi, per nulla infirma le valutazioni del giudice di merito.6. Infondato è l’ultimo motivo di ricorso, afferente alle esigenze cautelari.La ricorrenza del pericolo di reiterazione criminosa specifica è statacongruamente motivata dal Tribunale per i minorenni di Cagliari in ragione dellagravità del fatto, della banalità del movente dell’aggressione, delle dinamichedell’azione, nonché della personalità dell’indagato, già gravato da denunce perrissa e lesioni, all’epoca della vicenda sottoposto alla messa alla prova per reatiin materia di stupefacenti.I l giudice di merito ha ulteriormente evidenziato, a confermadell’inaffidabilità del ricorrente e «della importanza delle esigenze cautelariapprezzate», come la misura cautelare disposta con l’ordinanza genetica siastata nelle more aggravata, con l’applicazione della custodia in carcere, a seguitodi allontanamento del minore dalla comunità ove era stato collocato.7. Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato,ma non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualiin ossequio alla previsione di cui all’art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272. P.Q.MRigetta il ricorso.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.