CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 36560/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14923/2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 82, giusta procura in calce al ricorso. Ricorrente contro Agenzia dell'Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 00 Controricorrente ,f Avverso la sentenza n. 6681/14 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (di seguito, CTR), depositata in data 15/12/2014, non notificata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] d'Angiolella nella camera di consiglio del 14 maggio 2021. Ritenuto che: Con la sentenza in epigrafe la CTR della Lombardia respinse l'appello del contribuente, [OSCURATO:PERSONA], ed accolse l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva parzialmente accolto i ricorsi del contribuente avverso più avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con il quale l'Ufficio aveva determinato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente. Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L'Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso. In data 6 aprile 2021, la difesa del ricorrente ha depositato l'atto di rinuncia al ricorso in cassazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA], in data 15 marzo 2021, sul presupposto dell'avvenuta definizione agevolata della lite, ex art. 6 del d.l. 193 del 2016 e la relativ notifica, a mezzo "pec", all'avvocatura erariale (v. "pec" allegata all'atto di rinuncia accettata dall'Avvocatura delle Stato in data 22/03/2021). Considerato che: La rinuncia al ricorso effettuata dal ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], debitamente notificata all'Avvocatura erariale, determina l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. per intervenuta definizione della lite ex art. 6, d.1, 22/10/2016 n. 193, conv. con modif. in I. 01/12/2016 n. 225. Le spese di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate (ex art. 46 d.lgs. 31/12/1992 n. 546). P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, in d